Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6814 del 15/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 15/03/2017, (ud. 08/02/2017, dep.15/03/2017),  n. 6814

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8087-2014 proposto da:

C.M.R., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato VINCENZO GATTO giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL

LAVORO, (CF (OMISSIS)) in persona del Direttore della Direzione

Centrale Prestazioni, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV

NOVEMBRE 144, presso lo studio dell’avvocato TERESA OTTOLINI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUCIANA ROMITO giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1585/2013 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 30/9/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’8/2/2017 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

– la Corte di appello di Messina, decidendo sull’impugnazione proposta dall’I.N.A.I.L., in riforma della decisione del Tribunale della stessa sede, rigettava la domanda proposto da C.M.R. (in qualità di coniuge ed erede di G.M.) intesa ad ottenere la costituzione della rendita vitalizia in relazione al decesso del G., avvenuto in data (OMISSIS) per ischemia cerebrale. Riteneva la Corte territoriale, sulla base del giudizio dell’ausiliare officiato in grado di appello, che non vi fosse alcun elemento per ricollegare l’ischemia cerebrale che aveva determinato il decesso di G.M. con la patologia silicotica da cui lo stesso era stato affetto, già riconosciuta quale patologia professionale:

– propone ricorso per cassazione C.M.R. affidando l’impugnazione ad un motivo;

– l’I.N.A.I.L. resiste con controricorso;

– la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;

– la ricorrente ha depositato memoria;

– il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

– con l’unico articolato motivo la ricorrente denuncia la violazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 3, 85 e 145, della L. n. 780 del 1975, artt. 1, 4 e ss. e dell’art. 41 c.p.c., artt. 1223, 2043 e 2056 c.c.. Si duole del fatto che la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare che la silicosi da cui G.M. era affetto era stata la causa o quantomeno la concausa del suo decesso;

– il ricorso è manifestamente infondato;

– il motivo, ad onta dei richiami normativi, sollecita in sostanza una mera rivisitazione del materiale documentale (consulenza d’ufficio, rilievi tecnici medico-legali) affinchè se ne fornisca una valutazione diversa da quella accolta dalla sentenza impugnata, operazione non consentita in sede di legittimità neppure sotto forma di denuncia di vizio di motivazione. In altre parole, il ricorso si dilunga nell’opporre al motivato apprezzamento della Corte territoriale proprie difformi valutazioni di determinate risultanze di causa, ma tale modus operandi non è idoneo a segnalare un vizio denunciabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, (nel testo, nel caso di specie applicabile ratione temporis, novellato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 convertito nella L. n. 134 del 2012) nè, a maggior ragione, ai sensi degli altri canali di accesso al giudizio di legittimità tassativamente indicati dall’art. 360 c.p.c.;

– in ogni caso non si riscontrano le violazioni di legge denunciate; – la Corte territoriale, con motivazione congrua e logica, ha ritenuto che, nel decesso in questione, fosse da escludere ogni ruolo causale o anche solo concausale della malattia professionale già riconosciuta al G.. Ciò ha fatto rilevando che la grave insufficienza respiratoria descritta tra le cause della morte era da considerarsi una complicanza dell’evento ischemico cerebrale occorso nell’aprile del 2007 (non, dunque, una conseguenza della silicosi) ed altresì valorizzando l’esistenza di altro e precedente incidente vascolare cerebrale nel 2002 che aveva lasciato, quale reliquato, una sfumata emiparesi sinistra cui aveva fatto seguito, a causa della sindrome depressiva e del continuo abuso di alcol, l’allettamento completo del G.;

– l’indicato passaggio argomentativo è del tutto conforme al principio più volte enunciato da questa Corte secondo cui anche nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, trova diretta applicazione la regola contenuta nell’art. 41 c.p., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio della equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta l’efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell’evento, mentre solamente se possa essere con certezza ravvisato l’intervento di un fattore estraneo all’attività lavorativa, che sia per sè sufficiente a produrre l’infermità tanto da far degradare altre evenienze a semplici occasioni, deve escludersi l’esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge (Cass., 22 agosto 2003, n. 12377; Cass. 11 marzo 2004, n. 5014; Cass. 18 luglio 2005, n. 15107; Cass. 4 giugno 2008, n. 14770);

– nel caso di specie tale fattore estraneo all’attività lavorativa, di per sè sufficiente a determinare il decesso, è stato individuato nella vascolopatia cerebrale, della quale (e non della silicosi) la grave insufficienza respiratoria (causa intermedia della morte) ha costituito una complicanza;

– in conclusione, la proposta va condivisa e il ricorso va rigettato;

– la regolamentazione delle spese segue la soccombenza;

– va dato atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell’I.N.A.I.L., delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2017

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