Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6819 del 02/03/2022

Cassazione civile sez. VI, 02/03/2022, (ud. 26/01/2022, dep. 02/03/2022), n.6819

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19901-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

C.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PREMUDA, 6,

presso lo studio dell’avvocato VIVIANA DEL PRETE, che la rappresenta

e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1869/3/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA LIGURIA, depositata il 21/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

MONDINI.

 

Fatto

PREMESSO E CONSIDERATO

che:

1. l’Agenzia delle entrate ricorreva per la cassazione della sentenza in epigrafe;

2. la contribuente, C.E. si costituiva con controricorso;

3. la contribuente, con atto in data 28 maggio 2019 chiedeva la sospensione del giudizio ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, comma 10, convertito dalla L. n. 136 del 2018, dando conto e prova di aver presentato istanza di definizione della controversia ai sensi del predetto articolo e di aver versato la prima rata di quanto dovuto per la definizione della vertenza;

4. la contribuente, con atto del 5 dicembre 2020, chiedeva fissarsi “udienza di trattazione della causa ai sensi e per gli effetti del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13”;

5. in ragione di quanto precede, considerato che l’ufficio non ha opposto diniego ai sensi del D.L. cit., ex art. 6, comma 12, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio con spese a carico di chi le ha sostenute.

P.Q.M.

la Corte dichiara l’estinzione del giudizio con spese a carico di chi le ha sostenute.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2022

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