Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 682 del 13/01/2011

Cassazione civile sez. VI, 13/01/2011, (ud. 28/10/2010, dep. 13/01/2011), n.682

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Z.A., rappresentato e difeso, in forza di procura

speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Cavallucci Eugenio,

elettivamente domiciliato nello studio dell’Avv. Cerulli Irelli

Giuseppe in Roma, Via Toscana, n. 1;

– ricorrente –

contro

Z.M., Z.P. e Z.G.,

rappresentati e difesi, in forza di procura speciale a margine del

controricorso, dagli Avv. Fonti Aldo e Massimo Boggia, elettivamente

domiciliati nello studio di quest’ultimo in Roma, via delle Milizie,

n. 38;

– controricorrente –

contro

Z.A., rappresentato e difeso, in forza di procura

speciale a margine del controricorso, dagli Avv. Drago Umberto e

Valerio Celesti, elettivamente domiciliato nello studio di

quest’ultimo in Roma, via Boezio, n. 92;

– controricorrente –

e contro

Z.F.;

– intimato –

per la cassazione dell’ordinanza del Tribunale di Firenze in data 8

settembre 2009;

Udita, la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28 ottobre 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il consigliere designato ha depositato, in data 28 aprile 2010, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 3B0-bis cod. proc. civ.: “Nell’ambito di un giudizio di divisione ereditaria pendente dinanzi al Tribunale di Firenze ed avente ad oggetto beni in comproprieta’ posti nel Comune di Bibbona, il giudice istruttore, con ordinanza in data 6 ottobre 2009, ha disposto la vendita di due immobili (uno sito in via (OMISSIS), l’altro in via (OMISSIS)), sulla base dei valori ritenuti dal c.t.u..

Per la cassazione di tale ordinanza Z.A. ha proposto ricorso straordinario, ai sensi dell’art. 111 Cost., con atto notificato il 1 dicembre 2009, sulla base di tre motivi, lamentando che il Tribunale abbia disposto la vendita dell’immobile di via (OMISSIS), con ordinanza del giudice istruttore anziche’ con sentenza del collegio, nonostante sulla necessita’ della vendita di detto bene fosse insorta controversia, avendo esso ricorrente richiesto la sospensione della divisione ai sensi dell’art. 717 cod. civ..

Gli intimati indicati in epigrafe hanno resistito con controricorso, mentre Z.F. non ha svolto attivita’ difensiva in questa sede.

Il ricorso puo’ essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ., per esservi dichiarato inammissibile, non essendo esperibile, contro l’ordinanza impugnata, il rimedio del ricorso straordinario per cassazione. Come questa Corte ha recentemente statuito (Sez. 2^, 22 febbraio 2010, n. 4245), infatti, a norma dell’art. 50-bis cod. proc. civ., introdotto dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, il procedimento di scioglimento della comunione e’ trattato e deciso dal tribunale in composizione monocratica, non rientrando tra quelli per i quali e’ prevista riserva di collegialita’; pertanto, ove il giudice istruttore provveda con ordinanza sulla vendita nonostante siano sorte contestazioni al riguardo, il relativo provvedimento e’ pronunciato da un organo avente in ogni caso potere decisorio e pur non avendo la forma di sentenza di cui all’art. 788 cod. prod. civ., comma 2 ne ha comunque il contenuto, onde lo strumento di impugnazione esperibile avverso di esso e’ l’appello, e non il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost.”.

Letta la memoria depositata dalle parti in prossimita’ dell’udienza.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che tutte le parti (al posto del ricorrente, nel frattempo deceduto, i figli ed unici eredi Z.C. e Z.S.), con le memorie depositate in prossimita’ della camera di consiglio, hanno dato atto di avere raggiunto un accordo sulle procedure da seguire per realizzare la divisione oggetto del giudizio di merito, ed hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione delle spese di lite;

che, pertanto, va dichiarata l’inammissibilita’ del ricorso per cessazione della materia del contendere;

che, atteso l’accordo delle parti, delle spese del giudizio di cassazione va disposta l’integrale compensazione.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e dispone l’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile della Corte suprema di Cassazione, il 28 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2011

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