Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6814 del 11/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 11/03/2020, (ud. 26/06/2019, dep. 11/03/2020), n.6814

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16287-2015 proposto da:

S.S., elettivamente domiciliato in ROMA VIA PREMUDA 6,

presso o studio dell’avvocato IVAN MARRAPODI, rappresentato e difeso

dall’avvocato NICOLA SIRACUSANO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 925/2015 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

MESSINA, depositata il 09/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/06/2019 dal Consigliere Dott. GIULIO MAISANO.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza n. 925/27/15 pubblicata il 9 marzo 2015 la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia sezione distaccata di Messina ha rigettato l’appello proposto da S.S. avverso la sentenza n. 672/01/12 della Commissione Tributaria Provinciale di Messina che aveva rigettato il suo ricorso avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) emesso nei suoi confronti dall’Agenzia delle Entrate e con il quale era stato rideterminato il reddito relativo alla sua attività professionale di notaio per l’anno 2006 con il relativo recupero a tassazione ai fini IRPEF ed IVA;

che S.S. ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza articolato su tre motivi; l’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso chiedendo il rigetto del ricorso deducendone l’infondatezza;

Che il ricorrente in data 10 dicembre 2018 ha presentato atto di rinuncia al ricorso avendo presentato istanza di adesione alla definizione agevolata della lite di cui al D.L. n. 193 del 2016, art. 6, convertito in L. n. 225 del 2016, con riferimento all’annualità oggetto del giudizio, provvedendo alla notifica del medesimo atto alla contro ricorrente.

Diritto

CONSIDERATO

che la documentata adesione da parte del ricorrente alla definizione agevolata delle liti pendenti di cui al D.L. n. 103 del 2016, art. 6, convertito in L. n. 225 del 2016, comporta la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Le spese non vengono regolate in quanto il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, convertito in L. n. 225 del 2016;

Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 26 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2020

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