Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6814 del 24/03/2011

Cassazione civile sez. I, 24/03/2011, (ud. 05/10/2010, dep. 24/03/2011), n.6814

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da:

D.S., domiciliata in Roma. Piazza Cavour, presso la

cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dagli

avvocati TRAVERSO Carlo Emilio e Graziella Vittoria Simonati, del

Foro di Milano, giusta procura in atti;

– ricorrente –

contro

NEIDA IMMOBILIARE s.r.l. e C.D.C. CENTRO DELLA COOPERAZIONE s.p.a.,

in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore,

domiciliate in Roma, Piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte

di cassazione, rappresentate e difese dagli avvocati Rusconi Giuseppe

e Chiara Maggiani, del Foro di Milano, giusta procura in atti;

– resistenti –

avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 1704/09, in data 8

giugno 2009;

alla presenza del Pubblico ministero, in persona del sostituto

procuratore generale, dott. PATRONE Ignazio, che nulla ha osservato;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5

ottobre 2010 dal relatore, cons. Dott. Stefano Schiro’.

Fatto

FATTO E DIRITTO

LA CORTE:

A) rilevato che e’ stata depositata in cancelleria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione, comunicata al Pubblico Ministero e notificata agli avvocati delle parti:

“IL CONSIGLIERE RELATORE, letti gli atti depositati;

RITENUTO CHE:

1. D.S. ha proposto regolamento di competenza, nei confronti di Neida Immobiliare s.r.l. e di C.D.C. Centro della Cooperazione s.p.a., avverso la sentenza in data 8 giugno 2009, con la quale il Tribunale di Monza ha dichiarato la propria incompetenza in favore del Tribunale di Milano, ritenendo insussistente l’unico criterio di collegamento della e controversia con il Foro di Monza, costituito dalla residenza dell’attrice, quale consumatore, ai sensi dell’art. 33, comma 2, lett. u) del Codice del Consumo;

1.1. le societa’ intimate hanno resistito con memoria difensiva;

OSSERVA:

2. il ricorso per regolamento di competenza appare inammissibile, in quanto privo del quesito di diritto richiesto, a pena d’inammissibilita’ del ricorso, dall’art. 366 bis c.p.c., applicabile alla fattispecie ratione temporis; infatti anche l’istanza di regolamento necessario di competenza, di cui all’art. 42 cod. proc. civ., proposta in regime di applicabilita’ della riforma di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, deve contenere a pena di inammissibilita’ la formulazione del quesito di diritto, come previsto dal nuovo art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dal citato D.Lgs., art. 6;

l’esistenza di poteri di rilievo officiosi, anche sulla base dei quali la S.C. puo’ rendere la statuizione sulla competenza, non e’ incompatibile con il fatto che il ricorrente debba formulare un quesito di diritto, atteso che siffatto onere formale e’ funzionale all’immediata percezione da parte della S. C. delle ragioni di doglianza del ricorrente, cosi’ da rendere piu’ agevole definire in tempi brevi il regolamento (art. 49 c.p.c., comma 1); inoltre il quesito di diritto non puo’ essere desunto dal contenuto de motivo, non idoneo ad integrare il rispetto del requisito formale specificamente richiesto dalla citata disposizione (Cass. 2007/16002;

2007/23153; 2008/16941; 2008/20409); non si rinviene inoltre la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione, attraverso un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilita’ e da evitare che all’individuazione di detto fatto controverso possa pervenirsi solo attraverso la completa lettura della complessiva illustrazione del motivo e all’esito di un’attivita’ di interpretazione;

3. alla stregua delle considerazioni che precedono e qualora il collegio condivida i rilievi in precedenza formulati, si ritiene che il giudizio possa essere trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.”;

B) osservato che la ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c. e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso le considerazioni esposte nella relazione in atti, limitatamente all’omessa formulazione del quesito di diritto ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., non inficiate dalle argomentazioni difensive svolte sul punto dalla ricorrente in detta memoria;

considerato, in particolare, che nel ricorso per regolamento di competenza di cui trattasi non e’ stato formulato un quesito di diritto contenente la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal giudice di merito e della diversa regola di diritto che, ad avviso della ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (Cass. S.U. 2008/2658; Cass. 2008/19769; 2008/24339), al fine di porre il giudice della legittimita’ nella condizione di comprendere, in base alla sola sua lettura, l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice e di rispondere al quesito stesso, enunciando una “regula iuris” (Cass. S.U. 20082658); considerato altresi’ che il quesito di diritto non puo’ essere desunto dal contenuto del motivo, poiche’ in un sistema processuale, che gia’ prevedeva la redazione del motivo con l’indicazione della violazione denunciata, la peculiarita’ del disposto di cui all’art. 366 bis c.p.c. consiste proprio nell’imposizione, al patrocinante che redige il motivo, di una sintesi originale ed auto sufficiente della violazione stessa, funzionalizzata alla formazione immediata e diretta del principio di diritto e, quindi, al miglior esercizio della funzione nomofilattica della Corte di legittimita’ (Cass. 2008/20409);

osservato che non si ravvisano nella questione sottoposta alla decisione del collegio profili di particolare importanza che giustifichino la pronuncia del principio di diritto nell’interesse della legge ex art. 363 c.p.c., comma 3, come invece richiesto dalla ricorrente nella sua memoria;

ritenuto che, alla stregua delle argomentazioni che precedono, il proposto regolamento per competenza deve essere dichiarato inammissibile e che le spese del giudizio, da liquidarsi come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso per regolamento di competenza e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in Euro 1.600,00, di cui Euro 1.500,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 5 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2011

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