Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6815 del 24/03/2011

Cassazione civile sez. I, 24/03/2011, (ud. 12/01/2011, dep. 24/03/2011), n.6815

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Z.V., nella qualita’ di procuratore generale del sig.

Z.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIROLAMO

CARPI 6, presso lo studio dell’avvocato RICCIARDI DANIELE, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CORVINO UMBERTO, giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

VINCENZO ZENGA SPA, in persona dell’Amministratore Unico,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ISACCO NEWTON 34, presso lo

studio dell’avvocato ESPOSITO CARMELA, rappresentata e difesa

dall’avvocato RICCIARDI DARIO ALESSANDRO, giusta mandato a margine

della comparsa di risposta e memoria difensiva;

– resistente –

avverso la sentenza n. 11634/2007 del TRIBUNALE di NAPOLI del

21/11/07, depositata il 13/12/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE DI PALMA;

e’ solo presente l’avvocato Ricciardi Daniele, difensore del

ricorrente;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA che

nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che Z.V., con ricorso dell’11 – 12 febbraio 2008, ha impugnato per cassazione con regolamento necessario di competenza – deducendo un unico motivo di censura, illustrato con memorie -, nei confronti della s.p.a Vincenzo Zenga, la sentenza del Tribunale di Napoli n. 11634/07 del 13 dicembre 2007, con la quale il Tribunale, pronunciando nella causa promossa da Z.V. con citazione del 12 luglio 2007 – avente ad oggetto l’impugnazione di varie deliberazioni della Societa’ Vincenzo Zenga -, in contraddittorio con la s.p.a. Vincenzo Zenga la quale, costituitasi nel giudizio, ha eccepito l’incompetenza del Tribunale adito, per essere la controversia devoluta ad arbitri -, ha dichiarato la propria incompetenza, per essere la causa devoluta alla cognizione degli arbitri;

che la sentenza impugnata con la predetta istanza di regolamento di competenza: a) ha affermato la validita’ della clausola compromissoria di cui all’art. 35 dello statuto sociale e la compromettibilita’ in arbitri delle controversie quale quella di specie – aventi ad oggetto la validita’ delle deliberazioni sociali;

b) ha ritenuto che la nuova formulazione della rubrica dell’art. 819- ter c.p.c. induce ad affermare, superando la concezione negoziale dell’arbitrato adottata dalle sezioni unite con l’arresto 527/2000, che il rapporto tra gli arbitri ed il giudice statuale vada ricondotto alla nozione di competenza; c) ha, conseguentemente, affermato che, nella specie, la controversia avente ad oggetto l’impugnazione delle deliberazioni sociali concernenti il disposto aumento del capitale sociale, la decisione di non distribuire gli utili e l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2006, e’ attribuita alla competenza degli arbitri in forza della predetta clausola compromissoria statutaria;

che resiste, con scrittura difensiva illustrata da memorie, la s.p.a.

Vincenzo Zenga;

che il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l’unico motivo (con cui deduce: Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 5 del 2003, art. 34 in materia di limiti oggettivi dell’arbitrato societario), il ricorrente critica la sentenza impugnata, sostenendo che, in forza del D.Lgs. 17 gennaio 2005, n. 3, art. 34, comma 1, sui limiti oggettivi dell’arbitrato societario, la controversia avente ad oggetto l’impugnazione delle deliberazioni sociali de quibus non sarebbe compromettibile in arbitri – tenuto conto che viene prospettata la nullita’ e/o annullabilita’ delle stesse deliberazioni per violazione dei principi di verita’ e correttezza del bilancio e delle norme inderogabili concernenti l’aumento di capitale e del divieto del cosiddetto “abuso della, maggioranza” – e sarebbe invece attribuita alla cognizione del giudice ordinario;

che il ricorso e’ inammissibile;

che, secondo diritto vivente, la questione se una controversia appartenga alla cognizione del giudice ordinario o sia deferibile agli arbitri – i quali, anche nell’arbitrato rituale, non svolgono comunque una forma sostitutiva della giurisdizione ne’ sono qualificabili come organi giurisdizionali dello Stato – e’ questione non gia’ di competenza in senso tecnico ma di merito, in quanto direttamente inerente alla validita’ e/o all’interpretazione del compromesso o della clausola compromissoria, con la conseguenza che e’ inammissibile l’istanza di regolamento (necessario o facoltativo) di competenza proposta avverso la decisione con cui il giudice adito pronunci (accogliendola o respingendola) su eccezione relativa all’esistenza di compromesso o di clausola compromissoria per arbitrato rituale (cfr. le ordinanze delle sezioni unite n. 9289 e n. 14223 del 2002 – in continuita’ con la sentenza n. 527 del 2000 delle stesse sezioni unite -, nonche’, ex plurimis, le successive ordinanze conformi nn. 11315 e 20351 del 2005, 21002 del 2006, 15445 del 2007, 12814 del 2008);

che inoltre, con la recente ordinanza n. 19047 del 2010, le sezioni unite di questa Corte, nel risolvere un contrasto di giurisprudenza tra le sezioni semplici, hanno affermato il principio secondo cui, in tema di arbitrato, la disciplina sull’impugnabilita’ con regolamento di competenza, necessario o facoltativo (artt. 42 e 43 cod. proc. civ.), della sentenza del giudice di merito affermativa o negatoria della propria competenza sulla convenzione di arbitrato, recata dal nuovo testo dell’art. 819-ter cod. proc. civ. (introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 22), trova applicazione soltanto in relazione a sentenze pronunciate con riferimento a procedimenti arbitrali iniziati successivamente alla data del 2 marzo 2006, disponendo in tal senso, con formulazione letterale inequivoca, la norma transitoria dettata dal citato D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27, comma 4, con la conseguenza che deve escludersi che l’operativita’ della nuova disciplina possa ancorarsi a momenti diversi, quale quello dell’inizio del giudizio dinanzi al giudice ordinario in cui si pone la questione della deferibilita’ agli arbitri della controversia – come nel caso di specie – ovvero quello della data di pubblicazione della sentenza del medesimo giudice che risolve la questione di competenza;

che ogni altra questione, ivi comprese quelle prospettate dalla Societa’, resistente, resta assorbita;

che le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in complessivi Euro 2.200,00, ivi compresi Euro 200,00 per esborsi, oltre le spese generali e gli accessori come per legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi civili, il 12 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA