Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6816 del 02/03/2022

Cassazione civile sez. VI, 02/03/2022, (ud. 13/01/2022, dep. 02/03/2022), n.6816

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26220-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore Generale

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ F.D.C. RISCALDAMENTI di D.C.A. &

C. SAS;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1852/1/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 23/06/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO

CROLLA.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. La soc. F.D.C. Riscaldamenti di D.C.A. & C. sas impugnava presso la Commissione Tributaria Provinciale di Roma l’avviso di accertamento per tributi Irpef relativi all’anno di imposta 1999.

2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso, la sentenza veniva impugnata dall’Agenzia delle Entrate e la Commissione Regionale Tributaria della Regionale del Lazio rigettava l’appello; la Corte di Cassazione con ordinanza n. 23670/2010 dichiarava la nullità dell’intero giudizio rimettendo la causa al giudice di primo grado per l’integrazione del contraddittorio; riassunto il procedimento dalla società ricorrente nei confronti dei soci la CTP di Roma accoglieva nuovamente il ricorso con sentenza che veniva gravata dall’Agenzia delle Entrate, la CTR dichiarava inammissibile l’appello in quanto l’atto introduttivo del giudizio di secondo grado sarebbe stato tardivamente notificato all’appellato.

5. Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi ad un unico motivo. La contribuente è rimasta intimata.

Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.Con il motivo d’impugnazione l’Amministrazione Finanziaria denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 69 del 2009, art. 46, commi 17 e 58, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR erroneamente dichiarato la tardività dell’appello dell’Agenzia computando il termine in sei mesi anziché in un anno.

2 Il motivo è fondato.

2.1 I giudici di seconde cure hanno ritenuto intempestivo l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate in quanto notificato via pec in data 28/8/2018 e, quindi, oltre il termine di sei mesi dal momento che la sentenza della CTR è stata depositata in data 5/9/2017.

2.2 Per effetto del duplice richiamo contenuto nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 51, comma 1 e art. 38, anche nel processo tributario trova applicazione la disciplina del “termine lungo” dell’impugnazione, attualmente fissato dall’art. 327 c.p.c., comma 1, in sei mesi dal deposito della sentenza di primo grado.

2.3 La disposizione teste’ menzionata prevedeva il termine di un anno, ridotto a sei mesi dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 17, la medesima legge, art. 58, comma 1, stabilisce espressamente l’applicabilità della modifica dei termini ai giudizi instaurati dopo l’entrata in vigore della legge e, quindi, a decorrere dal 4/7/2009.

2.4 Secondo la giurisprudenza di questa Corte “la modifica dell’art. 327 c.p.c., introdotta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, che ha sostituito il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza all’originario termine annuale, è applicabile, ai sensi della predetta legge, art. 58, comma 1, ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio 2009, restando irrilevante il momento dell’instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio” (cfr. Cass. 17060/2012, n. 6007/2012 e 15741/2013).

2.5 Nel caso di specie risulta che il giudizio sia iniziato nel 2004 con la conseguente applicazione del termine di un anno e 31 giorni che, quindi, risulta largamente osservato.

3. Consegue all’accoglimento del ricorso la cassazione dell’impugnata sentenza con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, affinché si attenga ai principi di cui sopra e provveda alla regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 13 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2022

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