Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6817 del 11/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 11/03/2021, (ud. 17/02/2021, dep. 11/03/2021), n.6817

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29889-2018 proposto da:

A.L., domiciliato in ROMA presso la Cancelleria della Corte

di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato LUCA VENTURINI

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

E contro

G.F., E.M.;

– intimati –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di REGGIO EMILIA, depositata il

18/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/02/2021 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

Lette le memorie depositate dal ricorrente.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

A.L. conveniva in giudizio ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c. dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia G.F. ed E.M., affinchè fossero condannati al pagamento della somma di Euro 20.111,00 quale compenso per le prestazioni professionali rese in favore dei convenuti, sia nella fase delle indagini preliminari che nel dibattimento, quale loro procuratore di parte civile, nell’ambito di un procedimento penale che aveva visto coinvolti vari sanitari dell’ospedale di Scandiano, in quanto ritenuti responsabili dell’omicidio colposo della neonata figlia dei convenuti.

Nella resistenza di questi ultimi, il Tribunale di Reggio Emilia, in composizione monocratica, con ordinanza del 18 giugno 2018 ha rigettato la domanda attorea.

Dopo aver dato atto della tardività della domanda riconvenzionale avanzata dai convenuti, riteneva che fosse stata offerta la prova dell’esistenza di un patto di quota lite fra le parti, per effetto del quale alcun compenso poteva essere preteso da parte dell’ A..

Per la cassazione di tale ordinanza propone ricorso A.L. sulla base di un motivo, illustrato da memorie.

Gli intimati non hanno svolto difese in questa fase.

L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, in relazione all’art. 702 bis e ss. c.p.c., con la conseguente nullità del procedimento, in quanto la decisione impugnata sarebbe stata resa dal Tribunale in composizione monocratica, anzichè in composizione collegiale come imposto dal dettato del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14.

Il ricorso è inammissibile.

La controversia ha, infatti, ad oggetto la richiesta del ricorrente di liquidazione dei compensi maturati per l’attività professionale svolta nell’interesse degli intimati, i quali avevano preso parte in qualità di parti civili ad un procedimento penale.

Rileva il Collegio che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 20293/2004) l’avvocato che abbia prestato la propria opera professionale in favore di persona costituitasi parte civile in un processo penale non può ottenere il pagamento dei relativi onorari valendosi del procedimento previsto dalla L. 13 giugno 1942, n. 794, artt. 29 e 30, applicabile per gli onorari e gli altri compensi spettanti agli avvocati per le prestazioni professionali esplicate nell’ambito di un processo civile o di altri procedimenti a questo equiparati dalla stessa L. n. 794 (procedimenti davanti a giudici speciali o davanti agli arbitri). Pertanto, il provvedimento decisorio dell’opposizione ad un decreto ingiuntivo riguardante onorari e spese spettanti ad un avvocato per la difesa di una parte civile in un processo penale ha a tutti gli effetti natura di sentenza emessa in un ordinario giudizio di cognizione e quindi detto provvedimento è impugnabile solo mediante appello e non già mediante ricorso per cassazione (conf. Cass. n. 2945/1962).

Al riguardo è stato anche di recente ribadito che (Cass. n. 19025/2016) il procedimento previsto dalla L. n. 794 del 1942, artt. 28 e ss., per la liquidazione degli onorari di avvocato non è applicabile per i compensi in materia penale, anche se chiesti cumulativamente a quelli civili nel medesimo giudizio, ovvero in altro, ordinario, riunito a quello disciplinato dalla menzionata legge: in tali ipotesi, il rito ordinario di cognizione, che è il solo consentito per le prestazioni penali, prevale, per ragioni di connessione, su quello speciale, ed il procedimento va definito con sentenza, soggetta all’appello e non al ricorso straordinario per cassazione (conf. Cass. n. 3671/1968).

Orbene, atteso che il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, prevede che il procedimento sommario speciale ivi dettato si applichi alle sole controversie di cui alla L. n. 794 del 1942, art. 28, che appunto attiene ai soli compensi per prestazioni giudiziali in materia civile, resta preclusa nella fattispecie la possibilità di invocare il regime processuale, anche impugnatorio di cui al menzionato art. 14 (in tal senso, anche in ragione degli effetti dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011, si veda Cass. S.U. n. 25938/2018, che nell’affermare la giurisdizione ordinaria per la controversia instaurata dall’avvocato per recuperare il credito professionale vantato nei confronti del cliente per prestazioni rese innanzi al giudice tributario, trattandosi di contenzioso eterogeneo rispetto alla materia attribuita a quest’ultimo del D.Lgs. n. 546 del 2002, ex art. 2, ha reputato non applicabile il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, che è norma sulla competenza e non sulla giurisdizione, relativa alle sole attività professionali svolte nel processo civile, con esclusione di quello penale, amministrativo o davanti ai giudici speciali).

Ne deriva che trattandosi quindi di domanda che andava proposta nelle forme del processo ordinario di cognizione o, in alternativa, secondo le modalità di cui al procedimento sommario di cognizione, trattandosi all’evidenza di causa attribuita alla competenza del tribunale in composizione monocratica, a fronte della scelta del ricorrente di avvalersi della previsione di cui all’art. 702 bis c.p.c., la decisione presa dal giudice adito, oltre che palesarsi corretta quanto alla decisione in forma monocratica, andava però impugnata ai sensi dell’art. 702 quater c.p.c. e cioè con l’appello (e ciò anche nel caso in cui l’esito fosse stato quello del riogetto della domanda), non essendo dato l’immediato ricorso in cassazione, che è limitato alle decisioni rese nelle controversie rientranti nella previsione di cui al menzionato art. 14 (per identica conclusione, in relazione alla controversia intentata dal professionista per il recupero ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c. dei compensi asseritamente maturati per attività difensiva in ambito tributario, si veda Cass. n. 19102/2019). Nè appare fondata la deduzione secondo cui il giudice avrebbe dovuto dichiarare inammissibile la richiesta avanzata in quanto, come detto, anche una domanda relativa a compensi professionali per prestazioni giudiziali penali può essere veicolata nella forme di cui all’art. 702 bis c.p.c., essendo preclusa solo la proposizione del sommario speciale di cognizione di cui al menzionato art. 14.

L’erronea scelta del rimedio impugnatorio, in assenza di elementi che potessero fondare un diverso affidamento del ricorrente, essendo stata la causa decisa in conformità delle regole dettate dal legislatore per il procedimento sommario di cognizione, comporta l’inammissibilità del ricorso.

Nulla a provvedere sule spese atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

Dichiara il ricorso inammissibile;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per il ricorso principale a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2021

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