Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6815 del 20/03/2010

Cassazione civile sez. III, 20/03/2010, (ud. 11/02/2010, dep. 20/03/2010), n.6815

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 11918-2008 proposto da:

NEW PANORAMIC COSTRUZIONI SRL, in persona dell’Amministratore unico e

legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

GRACCHI 195, presso lo studio dell’avvocato MAZZEI LUIGI, che la

rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

G.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CIPRO

77, presso lo studio dell’avvocato RUSSILLO GERARDO, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIGLIO EMANUELE, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1134/2007 della CORTE D’APPELLO di PALERMO del

23/10/07, depositata il 06/12/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO;

è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato:

che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori:

“Il relatore Cons. Dr. Antonio Segreto;

Letti gli atti depositati;

Osserva:

1. La s.r.l. New Panoramic Costruzioni ha chiesto la cassazione della sentenza pronunziata dalla Corte di appello di Palermo il 16.12.2007, nella causa tra lei e G.F.. L’intimato ha resistito con controricorso.

2. Il ricorso è inammissibile per la mancata esposizione dei fatti di causa.

Per soddisfare il requisito dell’esposizione sommaria dei fatti di causa, prescritto, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione, dall’art. 366 c.p.c., n. 3, è sufficiente, ed insieme indispensabile, che dal contesto del ricorso (ossia, solo dalla lettura di tale atto ed escluso l’esame di ogni altro documento, compresa la stessa sentenza impugnata) sia possibile desumere una conoscenza del fatto, sostanziale e processuale, con una chiara e completa visione dell’oggetto dell’impugnazione, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esse assunte dalle parti, sufficiente per bene intendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia del giudice a quo, non potendosi distinguere, ai fini della detta sanzione di inammissibilità, fra esposizione del tutto omessa ed esposizione insufficiente (Cass. 03/02/2004, n. 1959; Cass. 17/10/2003, n. 15547; Cass. 23/05/2003, n. 8154);

Nella fattispecie l’esposizione dei fatti di causa sia sostanziali che processuali nei termini sopra detti, non è desumibile in maniera sufficiente neppure dall’intera lettura del ricorso”.

Ritenuto:

che il Collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione,che non risultano superati dalla memoria di parte ricorrente, vista anche quella di parte resistente;

che il ricorso deve, perciò, essere dichiarato inammissibile;

Che le spese di questo giudizio seguono la soccombenza;

visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione sostenute dal resistente, liquidate in Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA