Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6817 del 24/03/2011

Cassazione civile sez. I, 24/03/2011, (ud. 09/02/2011, dep. 24/03/2011), n.6817

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

I.A., + ALTRI OMESSI

tutti

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ANDREA DORIA 48, presso lo

studio dell’avvocato ABBATE FERDINANDO EMILIO, che li rappresenta e

difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto nei procedimenti riuniti nn.ri 53575, 53580,

53581, 53632, 53633, 53634, 53652, 53659, 53672, 53673, 53714, 53717,

53718, 53721, 53761, 53762, 53778, 53787, 53795 e 53796 dell’anno

2007 della CORTE D’APPELLO di ROMA del 12.1.09, depositato il

24/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/02/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE DI PALMA;

udito per i ricorrenti l’Avvocato Ranieri Roda (per delega avv.

Ferdinando E. Abbate) che si riporta agli scritti;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PATRONE

Ignazio che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che I.A. e gli altri cinquantotto ricorrenti indicati in epigrafe, con ricorso del 10 maggio 2010, hanno impugnato per cassazione – deducendo due motivi di censura -, nei confronti del Ministro dell’economia e delle finanze, il decreto della Corte d’Appello di Roma depositato in data 24 marzo 2009, con il quale la Corte d’appello, pronunciando sui distinti ricorsi dei predetti ricorrenti – volti ad ottenere l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1, -, in contraddittorio con il Ministro dell’economia e delle finanze – il quale ha concluso per l’inammissibilita’ e l’infondatezza del ricorso -, ha condannato il resistente a pagare a ciascuno dei ricorrenti la somma di Euro 7.000,00 a titolo di equa riparazione, ed ha liquidato le spese del giudizio, determinandole in Euro 22.040,00, di cui Euro 12.000,00 per diritti ed Euro 7.040,00 per onorari;

che il Ministro dell’economia e delle finanze, benche’ ritualmente intimato, non si e’ costituito ne’ ha svolto attivita’ difensiva;

che, in particolare, la domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale – richiesto per l’irragionevole durata del processo presupposto – proposta con distinti ricorsi del 2007 era fondata sui seguenti fatti: a) gli odierni ricorrenti, aspiranti alla corresponsione di rivalutazione ed interessi sulle somme loro tardivamente erogate dal Ministro della Giustizia, avevano proposto – con ricorso del gennaio 1995 – la relativa domanda dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio; b) il Tribunale adito aveva deciso la causa con sentenza dell’11 novembre 1998; c) il Consiglio di Stato, adito dal resistente, aveva deciso l’appello con sentenza del gennaio 2007;

che la Corte d’Appello di Roma, con il suddetto decreto impugnato – detratti tre anni di ragionevole durata del processo presupposto di primo grado ed ulteriori due anni del processo d’appello – ha liquidato per i residui sette anni di irragionevole ritardo, a titolo di equa riparazione per danno non patrimoniale, la somma di Euro 7.000,00, oltre gli interessi legali dalla data del decreto al saldo.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che con i motivi di censura – i quali possono essere esaminati per gruppi di questioni -, vengono denunciati come illegittimi: a) la affermata decorrenza degli interessi sul liquidato indennizzo dalla data del decreto, anziche’ dalla data della proposizione della domanda di equa riparazione; b) la violazione dei minimi tariffari forensi nella liquidazione delle spese di giudizio di merito;

che il ricorso merita accoglimento, nei limiti di seguito indicati;

che, in particolare, la censura sub a) e’ manifestamente fondata;

che, infatti, questa Corte ha gia’ ripetutamente affermato che, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, il diritto ad un’equa riparazione in caso di mancato rispetto del termine ragionevole del processo, avente carattere indennitario e non risarcitorio, non richiede l’accertamento di un illecito secondo la nozione contemplata dall’art. 2043 cod. civ., ne’ presuppone la verifica dell’elemento soggettivo della colpa a carico di un agente, essendo invece ancorato all’accertamento della violazione dell’art. 6, par. 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali, cioe’ di un evento ex se lesivo del diritto della persona alla definizione del suo procedimento in una durata ragionevole, e l’obbligazione avente ad oggetto l’equa riparazione configurandosi non gia’ come obbligazione ex delicto ma come obbligazione ex lege, riconducibile, in base all’art. 1173 cod. civ., ad ogni altro atto o fatto idoneo a costituire fonte di obbligazione in conformita’ dell’ordinamento giuridico, con la conseguenza che dal carattere indennitario di tale obbligazione discende che gli interessi legali possono decorrere, sempreche’ richiesti, dalla data della domanda di equa riparazione, in base al principio secondo cui gli effetti della pronuncia retroagiscono alla data della domanda, nonostante il carattere di incertezza e di illiquidita’ del credito prima della pronuncia giudiziaria, mentre, in considerazione del predetto carattere indennitario dell’obbligazione, nessuna rivalutazione puo’ essere accordata (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 8712 del 2006 e 2248 del 2007);

che la censura sub b) e’ conseguentemente assorbita;

che, pertanto, il decreto impugnato deve essere annullato, in relazione alla censura accolta, nella parte in cui determina la decorrenza degli interessi sulla somma capitale di Euro 7.000,00 dalla data del decreto impugnato al saldo, anziche’ dalla data della proposizione della domanda di equa riparazione al saldo;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa puo’ essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2;

che, nella specie, la decorrenza degli interessi sulla gia’ riconosciuta somma capitale di Euro 7.000,00 deve essere stabilita dalla data della proposizione della domanda di equa riparazione al saldo effettivo;

che, ai fini della liquidazione delle spese processuali, il processo camerale per l’equa riparazione del diritto alla ragionevole durata del processo va considerato quale procedimento avente natura contenziosa, ne’ rientra tra quelli speciali di cui alla tabelle A) e B) allegate al D.M. Giustizia 8 aprile 2004, n. 127 (rispettivamente voce 50, par. 7 e voce 75, par. 3), per tali dovendo intendersi, ai sensi dell’art. 11 della tariffa allegata a detto D.M., i procedimenti in camera di consiglio ed in genere i procedimenti non contenziosi (cfr., ex plurimis, la sentenza n. 25352 del 2008);

che, conseguentemente, le spese processuali del giudizio a quo debbono essere nuovamente liquidate – sulla base delle tabelle A, par. 4^, e B, par. 1, allegate al D.M. Giustizia 8 aprile 2004, n. 127, relative ai procedimenti contenziosi – in complessivi Euro 13.450,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 6.400,00 per diritti (Euro 600,00 + Euro 5.800,00 per gli altri cinquantotto ricorrenti) ed Euro 7.000,00 per onorari – cosi’ aumentati in ragione della pluralita’ delle parti difese -, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, da distrarsi in favore degli avv. Giovambattista Ferriolo e Ferdinando Emilio Abbate, dichiaratisene antistatari;

che le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo la causa nel merito, condanna il Ministro dell’economia e delle finanze a corrispondere in favore di ciascuno dei ricorrenti – sulla somma di Euro 7.000,00 – gli interessi dalla domanda, condannandolo altresi’ al rimborso, in favore delle parti ricorrenti, delle spese del giudizio, che determina, per il giudizio di merito, in complessivi Euro 13.450,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 6.400,00 per diritti ed Euro 7.000,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, da distrarsi in favore degli avv. Giovambattista Ferriolo e Ferdinando Emilio Abbate, dichiaratisene antistatari, e, per il giudizio di legittimita’, in complessivi Euro 2.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, da distrarsi in favore dello stesso avv. Abbate, dichiaratosene antistatario.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi civili, il 9 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2011

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