Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6818 del 02/03/2022

Cassazione civile sez. VI, 02/03/2022, (ud. 25/01/2022, dep. 02/03/2022), n.6818

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27509-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

A.S., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato VINCENZO BOCCHINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1890/6/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 24/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO

CROLLA.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. A.S. impugnava davanti alla Commissione Tributaria di Benevento due intimazioni di pagamento notificate in data 27.11.2017, riferite a cartelle esattoriali emesse per crediti Iva relativi agli anni di imposta 1989 e 1990.

2. Il primo giudice ha rigettato il ricorso.

3. La sentenza veniva impugnata dal contribuente e la Commissione Tributaria Regionale della Campania accoglieva l’appello, rilevando che, non avendo l’Ufficio adempiuto l’onere dell’invio della raccomandata informativa, adempimento essenziale della notifica eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall’ufficio delle imposte nel caso in cui l’atto -nella fattispecie, le cartelle di pagamento – sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, la pretesa erariale doveva ritenersi estinta per intervenuta prescrizione.

4. Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di un unico motivo. Il contribuente ha svolto difese depositando controricorso.

5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Il contribuente ha depositato memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo di impugnazione si denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 4, in combinato disposto con l’art. 140 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, avendo la CTR errato nell’applicare al caso concreto il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 e l’art. 140 c.p.c., richiamati dalla disciplina della notifica delle cartelle di pagamento solo nell’ipotesi di notifica a persona irreperibile. Nel diverso caso di specie di notifica eseguita a persona convivente si sarebbe dovuto applicare l’art. 139 c.p.c., comma 2, che non richiede la comunicazione della raccomandata informativa. Sostiene, inoltre, l’Ufficio ricorrente che in ogni caso la notifica eseguita direttamente dall’agente della riscossione a mezzo del servizio postale non richiede la raccomandata informativa, in quanto trovano applicazione le norme in tema di servizio postale ordinario e non quelle dettate dalla L. n. 890 del 1982, sulle notificazioni eseguite dagli ufficiali giudiziari che si servono del servizio postale per l’attività notificatoria. Di conseguenza la notifica eseguita dall’Agenzia delle Entrate sarebbe valida e tempestiva.

2. Il motivo non è fondato.

3. Risulta dagli atti di causa che la notifica delle cartelle di pagamento sia avvenuta tramite consegna del messo notificatore alla coniuge del contribuente, ai sensi dell’art. 139 c.p.c., comma 2.

3.1. L’Ufficio non ha, quindi, provveduto direttamente alla notificazione per mezzo posta, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, seconda parte, ma si è avvalso dell’attività del messo notificatore. Non e’, dunque, applicabile al caso di specie la copiosa giurisprudenza inerente alla c.d. notificazione in forma “semplificata”, citata dal ricorrente (Cass. 12470/2020, 10037/2019, 28872/2018, 12839/2017, 12083/2016).

3.2. Per quanto riguarda la consegna a una persona di famiglia o addetta alla casa, il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, si limita ad affermare, all’ultimo comma, che “Per quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni del predetto decreto, art. 60”.

3.3 Dunque la disposizione normativa sulla notifica dell’atto riscossivo non contempla alcun un rinvio all’art. 139 c.p.c. ma contiene un preciso ed espresso rimando alla disciplina sulle notifiche dettata dalla norma fiscale di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60.

3.4 Quest’ultima norma regola le modalità di notificazione degli atti in materia tributaria e, pur rinviando, a sua volta, alla disciplina del codice di procedura civile, regolamenta in maniera difforme rispetto al codice di rito il caso in cui, come nella fattispecie in esame, la notifica venga eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall’ufficio delle imposte a persona diversa dal destinatario. Stabilisce, infatti, l’art. 60, comma 1, lett. b) bis, che nel caso il consegnatario non sia il destinatario dell’atto o dell’avviso “il messo consegni o depositi la copia dell’atto da notificare in busta sigillata, su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all’originale e alla copia dell’atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo deve dare notizia dell’avvenuta notificazione dell’atto o dell’avviso, a mezzo di lettera raccomandata”. La raccomandata informativa e’, dunque, espressamente richiesta dalla disposizione di legge.

3.3. Questa disciplina risulta applicabile al caso di specie, dove la consegna è avvenuta da parte del messo notificatore alla convivente del contribuente, come affermato da questa Corte nella sentenza 2868/2017: “In tema di avviso di accertamento, il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, richiede, a differenza di quanto disposto dall’art. 139 c.p.c., comma 2, anche ove l’atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, l’invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica che sia eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall’ufficio delle imposte”. Si tratta di un principio ribadito dalla sentenza 8700/2020, che riguardo al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, afferma che “Non incide sull’applicabilità dell’art. 60 la circostanza, dedotta dalla resistente, secondo cui le notifiche sono state effettuate al figlio del socio accomandatario della contribuente o a soggetti addetti alla ricezione degli atti presso la sede della società, atteso il comma 1, alla lett. b-bis, prescrive l’inoltro della raccomandata informativa ogni qual volta il consegnatario non è il destinatario dell’atto (da identificarsi, nel caso di specie, nel legale rappresentante socio accomandatario – della società)”.

4. Conclusivamente, la CTR ha fatto corretta applicazione di tali principi e il ricorso va, pertanto, respinto.

5. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

6 Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso;

condanna l’Agenzia delle Entrate alla refusione delle spese del presente giudizio che si liquidano in Euro 5.200,00 per compensi, Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario al 15%; IVA E CAP da distrarsi al procuratore che se ne è dichiarato anticipatario.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 25 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2022

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