Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6818 del 11/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 11/03/2020, (ud. 21/11/2019, dep. 11/03/2020), n.6818

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. PEPE Stefano – Consigliere –

Dott. MARTORELLI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26141-2015 proposto da:

S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUIGI LUCIANI 1,

presso lo studio dell’avvocato DANIELE MANCA BITTI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIO MISCALI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona gel Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1500/2015 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

BRESCIA, depositata il 10/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/11/2019 dal Consigliere Dott. RAFFAELE MARTORELLI.

Fatto

RILEVATO

CHE:

– S.M., ricorrente avverso la sentenza n. 1500/15 del 12.1.2015 della CTR di Milano, con memoria depositata il 20.12.2018, ha dichiarato di aver presentato richiesta di adesione alla definizione agevolata, ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, conv. in L. n. 225 del 2016;

– la richiesta era stata accolta da Equitalia ed il ricorrente aveva regolarmente pagato le somme indicate per la definizione;

– la rinuncia al giudizio era inerente alla procedura di dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, conv. in L. n. 225 del 2016, e che il ricorrente non aveva più interesse alla prosecuzione del giudizio, con compensazione delle spese;

– in data 7.11.2019, l’istante ha depositato la nota di Equitalia relativa all’ammontare delle somme dovute e le relative quietanze di pagamento, nonchè la ricevuta di notifica della nota e degli allegati all’Avvocatura Generale dello Stato;

– la resistente Agenzia delle Entrate nulla ha opposto, per cui va dichiarata la declaratoria di estinzione del giudizio nei termini indicati e va esclusa l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che consegue alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass. n. 25485 dell’8.3. 2018).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 21 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2020

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