Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6815 del 20/03/2010
Cassazione civile sez. III, 20/03/2010, (ud. 11/02/2010, dep. 20/03/2010), n.6815
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 11918-2008 proposto da:
NEW PANORAMIC COSTRUZIONI SRL, in persona dell’Amministratore unico e
legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
GRACCHI 195, presso lo studio dell’avvocato MAZZEI LUIGI, che la
rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
G.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CIPRO
77, presso lo studio dell’avvocato RUSSILLO GERARDO, rappresentato e
difeso dall’avvocato GIGLIO EMANUELE, giusta procura in calce al
controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1134/2007 della CORTE D’APPELLO di PALERMO del
23/10/07, depositata il 06/12/2007;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell’11/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO;
è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Considerato:
che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori:
“Il relatore Cons. Dr. Antonio Segreto;
Letti gli atti depositati;
Osserva:
1. La s.r.l. New Panoramic Costruzioni ha chiesto la cassazione della sentenza pronunziata dalla Corte di appello di Palermo il 16.12.2007, nella causa tra lei e G.F.. L’intimato ha resistito con controricorso.
2. Il ricorso è inammissibile per la mancata esposizione dei fatti di causa.
Per soddisfare il requisito dell’esposizione sommaria dei fatti di causa, prescritto, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione, dall’art. 366 c.p.c., n. 3, è sufficiente, ed insieme indispensabile, che dal contesto del ricorso (ossia, solo dalla lettura di tale atto ed escluso l’esame di ogni altro documento, compresa la stessa sentenza impugnata) sia possibile desumere una conoscenza del fatto, sostanziale e processuale, con una chiara e completa visione dell’oggetto dell’impugnazione, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esse assunte dalle parti, sufficiente per bene intendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia del giudice a quo, non potendosi distinguere, ai fini della detta sanzione di inammissibilità, fra esposizione del tutto omessa ed esposizione insufficiente (Cass. 03/02/2004, n. 1959; Cass. 17/10/2003, n. 15547; Cass. 23/05/2003, n. 8154);
Nella fattispecie l’esposizione dei fatti di causa sia sostanziali che processuali nei termini sopra detti, non è desumibile in maniera sufficiente neppure dall’intera lettura del ricorso”.
Ritenuto:
che il Collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione,che non risultano superati dalla memoria di parte ricorrente, vista anche quella di parte resistente;
che il ricorso deve, perciò, essere dichiarato inammissibile;
Che le spese di questo giudizio seguono la soccombenza;
visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione sostenute dal resistente, liquidate in Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2010