Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6816 del 24/03/2011

Cassazione civile sez. I, 24/03/2011, (ud. 12/01/2011, dep. 24/03/2011), n.6816

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.F., S.R.M., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIALE XXI APRILE 11, presso lo studio ROMANO –

PANUNZIO, presso l’avvocato MORRONE CORRADO, rappresentati e difesi

dall’avvocato MORRONE LUIGI, giusta procura in atti nel giudizio di

merito;

– ricorrenti –

contro

S.V., elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE DELLE

MEDAGLIE D’ORO 172 presso lo Studio legale RIZZO, presso l’avvocato

CASTAGNA ANDREA, rappresentato e difeso dall’avvocato DE RENZO ANGELA

MARIA, giusta procura in calce alla memoria difensiva;

– resistente –

contro

S.A.;

– intimato –

avverso il provvedimento n. R.G. 469/08 del TRIBUNALE di CROTONE del

18/07/08, depositato il 21/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE DI PALMA;

udito l’Avvocato Morrone Luigi, difensore dei ricorrenti che si

riporta agli scritti;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA che

nulla osserva.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che F. e S.R.M., con ricorso del 5 agosto 2008, hanno impugnato per cassazione -con regolamento necessario di competenza, illustrato con memoria -, nei confronti di V. ed S.A., la ordinanza del Giudice istruttore del Tribunale ordinario di Crotone depositata in data 21 luglio 2008, con la quale il Giudice istruttore ha disposto, ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., la sospensione del processo promosso da F. e S.R.M. nei confronti di V. ed S. A., tutti – attori e convenuti – eredi di S.G.;

che resiste, con memoria difensiva, S.V., il quale ha concluso per l’inammissibilita’ o per l’infondatezza del ricorso;

che S.A., benche’ ritualmente intimato, non ha svolto attivita’ difensiva;

che in particolare: a) F. e S.R.M., con citazione del 21 giugno 2008, avevano convenuto dinanzi al Tribunale ordinario di Crotone V. ed S.A., chiedendo che il Tribunale adito dichiarasse, in via principale: aperta alla data del 25 luglio 2007 la successione testamentaria di S. G.; la simulazione relativa del contratto di compravendita dell’azienda farmaceutica stipulato da G. e S. V. con atto pubblico del 17 novembre 1999, previa qualificazione di tale contratto come donazione; la lesione, per effetto di tale donazione, dei diritti di riserva di F. e S.R.M., con conseguente reintegrazione della quota ereditaria ad essi riservata; la nullita’ di detta donazione; la consistenza effettiva dell’asse ereditario, ivi compresa l’azienda farmaceutica; la devoluzione dell’eredita’ secondo le disposizioni testamentarie; ovvero dichiarasse, in via subordinata, S. V. obbligato a conferire all’asse ereditario la somma di Euro 352.575,31 ricevuta dal de cuius; b) precedentemente, in relazione al predetto contratto di compravendita dell’azienda farmaceutica stipulato con atto pubblico del 17 novembre 1999, S.G. aveva convenuto in giudizio S.V. dinanzi allo stesso Tribunale ordinario di Crotone chiedendo la risoluzione dello stesso contratto per inadempimento del compratore; c) con sentenza n. 76 del 19 gennaio 2006, il Tribunale adito aveva respinto tale domanda di risoluzione; d) questa sentenza era stata impugnata in appello e la relativa causa era ancora pendente alla data della citazione del 21 giugno 2008;

che il Giudice istruttore del Tribunale ordinario di Crotone ha sospeso il processo promosso con la citazione del 21 giugno 2008, osservando che: a) nel caso di specie, la definizione del giudizio di appello (ed eventualmente del grado successivo) avverso la sentenza n. 76/06 emessa da questo Tribunale in data 19.01.2006 si pone in rapporto di pregiudizialita’ sia sotto il profilo logico che sotto quello giuridico rispetto all’azione di riduzione e a quella di divisione promossa dalle parti nell’ambito del presente giudizio, in quanto l’eventuale risoluzione del contratto di compravendita stipulato tra il de cuius S.G. e l’odierno convenuto S.V. in data 17.11.19 99 comporterebbe l’inclusione dell’azienda farmaceutica nell’asse ereditario con notevoli conseguenze sul piano dell’accertamento della lesione delle quote di legittima e sul piano della ripartizione dei beni da dividere; b) sussistono, pertanto, i presupposti per la sospensione del giudizio in attesa che la questione pregiudiziale sopra indicata venga definita con sentenza passata in giudicato;

che il Procuratore generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso, con le consequenziali pronunce.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che i ricorrenti censurano la ordinanza impugnata, sostenendo che, contrariamente a quanto deciso dal Tribunale di Crotone, tra la causa di risoluzione per inadempimento del contratto di compravendita dell’azienda farmaceutica e quella ereditaria sussiste un rapporto di pregiudizialita’ pratica e non giuridica e che, conseguentemente, non sussistono i presupposti richiesti dall’art. 295 cod. proc. civ. per la sospensione del processo avente ad oggetto la riduzione per lesione di legittima e la divisione ereditaria;

che, pronunciando sul ricorso, deve dichiararsi che l’impugnata ordinanza di sospensione del processo e’ illegittima, in quanto e’ stata pronunciata dal giudice istruttore anziche’ dal collegio;

che il processo sospeso ha ad oggetto una causa concernente, tra l’altro, la reintegrazione della quota riservata ai legittimari;

che l’art. 50 bis c.p.c., n. 6, stabilisce che “Il tribunale giudica in composizione collegiale: 6) nelle cause … di riduzione per lesione di legittima, qual e’, almeno in parte, quella di specie;

che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte – condiviso dal Collegio -, la sospensione necessaria del processo ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ. puo’ essere disposta esclusivamente dal giudice cui e’ affidata la decisione della controversia, con la conseguenza che l’ordinanza di sospensione pronunciata dal giudice istruttore e’ nulla per un vizio attinente alla regolare costituzione del giudice, che puo’ essere fatto valere con ricorso per regolamento di competenza (e non con istanza di revoca dell’ordinanza, poiche’ non sono revocabili le ordinanze per le quali la legge prevede uno speciale mezzo di reclamo) (cfr., ex plurimis, le ordinanze nn. 6835 del 2003, 22102 del 2004, 13578 del 2006);

che, pertanto, l’ordinanza impugnata deve essere annullata per tale ragione;

che, conseguentemente, le parti debbono essere rimesse dinanzi al Tribunale ordinario di Crotone per la prosecuzione del processo;

che l’assunta ratio decidendi giustifica la compensazione per intero tra le parti delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Pronunciando sul ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rimette le parti dinanzi al Tribunale ordinario di Crotone, assegnando all’uopo il termine di novanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. Compensa le spese.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi civili, il 12 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA