Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 682 del 12/01/2017

Cassazione civile, sez. VI, 12/01/2017, (ud. 30/11/2016, dep.12/01/2017),  n. 682

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27935-2015 proposto da:

N.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SARDEGNA N 29,

presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO FERRARA, rappresentato e

difeso dagli avvocati CARMINE LAURI, BIAGIO LAURI giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3358/34/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI del 24/03/2015, depositata il 13/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/11/2016 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Atteso che ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. è stata depositata e ritualmente comunicata la seguente relazione:

“Con sentenza in data 24 marzo 2015 la Commissione tributaria regionale della Campania rigettava l’appello proposto da N.A. avverso la sentenza n. 213/33/14 della Commissione tributaria provinciale di Napoli che ne aveva respinto il ricorso contro l’avviso di accertamento IRPEF, IVA, IRAP ed altro 2007. La CTR osservava in particolare che lo scostamento dallo studio di settore applicabile per l’anno fiscale de quo oltre al rilievo di una gestione aziendale antieconomica dovesse considerarsi quali presupposti della fondatezza dell’atto impositivo impugnato e quindi del gravame sottopostole.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione il contribuente deducendo due gradati motivi.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

Con il primo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, – il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c. poichè la CTR non ha risposto al motivo di appello riguardante la nullità della sentenza della CTP per mancanza di motivazione.

La censura si palesa inammissibile e comunque infondata.

Va infatti ribadito che “E’ inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione diretto ad ottenere, riproponendo censure già svolte in sede di appello, la declaratoria di nullità della sentenza di primo grado, giacchè una decisione di accoglimento avrebbe comportato null’altro che la trattazione nel merito della causa da parte del giudice di appello” (Sez. L, Sentenza n. 12642 del 05/06/2014, Rv. 631189); altresì che comunque “Il giudice d’appello che rilevi la carenza di motivazione della sentenza di primo grado deve decidere la causa nel merito e non può rimetterla al primo giudice, posto che le ipotesi di rimessione tassativamente previste dall’art. 354 c.p.c. si riferiscono solo ai casi di vizio nell’instaurazione del contraddittorio o di inesistenza della sentenza per mancata sottoscrizione del giudice” (Sez. 1, Sentenza n. 28838 del 05/12/2008, Rv. 605880).

Ancorchè quindi nel caso di specie il giudice di appello non abbia espressamente considerato lo specifico motivo di gravame de quo, poichè ha pronunciato sul merito del gravame stesso ne deriva che la sentenza impugnata non è cassabile per il motivo in esame.

Con il secondo subordinato motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 116 e 132 c.p.c. asserendo che la mera “apparenza” della motivazione della sentenza impugnata.

La censura si palesa infondata.

La sentenza della CTR campana contiene infatti un nucleo motivazionale esplicito e chiaro, tanto da poterlo considerare conforme al “minimo costituzionale” prescritto in virtù della vigente formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (cfr. Sez. U, n. 8053 del 2014).

Si ritiene pertanto la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 375 c.p.c. per la trattazione del ricorso in camera di consiglio e se ne propone il rigetto”.

Il Collegio condivide la relazione depositata.

Il ricorso va dunque rigettato ed i ricorrente condannato al pagamento delle spese del presente giudizio secondo generale principio della soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio all’Agenzia delle entrate che liquida in Euro 2.300 oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 30 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2017

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