Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6819 del 15/03/2017

Cassazione civile, sez. VI, 15/03/2017, (ud. 21/10/2016, dep.15/03/2017),  n. 6819

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26297-2015 proposto da:

Avv. OTTONE ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso da sè

medesimo;

– ricorrente –

contro

D.P.G.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 248/2015 della CORTE D’APPELLO DI PERUGIA

emessa il 30/03/2015 e depositata il 22/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO ANTONIO

GENOVESE.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il consigliere designato ha depositato, in data 20 luglio 2015, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.:

“Con sentenza in data 22 aprile 2015, la Corte d’Appello di Perugia, nell’ambito di due giudizi riuniti relativi alla separazione personale degli intestati coniugi e, per quello che qui ancora interessa, ha respinto la domanda di regresso dell’ O., proposta contro il coniuge D.P., per il rimborso della quota di spettanza del detto coniuge relativa al mantenimento del figlio minore F. di cui si era preso cura integralmente il padre, O.A., dal 1996 al 2001, non già perchè il periodo del mantenimento era quello compreso tra il matrimonio e la separazione (come aveva erroneamente affermato il primo giudice) ma perchè, ai sensi dell’art. 143 c.c., gli obblighi erano posti congiuntamente a carico di entrambi coniugi, onde colui che aveva provveduto (nella specie, l’ O.) non aveva diritto di regresso verso l’altro.

Avverso la sentenza della Corte d’Appello ha proposto ricorso Alessandro O., con atto notificato il 16 ottobre 2015, sulla base di un unico motivo, con cui denuncia violazione e falsa applicazione degli. artt. 143, 147 e 148 c.c.

L’intimata non ha svolto difese.

Il ricorso appare manifestamente fondato atteso che, la negazione del diritto di regresso da parte del coniuge che abbia integralmente adempiuto gli obblighi della coppia genitoriale, è affermazione che contrasta con i contrari principi di diritto posti da questa Corte, e secondo cui:

a) In materia di obbligo di mantenimento dei figli, nel caso in cui il coniuge abbia integralmente adempiuto tale l’obbligo, pure per la quota facente carico all’altro coniuge, è ravvisabile un’ipotesi di gestione di affari, produttiva a carico dell’altro genitore degli effetti di cui all’art. 2031 c.c., atteso che l’obbligo di mantenimento dei figli sorge per effetto della filiazione. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 27653 del 2011);

b) Il coniuge che abbia integralmente adempiuto l’obbligo di mantenimento dei figli, pure per la quota facente carico all’altro coniuge, è legittimato ad agire “iure proprio” nei confronti di quest’ultimo per il rimborso di detta quota, anche per il periodo anteriore alla domanda, atteso che l’obbligo di mantenimento dei figli sorge per effetto della filiazione e che nell’indicato comportamento del genitore adempiente è ravvisabile un caso di gestione di affari, produttiva a carico dell’altro genitore degli effetti di cui all’art. 2031 c.c.. Quanto agli interessi sul capitale del figlio minore, essi, come in genere i frutti dei beni del medesimo, spettano al genitore esercente la potestà, ai sensi dell’art. 324 c.c., sicchè deve escludersi che il figlio, divenuto maggiorenne, sia legittimato ad agire per il pagamento dei suddetti interessi inerenti al periodo antecedente al raggiungimento della maggiore età. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9386 del 1999);

c) Il coniuge che abbia integralmente adempiuto l’obbligo di mantenimento dei figli, pure per la quota facente carico all’altro coniuge, è legittimato ad agire “iure proprio” nei confronti di quest’ultimo per il rimborso di detta quota, anche per il periodo anteriore alla domanda, atteso che l’obbligo di mantenimento dei figli sorge per effetto della filiazione e che nell’indicato comportamento del genitore adempiente è ravvisabile un caso di gestione di affari, produttiva a carico dell’altro genitore degli effetti di cui all’art. 2031 c.c.. Quanto agli interessi sul capitale del figlio minore, essi, come in genere i frutti dei beni del medesimo, spettano al genitore esercente la potestà, ai sensi dell’art. 324 c.c., sicchè deve escludersi che il figlio, divenuto maggiorenne, sia legittimato ad agire per il pagamento dei suddetti interessi inerenti al periodo antecedente al raggiungimento della maggiore età. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10849 del 1996);

In conclusione, il ricorso è manifestamente fondato e deve essere accolto, con la conseguenze cassazione, in parte qua, della sentenza impugnata ed il rinvio della causa alla Corte d’Appello di Perugia, in diversa composizione, perchè decida il punto controverso facendo applicazione degli enunciati principi di diritto.

In conclusione, si deve disporre il giudizio camerale ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e art. 375 c.p.c., n. 5″.

Considerato che il Collegio condivide la proposta di definizione della controversia contenuta nella relazione di cui sopra, alla quale risultano essere state mosse solo osservazioni adesive, da parte della ricorrente;

che, perciò, il ricorso, manifestamente fondato, deve essere accolto, con la cassazione del decreto impugnato e il rinvio della causa, anche per le spese di questa fase, ad altro giudice che s’individua, in ragione delle considerazioni svolte dal ricorrente nella sua memoria (pluralità di giudici persone fisiche, appartenenti a quell’Ufficio a quo (peraltro, di piccole dimensioni), che in ragione delle funzioni svolte, non necessariamente in grado di appello, si sono già occupate del conflitto coniugale), nella Corte d’appello di Perugia che, nel decidere nuovamente della causa, si atterrà al principio di diritto sopra richiamato.

PQM

La Corte,

Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato, e rinvia la causa, anche per le spese di questa fase, alla Corte d’appello di Perugia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione Sesta – 1 la Corte di cassazione, dai magistrati sopra indicati, il 21 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2017

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