Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6816 del 20/03/2010
Cassazione civile sez. III, 20/03/2010, (ud. 11/02/2010, dep. 20/03/2010), n.6816
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 18758-2008 proposto da:
IMPRESA EDILE LODATO ARMANDO, in persona del titolare e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA
DELLA LIBERTA’1 20, presso lo studio dell’avvocato ANELLI FRANCESCO,
rappresentata e difesa dall’avvocato AVAGLIANO MAURIZIO, giusta
procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
T.V.,elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli Avvocati
VINCENZO LANDOLFI, PAGLIARA MASSIMO, giusta mandato a margine del
controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 884/2008 del GIUDICE DI PACE di CAVA DE’
TIRRENI, depositata il 07/05/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell’11/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO;
è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Considerato:
che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori:
“Il relatore Cons. Dr. Antonio Segreto;
Letti gli atti depositati;
Osserva:
1. L.A., imprenditore edile, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice di pace di Cava dei Tirreni, depositata il 17.5.2008, nella causa civile tra esso L. e T.V..
2. – Il ricorso è stato proposto per impugnare sentenza depositata dopo il 2.3.2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40.
L’art. 339, comma 3, (aggiunto dal D.Lgs. n. 40 del 2006) statuisce che: Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell’art. 113, comma 2, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia.
3. – Il ricorso dunque si presta ad essere dichiarato inammissibile in base alla norma appena esposta.
Per queste ragioni il ricorso è inammissibile”.
Ritenuto:
che il Collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione;
che il ricorso deve, perciò, essere dichiarato inammissibile;
che il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, sostenute dal resistente.
PQM
Visto l’art. 375 c.p.c..
dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, sostenute dal resistente e liquidate in complessivi Euro 600,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2010