Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6820 del 02/03/2022

Cassazione civile sez. VI, 02/03/2022, (ud. 26/01/2022, dep. 02/03/2022), n.6820

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31907-2020 proposto da:

ADER AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Presidente pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente-

Contro

T.P.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3151/8/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA CALABRIA, depositata il 16/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

MONDINI.

 

Fatto

PREMESSO

che:

1. L’Agenzia delle Entrate Riscossione ricorre, denunciando violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, per la cassazione della sentenza in epigrafe con la quale la CTR della Calabria ha dichiarato illegittima l’intimazione di pagamento emessa da essa ricorrente nei confronti di T.P. in forza di cartella esattiva, sull’assunto difetto di notifica di quest’ultima non avendo la ricorrente provveduto ad avvisare il destinatario del fatto che la raccomandata postale di invio diretto della suddetta cartella era stata consegnata ad un soggetto addetto alla sua casa. La CTR ha poi dichiarato le altre questioni assorbite.

2. T.P. non si è costituito;

3. il ricorso è fondato.

Al contrario di quanto assunto dalla CTR, questa Corte ha più volte affermato che “In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non è necessario l’invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario, peraltro con esclusione della L. n. 145 del 2018, art. 1, comma 883, in quanto privo di efficacia retroattiva, e non quelle della L. n. 890 del 1982” (così, tra le altre, Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 10037 del 10/04/2019 in tema di consegna al portiere dello stabile senza invio della raccomandata informativa al destinatario).

Merita ricordare che la forma semplificata di notificazione, come affermato dalla Consulta nella sentenza n. 175 del 2018, non pone problemi di legittimità costituzionale in quanto, la raccomandata informativa vale sì “indubbiamente a rafforzare il diritto di azione e di difesa (art. 24 Cost., commi 1 e 2) del destinatario dell’atto”, ma “non costituisce, nella disciplina della notificazione, una condizione indefettibile della tutela costituzionalmente necessaria di tale, pur fondamentale, diritto”, talché può essere esclusa “in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall’agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato” (v. Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 28872 del 12/11/2018);

4. il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata;

5. la causa va rinviata alla CTR della Calabria, in diversa composizione per esame delle questioni rimaste assorbite nonché per la liquidazione delle spese del processo.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla CTR della Calabria in diversa composizione.

Così deciso in Roma, con modalità da remoto, il 26 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2022

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