Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 682 del 15/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 682 Anno 2014
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO

ORDINANZA
sul ricorso 5861-2012 proposto da:
URBANIS LUISELLA RBNLLL49T58L424M, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA FABIO MASSIMO 60, presso lo studio
dell’avvocato MASTROBUONO SEBASTIANO, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato MOZE SERGIO giusta procura a
margine del ricorso;
– ricorrente contro
BANCA ANTONVENETA SPA, in persona del suo Procuratore e
Responsabile della Direzione legale, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA CARLO MIRABELLO 18, presso lo studio
dell’avvocato QUINTARELLI ALFONSO, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato FABRIZIO DEVESCOVI giusta
procura a margine del controricorso;

Data pubblicazione: 15/01/2014

1

– con troricorrente nonchè contro
EREDITA’ GIACENTE ANTONIO STICOTTI, BANCA
NAZIONALE DEL LAVORO, ELIPSO FINANCE SRL;

avverso la sentenza n. 671/2011 della CORTE D’APPELLO di
TRIESTE del 28/09/2011, depositata 11 06/10/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO
SCARANO;
udito l’Avvocato Moze Sergio difensore della ricorrente che si riporta
agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA
che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso come da relazione.

Ric. 2012 n. 05861 sez. M3 – ud. 07-11-2013
-2-

– intimati –

5861/2012

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che è stata depositata in cancelleria
relazione del seguente tenore:
«Con sentenza del 6/10/2011 la Corte d’Appello di

dalla sig. Luisella Urbanis, ha parzialmente riformato -in
punto corresponsione di interessi e spese-

la pronunzia

Trib. Trieste 21/7/2009, di parziale accoglimento

della

domanda spiegata contro la B.N.L. e di rigetto di quella
proposta nei confronti Banca Antoniana Popolare Veneta s.p.a.
di risarcimento del danno biologico subito in conseguenza di
infondate azioni giudiziarie dalle medesime intentate nei
suoi riguardi.
Avverso la suindicata pronunzia la Urbanis propone ora
ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi.
Resiste con controricorso la società Banca Antoniana
Popolare Veneta s.p.a.
Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.
Con il l ° e il 3 ° motivo la ricorrente denunzia
«violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art.
360 n. 3 c.p.c.)>>.
Con il 2 ° motivo denunzia <>
Il ricorso si appalesa inammissibile.

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Trieste, in parziale accoglimento del gravame interposto

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Esso risulta anzitutto formulato in violazione del
requisito richiesto ex art. 366, l ° co. n. 6, c.p.c., atteso
che il ricorrente fa richiamo ad atti e documenti del
giudizio di merito [ es., all'<

sentenza di I grado, alla <>, alla
<>, ad <>, al <>, alla
<>, alla <>, all'<>, alla <> ],
limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente
-per la parte d’interesse in questa sede- riprodurli nel
ricorso ovvero, laddove riprodotti ( es., la <> ), senza puntualmente indicare in quale sede
processuale, pur individuati in ricorso, risultino prodotti,
laddove è al riguardo necessario che si provveda anche alla
relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello
svolgimento del processo inerente alla documentazione, come
pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne
possibile l’esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220),
con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel

4

al 12/01/2001>>, alle «prove orali>>, alle CTU>>, alla

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fascicolo d’ufficio o in quello di parte, rispettivamente
acquisito o prodotto in sede di giudizio di legittimità ( v.
Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass.,
25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157

il ricorso inammissibile (cfr. Cass., 19/9/2011, n. 19069;
Cass., 23/9/2009, n. 20535; Cass., 3/7/2009, n. 15628; Cass.,
12/12/2008, n. 29279. E da ultimo, Cass., 3/11/2011, n.
22726; Cass., 6/11/2012, n. 19157).
A tale stregua non pone invero questa Corte nella
condizione di effettuare il richiesto controllo (anche in
ordine alla tempestività e decisività dei denunziati vizi),
da condursi sulla base delle sole deduzioni contenute nel
ricorso (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n.
12444; Cass., 1 ° /2/1995, n. 1161).
I motivi per altro verso non recano nemmeno l’indicazione
delle norme asseritamente violate, le censure non risultando
pertanto formulate in modo chiaro ed intellegibile, sicché
questa Corte non viene posta in grado di orientarsi fra le
argomentazioni in base alle quali la ricorrente ritiene di
censurare la pronunzia impugnata (v. Cass., 21/8/1997, n.
7851 ), e di adempiere al proprio compito istituzionale di
verificarne il fondamento (v. Cass., 18/4/2006, n. 8932;
Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass.,
2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass.,

5

), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo

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28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777) sulla base
delle sole deduzioni contenute nel ricorso, alle cui lacune
non è possibile sopperire con indagini integrative, non
avendo la Corte di legittimità accesso agli atti del giudizio

12444; Cass., 1 ° /2/1995, n. 1161).
Deve infine porsi in rilievo che il vizio di omessa,
insufficiente o contraddittoria motivazione denunciabile con
ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. non
consiste invero nella difformità dell’apprezzamento dei fatti
e delle prove preteso, come nella specie, dalla parte
rispetto a quello operato dal giudice di merito, solamente a
quest’ultimo spettando individuare le fonti del proprio
convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne
la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le
risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i
fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro
mezzo di prova, non potendo in sede di legittimità
riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, atteso
il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di
legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel
quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della
Corte di Cassazione elementi di fatto già considerati dai
giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso
apprezzamento dei medesimi»;

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di merito (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n.

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atteso che la relazione è stata comunicata al P.G. e
notificata ai difensori delle parti costituite;
rilevato che solo la controricorrente ha presentato
memoria;

rilevato che a seguito della discussione sul ricorso
tenuta nella camera di consiglio il Collegio ha condiviso le
osservazioni esposte nella relazione, non infirmate dalle
deduzioni proposte dal difensore della ricorrente
all’udienza;
ritenuto

che

il

ricorso

va

pertanto

dichiarato

inammissibile;
considerato che le spese, liquidate come in dispositivo,
seguono la soccombenza;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la
ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di
cassazione, che liquida in complessivi euro 2.200,00 di cui
euro 2.000,00 per onorari, oltre ad accessori come per legge.

Roma, 7/11/2013
Il Pre

considerato che il P.G. ha condiviso la relazione;

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