Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6818 del 20/03/2010

Cassazione civile sez. III, 20/03/2010, (ud. 11/02/2010, dep. 20/03/2010), n.6818

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 28984-2008 proposto da:

Z.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SAN

TOMMASO D’AQUINO 104, presso lo studio dell’avvocato DE BARARDINIS

DANIELA, rappresentato e difeso dall’avvocato DE VITA BARTOLO, giusta

mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ENEL DISTRIBUZIONE SPA, in persona del presidente e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

MICHELE MERCATI 51, presso lo studio dell’avvocato BRIGUGLIO ANTONIO,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GUERRA PIETRO,

giusta procura speciale alle liti per atto Notaio Nicola Atlante di

Roma del 16/12/08, rep. n. 29984, allegata in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 766/2 007 del TRIBUNALE di VALLO DELLA LUCANIA

del 18/10/07, depositata il 18/10/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO;

è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato:

che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori:

“Il relatore, cons. Dr. Antonio Segreto;

letti gli atti depositati;

Osserva:

1. Il Tribunale di Vallo della Lucania, con sentenza n. 766 depositata il 18.10.2007, in riforma di una sentenza del giudice di pace di Vallo della Lucania, con cui l’Enel Distribuzione s.p.a.

veniva condannata al risarcimento dei danni patiti da Z. G. a seguito del black out elettrico verificatosi il (OMISSIS), rigettava la domanda e riteneva che non era stato provato il danno patrimoniale dell’avaria di generi alimentari conservati nel frigorifero nè il danno esistenziale.

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la parte attrice .

Resiste con controricorso l’Enel Distribuzione s.p.a..

2. Con il primo motivo ed il secondo motivo di ricorso la parte ricorrente lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c., in quanto, pur essendo stato il tribunale investito di due motivi di censura (uno relativo all’assenza di responsabilità di Enel distribuzione ed uno relativo all’assenza di danno esistenziale e patrimoniale) non si è pronunziato sul primo motivo di appello e cioè sull’assunta assenza di responsabilità dell’Enel.

3.1. I suddetti motivi sono manifestamente infondati. Secondo la giurisprudenza di questa Corte (29/09/2005, n. 19146; Cass. n. 1170 del 2004; n. 12475 del 2004; n. 14003 del 2004; n. 20076 del 2004; n. 22567 del 2004; n. 1606 del 2005) l’omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello (riconducibile ad una violazione dell’art. 112 c.p.c.) integra un difetto di attività del giudice di secondo grado, poichè tale giudice è tenuto ad esaminare i motivi di appello, sia pure, se del caso, anche considerandoli assorbiti dalla valutazione di altri elementi che ritenga decisivi nel quadro della devoluzione del giudizio di cui è investito.

Tuttavia non si verifica l’omessa pronuncia quando la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte comporti il rigetto di tale pretesa o il suo assorbimento in altre statuizioni, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, considerato che contrariamente ritenendo si finirebbe per fare coincidere il vizio di omessa pronuncia con la previsione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5. Tale vizio (omessa pronuncia), pertanto, deve essere escluso in relazione a una questione implicitamente o esplicitamente assorbita in altre statuizioni della sentenza (Cass. civ., Sez. 3, 05/01/2005, n. 168).

Nella fattispecie l’accoglimento del motivo di appello relativo all’inesistenza del lamentato danno ha comportato l’assorbimento del motivo relativo all’inesistenza della responsabilità dell’appellata, potendosi pervenire già e comunque all’accoglimento dell’appello.

3.2. Inoltre la parte ricorrente non ha, in ogni caso, interesse a far valere tale ritenuta omessa pronunzia, in quanto ove anche il giudice si fosse pronunziato sul primo motivo di appello in modo ad essa favorevole con il rigetto di tale motivo, egualmente l’appello sarebbe stato accolto e la domanda rigettata, per effetto dell’accoglimento del motivo di appello relativo all’assunta inesistenza del lamentato danno.

4. Con il terzo motivo di ricorso la parte ricorrente lamenta l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione dell’impugnata sentenza per aver ritenuto non provato il danno patrimoniale e quello esistenziale.

5.1. Il motivo è in parte manifestamente infondato (quanto al danno esistenziale) ed in parte inammissibile (quanto al danno patrimoniale).

Quanto al lamentato danno esistenziale, come statuito da Cass. S.U. 11.11.2008, n. 26972, non è ammissibile nel nostro ordinamento l’autonoma categoria di “danno esistenziale”, inteso quale pregiudizio alle attività non remunerative della persona. Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile – sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 cod. civ. – anche quando non sussiste un fatto-reato, nè ricorre alcuna delle altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali, a tre condizioni: (a) che l’interesse leso – e non il pregiudizio sofferto – abbia rilevanza costituzionale (altrimenti si perverrebbe ad una abrogazione per via interpretativa dell’art. 2059 cod. civ., giacchè qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale, e cioè di toccare interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile); (b) che la lesione dell’interesse sia grave, nel senso che l’offesa superi una soglia minima di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all’art. 2 Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza); (c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità.

Nella fattispecie la parte ricorrente non indica (nè prova) quale fosse lo specifico diritto inviolabile costituzionalmente garantito, leso in modo serio.

5.2. Quanto al danno patrimoniale la parte ricorrente lamenta che il tribunale abbia ritenuto che essa non avesse fornito alcuna prova in merito, mentre era stata fornita una prova testimoniale, di cui non vi è traccia nella sentenza.

La censura secondo cui la ricostruzione fattuale effettuata dal giudice di merito è in contrasto con le risultanze probatorie, si risolve in una censura di travisamento del fatto. Ciò si verifica anche allorchè il giudice assume che nessuna prova è stata prodotta, mentre la parte assume che tali prove sono state fornite e non sono state esaminate dal giudice, come nella fattispecie.

Il travisamento del fatto non può costituire motivo di ricorso per cassazione, poichè, risolvendosi in un’inesatta percezione da parte del giudice di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento, in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, costituisce un errore denunciabile con il mezzo della revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 4 (Cass. 30.1.2003, n. 1512; Cass. 27.1.2003, n. 1202; Cass. n. 1143 del 2003)”.

Ritenuto:

che il Collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione,che non risultano superati dalla memoria di parte ricorrente;

che il ricorso deve, perciò, essere rigettato;

che le spese seguono la soccombenza;

visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione sostenute dalla resistente e liquidate in complessivi Euro 400,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA