Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6815 del 11/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 11/03/2020, (ud. 03/07/2019, dep. 11/03/2020), n.6815

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. FICHERA Giuseppe – Consigliere –

Dott. DI NAPOLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 928/2018R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, (C.F. (OMISSIS)), in persona del

Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via

dei Portoghesi, 12.

– ricorrente –

contro

POLIARTIGIANA SRL, (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti

CLAUDIO MARIANELLI, AUGUSTO CERLIANI e FABIO PUCCI, elettivamente

domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Largo C.

Goldoni, 47.

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Liguria, n. 1414/17 depositata il 5 ottobre 2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 luglio 2019

dal Consigliere Filippo D’Aquino;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del

Sostituto Procuratore Generale TOMMASO BASILE, che ha concluso per

il rigetto del ricorso.

Fatto

RILEVATO

CHE:

Poliartigiana s.r.l. impugnò alcuni avvisi di accertamento, con i quali l’Agenzia delle dogane e dei monopoli le aveva richiesto il pagamento di dazi e Iva su partite di merluzzo congelato importate (per ricavarne filetti di merluzzo salato o bagnato da porre in commercio) in regime di trattamento tariffario agevolato conseguente a destinazione particolare – che consente di differire il pagamento dei diritti di confine al momento della messa in vendita della merce – per asserite, riscontrate differenze quantitative tra la merce immessa sul mercato e quella risultante dalla lavorazione;

la ricorrente dedusse di aver provveduto a commercializzare tutto il prodotto finito, che, benchè in parte lavorato da Innovaittica s.r.l., conduttrice (recte: affittuaria) di un suo ramo di azienda, le era stato successivamente riconsegnato per la vendita;

la CTP di La Spezia accolse il ricorso e la CTR della Liguria, con sentenza del 5 ottobre 2017, ha rigettato l’appello dell’Ufficio contro la decisione, osservando che:

– finalità della destinazione particolare è che la merce importata venga lavorata o trasformata e messa in commercio al termine del processo di lavorazione;

– l’affittuaria del ramo di azienda aveva effettivamente lavorato parte della merce con le stesse modalità e nel rispetto del disciplinare concluso fra l’amministrazione e l’affittante;

– era stato accertato che tutta la merce lavorata era stata poi venduta da Poliartigiana s.r.l.;

– la violazione del Reg. (CEE) 12 ottobre 1992, n. 2913, art. 87, (CDC) ascritta a Poliartigiana, consistente unicamente nell’assenza di comunicazione all’Ufficio dell’affitto del ramo di azienda, costituiva un mero disguido, riconducibile ad una scelta imprenditoriale e non alla finalità di evasione dei dazi, e non aveva impedito il pieno rispetto della procedura doganale autorizzata, in quanto anche Innovaittica era autorizzata alla medesima destinazione per l’identica tipologia di merce e tutto il prodotto ammesso al trattamento agevolato era stato impiegato per la lavorazione ed era stato commercializzato dalla contribuente;

l’Ufficio propone ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a un unico motivo, al quale Poliartigiana resiste con controricorso illustrato da memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

con l’unico motivo, l’Ufficio ricorrente deduce violazione del Reg. (CEE) 12 ottobre 1992, n. 2913, artt. 87 e 204, (CDC), e del Reg. (CEE) 2 luglio 1993, n. 2454, artt. 859-860, per aver il giudice di appello ritenuto che la mancata comunicazione all’amministrazione finanziaria dell’affitto del ramo di azienda costituisse un mero disguido e non una vera e propria inadempienza agli obblighi imposti dal disciplinare, idonea a far insorgere l’obbligazione doganale; rileva, in particolare, che a norma dell’art. 860 DAC, in presenza di qualsivoglia inadempienza, l’autorità doganale ritiene sorta l’obbligazione doganale, conformemente al cit. art. 204, a meno che il soggetto reputato debitore non fornisca la prova che sono state soddisfatte le condizioni di cui al precedente art. 859, che contiene un elenco delle inosservanze che non hanno conseguenza sul corretto funzionamento del regime doganale,, fra le quali non rientrerebbe l’omessa comunicazione dell’affitto d’azienda;

il motivo si rivela inammissibile;

va premesso che, ancorchè l’autorizzazione al trattamento tariffario agevolato di cui si discute sia stata rilasciata nel 2011 e nell’avviso si contesti una violazione commessa nel 2013, le parti concordano nel ritenere che la fattispecie in esame sia soggetta alla disciplina del Reg. CEE n. 2913 del 1992, anzichè, come pare corretto, a quella del Reg. CEE n. 450 del 2008, che ha abrogato il precedente a far data dal 25/6/2008;

la notazione ha tuttavia scarso rilievo pratico, atteso che all’art. 204 del primo CDC, corrispondono gli artt. 46 e 86, di quello istituito nel 2008, (cfr. tavole di concordanza ad esso allegate) e che, analogamente a quanto già previsto nell’articolo abrogato (alla cui stregua “l’obbligazione doganale all’importazione sorge in seguito all’inadempienza di uno degli obblighi che derivano dall’utilizzo del regime doganale cui è stata vincolata o delle condizioni stabilite per il vincolo a tale regime… sempre che non si constati che tali inosservanze non hanno avuto in pratica alcuna conseguenza sul corretto funzionamento del regime considerato”) il cit. art. 86, comma 1, lett. i) ed h), stabilisce che l’obbligazione doganale sorta a norma dell’art. 46, è estinta…se l’inadempienza che vi ha dato luogo non ha avuto conseguenze significative sul corretto funzionamento del regime doganale e non costituiva un tentativo di frode;

ciò precisato (e quali che siano le disposizioni effettivamente applicabili ratione temporis) la censura, pur se dedotta sotto la veste della violazione di legge, contesta in realtà l’accertamento di fatto, concordemente operato da entrambi i giudici del merito, secondo cui, atteso che l’affittuaria alla quale era stata affidata parte della lavorazione della merce aveva “operato con le stesse modalità previste dal disciplinare dei locatore Poliartigiana SRL, nel rispetto di quanto stabilito in sede di autorizzazione alla procedura agevolata” essendo anch’essa “autorizzata alla destinazione particolare per la stessa identica tipologia di merce di Poliartigiana” e che inoltre gli stessi accertatoti avevano dato atto “che il prodotto importato, dopo la lavorazione da parte di Innovaittica, veniva regolarmente venduto da Poliartigiana”, la mancata comunicazione dell’affitto del ramo d’azienda costituiva un mero disguido, che non aveva avuto finalità di esenzione dai dazi nè alcuna conseguenza sul funzionamento della destinazione doganale autorizzata;

la CTR ha dunque negato che l’inadempienza al disciplinare contestata avesse dato luogo all’insorgenza dell’obbligazione doganale sulla scorta di un apprezzamento di merito, non sindacabile nella presente sede di legittimità se non nei termini, e nei limiti, di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, attualmente in vigore;

l’inammissibilità del ricorso non è esclusa dal richiamo all’art. 859 DAC, posto che la norma, lungi dall’individuare (come sembra ritenere l’Agenzia) l’intera gamma delle concrete fattispecie in cui l’inosservanza delle disposizioni doganali non determina l’insorgenza della relativa obbligazione, si limita ad enumerare, in via generale, le condizioni in presenza delle quali deve ritenersi che l’inosservanza accertata non abbia avuto conseguenze sul corretto funzionamento del regime;

anche la questione concernente l’applicabilità del citato art. 859, va dunque risolta sulla base di accertamenti in fatto, inerenti in primo luogo alla verifica dell’insussistenza delle circostanze ostative di cui al comma 1, della disposizione (tentativo di sottrarre la merce al controllo doganale; manifesta negligenza dell’interessato; mancato espletamento a posteriori delle formalità necessarie alla regolarizzazione) e, successivamente, al riscontro della prova, che va fornita dal soggetto reputato debitore, della sussistenza di una delle condizioni che, nonostante l’accertata violazione, escludono l’insorgenza dell’obbligazione doganale;

la stessa ricorrente – che neppure ha chiarito se, ed in quali esatti termini abbia devoluto la suddetta questione all’esame del giudice d’appello – nella parte conclusiva della censura, laddove sostiene che Poliartigiana ha tenuto una condotta manifestamente negligente, finisce del resto col contestare il contrario accertamento della CTR e dunque col dedurre, sebbene in via meramente assertiva e in palese violazione dei requisiti di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., unicamente un vizio di motivazione della sentenza impugnata;

il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con spese del giudizio di legittimità regolate dal principio della soccombenza.

P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso; condanna l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di Poliartigiana s.r.l., che liquida in complessivi Euro 7.200,00 per compensi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 3 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2020

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