Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6819 del 11/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 11/03/2021, (ud. 17/02/2021, dep. 11/03/2021), n.6819

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31013-2018 proposto da:

B.V., domiciliato in ROMA, presso la Cancelleria della Corte

di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato PIETRO TONCHIA

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

R.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO

58, presso lo studio dell’avvocato SAVINA BOMBOI, che lo rappresenta

e difende unitamente agli avvocati BRUNO COSSU, AMEDEO DE TOMA

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

nonchè

B.E.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 345/2018 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 12/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/02/2021 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con distinti atti di citazione B.V. e B.E.L. convenivano in giudizio la madre R.P. deducendo di avere versato sul conto corrente della convenuta le somme rispettivamente di Euro 12.500,00 ed Euro 15.000,00, in precedenza conseguite a titolo di risarcimento danni ed in via transattiva, in relazione ad un infortunio sul lavoro nel quale era deceduto B.M.M., fratello degli attori e figlio della convenuta. Assumevano che tali somme erano state consegnate a titolo di mutuo ovvero di deposito irregolare, e che lo stesso era avvenuto per le somme conseguite dagli altri fratelli minori del defunto, giusta autorizzazione del giudice tutelare.

Tuttavia, la convenuta a breve distanza di tempo dal versamento, aveva utilizzato il denaro per acquistare un appartamento ed un’automobile nuova, beni che aveva intestato a se stessa, rifiutando la restituzione delle somme versate allorquando gli attori ne avevano fatta richiesta.

Concludevano affinchè, previo accertamento dell’esistenza di un contratto di mutuo ovvero di deposito irregolare, la convenuta fosse condannata alla restituzione degli importi versati.

Si costituiva la convenuta che contestava la domanda deducendo che, in base agli accordi intervenuti, la dazione delle somme era avvenuta a titolo di donazione indiretta, con la precisa finalità di destinarle all’acquisto di una casa della quale in futuro avrebbero beneficiato tutti i suoi eredi.

Il Tribunale con la sentenza n. 1523 del 19/11/2015 rigettava la domanda in quanto non riteneva che fosse stata fornita la prova del titolo in base al quale era avvenuta la consegna delle somme, emergendo piuttosto dalle prove raccolte la verosimiglianza della tesi dell’esistenza di una donazione indiretta dell’immobile.

Avverso tale sentenza proponeva appello il solo B.V. e, nella resistenza della convenuta, la Corte d’Appello di Trieste, con la sentenza n. 345 del 12/7/2018, rigettava il gravame.

Osservava che nella fattispecie non era contestata l’avvenuta dazione delle somme di denaro di cui chiedeva la restituzione l’appellante, ma non era stata fornita la prova che il titolo della dazione fosse quello indicato in citazione, sicchè in assenza di tale prova la domanda stessa non poteva essere accolta.

Anche la prova testimoniale, nella parte in cui era invocata dall’appellante, non dimostrava che vi fosse stata la conclusione di un mutuo o di un deposito irregolare, dovendo reputarsi che il successivo acquisto dell’immobile fosse avvenuto in esecuzione degli accordi verbali intercorsi tra le parti.

Sosteneva poi che fossero inconferenti le contestazioni intorno alla nullità degli atti di disposizione posti in essere dall’attore in favore della madre, in quanto l’oggetto del giudizio è rappresentato dallo specifico titolo posto a fondamento della pretesa restitutoria, ben potendosi in ogni caso ritenere che la dazione delle somme si configuri alla stregua di una donazione indiretta dell’immobile, stante la prova del collegamento tra la stessa ed il successivo acquisto del bene.

Per tale tipo di donazione non è necessario il rispetto del requisito di forma previsto per la donazione formale, laddove la prova dell’accordo emergeva dal fatto che l’immobile era stato scelto congiuntamente dalle parti.

Infine, era ritenuto privo di rilievo il fatto che l’acquisto del bene fosse avvenuto, quanto alle somme di provenienza degli altri figli minori, senza l’autorizzazione del giudice tutelare, trattandosi di un vizio che determina l’annullabilità e che può essere fatto valere solo dai minori o dal loro legale rappresentante.

Così come irrilevante era la questione concernente la nullità del successivo acquisto mortis causa del bene, in quanto tale nullità potrebbe al più attingere l’attuazione dell’obbligo relativo al futuro trasferimento del bene.

B.V. ha proposto ricorso per la cassazione di tale sentenza sulla base di cinque motivi.

R.P. ha resistito con controricorso, mentre B.E.L. non ha svolto difese in questa fase.

Con il primo motivo del ricorso si denuncia la violazione degli artt. 11,24 e 3 Cost., dell’art. 2697 c.c., degli artt. 115 e 261 c.p.c., nella parte in cui la Corte distrettuale ha omesso di motivare in merito alla mancata ammissione delle prove richieste in appello (prova testimoniale con indicazione a teste dall’altra originaria parte attrice, B.E.L., ed interrogatorio formale). Premessa l’incapacità a testimoniare dell’altra originaria parte attrice, che, ancorchè non avesse proposto appello, aveva comunque rivestito la qualità di parte nel giudizio di primo grado, il motivo è inammissibile.

Infatti, questa Corte ha precisato che (Cass. n. 5741/2019) la parte che si sia vista rigettare dal giudice le proprie richieste istruttorie (come appunto avvenuto nel caso di specie, attesa la parziale ammissione delle richieste istruttorie del ricorrente in primo grado) ha l’onere di reiterarle, in modo specifico, quando precisa le conclusioni, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poichè, diversamente, le stesse devono ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in sede di impugnazione.

Ciò comporta (Cass. n. 10529/2019) che nel caso in cui il giudice di primo grado non accolga alcune richieste istruttorie, la parte che le ha formulate ha l’onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni, poichè, diversamente, le stesse devono ritenersi rinunciate e non possono essere riproposte in appello, neppure ai sensi dell’art. 345 c.p.c., comma 3 (testo previgente alle modifiche apportate dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. nella L. n. 134 del 2012), in quanto il giudizio d’indispensabilità, operato dal giudice del gravame, riguarda le nuove prove e non quelle dichiarate inammissibili o tacitamente rinunciate (e ciò anche a tacere del fatto che alla fattispecie risulta applicabile ratione temporis la nuova formulazione, ben più rigorosa rispetto al passato, dell’art. 345 c.p.c.).

Ne deriva che la parte non è legittimata a dolersi della decisione del giudice d’appello, non avendo puntualmente allegato che le richieste istruttorie in oggetto vennero reiterate in sede di precisazione delle conclusioni dinanzi al Tribunale.

Il secondo motivo lamenta l’omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, laddove la Corte d’Appello fornisce insufficienti e contradditorie motivazioni quanto alla prova dell’inesistenza di un contratto di mutuo o di deposito irregolare.

Il motivo è doppiamente inammissibile, in quanto oltre a richiamare nella rubrica la formulazione non più applicabile ratione temporis dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non si avvede che, ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., u.c., essendosi a fronte di un’ipotesi di cd. doppia conforme, risulta preclusa la deducibilità del vizio in esame.

Il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 782,809 e 769 c.c., laddove i giudici di appello hanno ravvisato nella dazione della somma di denaro l’attuazione di una donazione indiretta, come tale sottratta al rigore della forma di cui alla donazione formale.

Si sostiene che in realtà si tratta di una donazione diretta, in quanto la madre si sarebbe frapposta temporaneamente nella titolarità del bene, che era comunque poi destinato, alla sua morte a pervenire agli attori, unitamente agli altri fratelli.

Il quarto motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 782 c.c., per avere i giudici di merito affermato che la donazione sarebbe valida, pur in mancanza dei requisiti di forma precisati per la donazione.

Il quinto motivo lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 457 c.c., nella parte in cui la sentenza gravata ha ritenuto sussistere un accordo tra le parti avente ad oggetto la successione della convenuta, in violazione dell’art. 457 c.c. (rectius 458 c.c.).

I cinque motivi che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione sono inammissibili, in quanto non si confrontano con l’effettivo tenore della motivazione del giudice di appello, che ha evidenziato, in relazione alle analoghe censure mosse avverso la sentenza di primo grado, che la contestazione in ordine al titolo in base al quale era effettivamente avvenuta la dazione delle somme oggetto di causa era del tutto inconferenti, una volta che la causa petendi addotta dagli attori era rimasta indimostrata, dovendo limitarsi l’oggetto del giudizio (e quindi il giudicato destinato sullo stesso a formarsi) alla sola verifica della ricorrenza di un contratto di mutuo o di deposito irregolare.

La sentenza ha quindi fatto corretta applicazione dei principi costantemente affermati da questa Corte secondo cui l’attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è, ai sensi dell’art. 2697 c.c., comma 1, tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna ma anche il titolo della stessa, da cui derivi l’obbligo della vantata restituzione; l’esistenza di un contratto di mutuo non può essere desunta dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro, essendo l’attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto (il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma ne deduca una diversa ragione) possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e come tale determinare l’inversione dell’onere della prova. La datio di una somma di danaro non vale, dunque, di per sè, a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l’accipiens non confermi il titolo posto ex adverso alla base della pretesa di restituzione ed, anzi, ne contesti la legittimità, atteso che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell’accipiens, della sussistenza di un’obbligazione restitutoria impone all’attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l’obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l’onere della prova. Ne consegue che l’attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l’avvenuta consegna della somma ma anche il titolo da cui derivi l’obbligo della vantata restituzione (cfr. Cass., sez. 2, ordinanza n. 30944 del 29/11/2018; Cass., sez. 3, sentenza n. 9541 del 22/04/2010). Nella fattispecie, la Corte d’Appello di Trieste correttamente ha escluso che fosse sufficiente la prova della consegna di denaro, essendo, viceversa, necessario, al fine di ottenere la restituzione della somma di denaro, provare anche il titolo dal quale deriva il relativo obbligo di restituzione.

Restituzione che era motivata quale adempimento di una specifica obbligazione scaturente da un contratto di mutuo ovvero di deposito irregolare, e quindi quale adempimento delle obbligazioni contrattuali, e che, attesa la natura eterodeterminata del diritto fatto valere, non può trovare accoglimento in ragione della pretesa nullità del diverso accordo intervenuto tra le parti, mancando anche una specifica domanda di ripetizione dell’indebito (e ciò in disparte la pur condivisibile ricostruzione dei giudici di merito circa la ricorrenza di un’ipotesi di donazione indiretta del bene, compiuta dai figli in favore della madre, mediante la messa a disposizione delle somme di denaro necessarie per l’acquisto, al più configurando la diversa ricostruzione sostenuta dai ricorrenti un’ipotesi di patto fiduciario, che del pari legittimerebbe il trasferimento del danaro alla madre quale fiduciaria, e rilevando la nullità ex art. 458 c.c., al più al fine di valutare la validità dell’eventuale testamento adempitivo del patto successorio obbligatorio che a detta del ricorrente sarebbe intervenuto tra le parti).

Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Nulla a disporre quanto alle spese nei confronti della parte rimasta intimata.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, l’art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al rimborso delle spese che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi ed accessori di legge;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, art. 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2021

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