Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6814 del 02/03/2022

Cassazione civile sez. VI, 02/03/2022, (ud. 13/01/2022, dep. 02/03/2022), n.6814

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18575-2020 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CERNAIA 43,

presso lo studio dell’avvocato ROSARIO CARMINE RAO, rappresentato e

difeso dall’avvocato FRANCESCO CUCINOTTA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), SE.PI. SNC DI S.A. &

C.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 6280/16/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA SICILIA, depositata il 04/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 13/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO

CROLLA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. S.A., socio della società SE.PI. snc, impugnava l’avviso di accertamento il quale l’Ufficio rettificava il reddito di partecipazione effettuando la ripresa fiscale Irpef per l’anno di imposta 2002.

2.La Commissione Tributaria Provinciale di Messina accoglieva il ricorso essendo stato annullato in autotutela l’accertamento nei confronti della società per avere la stessa usufruito del condono.

3. Sull’impugnazione dell’Ufficio la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia accoglieva l’appello, in particolare i giudici di seconde cure, dopo aver precisato che la pretesa impositiva fatta valere nei confronti di S.A., socio della SE.PI. snc traeva fondamento dall’avviso di accertamento notificato alla società, rilevavano che l’annullamento dell’avviso di accertamento era avvenuto non per motivi inerenti alla pretesa fiscale ma in virtù dell’adesione da parte della SE.PI snc alla procedura di condono, e, pertanto, non spiegava alcun effetto nei confronti del socio.

4 Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il contribuente sulla base di un unico motivo. L’Agenzia delle Entrate non ha svolto difese.

5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo il contribuente denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5, e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 40, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; si sostiene che la CTR abbia errato nel non ritenere travolti gli effetti dell’accertamento notificato al S. dall’annullamento in autotutela dell’avviso di accertamento notificato, in epoca successiva alla notifica dell’avviso al socio, alla società.

2. Il motivo è fondato nei limiti di cui appresso.

2.1 E’ pacifico che a S.A., in applicazione del principio di trasparenza, è stato notificato l’avviso di accertamento con il quale l’Ufficio ha imputato al socio, in proporzione alla sua partecipazione societaria, i maggiori redditi accertati nei confronti della società SE.PI. snc.

2.2 Una volta assodata l’esistenza di un accertamento nei confronti della società, costituente atto presupposto, non integra alcun vizio incidente sulla legittimità dell’accertamento la mera priorità temporale della notifica del relativo avviso al socio (cfr. sul punto Cass. n. 18383/2020).

2.3 Del resto proprio l’impostazione difensiva del ricorrente, che fa discendere la cessazione degli effetti dell’atto impugnato dal presupposto atto di accertamento nei confronti della società, poggia sull’inscindibile nesso logico e strutturale tra i due accertamenti indipendentemente dalla “sfasatura” temporale della notifica.

2.4 Risulta, inoltre, incontestato in punto di fatto che l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società sia stato annullato in sede di revisione a seguito della adesione da parte della compagine sociale al condono.

2.5 La questione posta all’attenzione di questo Collegio è costituita dagli effetti del condono chiesto ed ottenuto dalla società di persone sull’accertamento fiscale esteso nei confronti del socio per trasparenza.

2.6 Va senz’altro disatteso l’assunto del ricorrente secondo il quale l’adesione al condono della società, con il conseguente annullamento dell’originario avviso di accertamento, comporti l’annullamento dell’avviso di accertamento e il venir meno di ogni obbligazione tributaria del socio.

2.7 Secondo la giurisprudenza di questa Corte “in tema di condono fiscale, la presentazione di dichiarazione integrativa da parte di una società di persone non comporta, nei confronti del soci, preclusioni all’accertamento dei redditi di partecipazione da loro percepiti, la formulazione della domanda di tale beneficio costituisce l’esercizio di un diritto del contribuente, lasciato al libero e personale apprezzamento di ciascuno di essi, conseguendone, pertanto, l’irrilevanza, ai fini IRPEF, del condono fruito dalla società rispetto ai soci che abbiano scelto di non avvalersene ed il diritto – dovere dell’amministrazione di procedere ad accertamento nei loro confronti” (cfr. Cass. n. 25468/2015 e n. 11602/2016).

2.8 E’ stato, inoltre, precisato che ” il condono fiscale ottenuto dalla società di persone non estende automaticamente i propri effetti ai singoli soci, nei confronti dei quali l’Amministrazione finanziaria conserva il potere di procedere ad accertamento, e che devono pertanto presentare autonoma istanza per potersi avvalere del beneficio; fermi restando tutti i diritti dell’Erario nei confronti dei soci che non abbiano richiesto il condono, l’imponibile preso a base dall’Ufficio per l’ammissione della società al beneficio può essere assunto dal giudice tributario come riferimento per determinare in modo congruo il reddito dei singoli soci, in considerazione della correlazione logica, giuridica ed economica esistente tra il reddito della società e quello di partecipazione dei soci, e quindi della necessità che, nella determinazione di quest’ultimo, si tenga conto dell’imponibile accertato e definito nei confronti della società stessa” (cfr. Cass. n. 12214/2010 n. 27731/2006).

2.9 Dunque l’intervenuta definizione del reddito da parte della società di persone costituisce titolo per l’accertamento nei confronti delle persone fisiche in base al principio di trasparenza dettato dall’art. 5 T.U.I.R., per cui il reddito della società di persone è imputato automaticamente e direttamente ai soci, in misura proporzionale alla rispettiva quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla sua effettiva percezione.

2.10 Questa Corte, infatti, ha puntualizzato che “L’Erario deve procedere al recupero per trasparenza, ai sensi dell’art. 5 TUIR, comma 1, nei confronti dei soggetti estranei al procedimento di accertamento con adesione (nella specie, il socio) sulla base di questo e, quindi, nella misura concordata con la società di persone. Come già rilevato da questa stessa Sezione, “in caso di adesione soltanto da parte di alcuni soggetti, gli altri, che non hanno aderito o che non hanno partecipato al contraddittorio, benché ritualmente convocati, ricevono un “atto di accertamento” fondato sull’adesione intervenuta nei confronti dei soggetti aderenti e, dunque, beneficiano della riduzione di imposta concessa agli stessi Infatti, nell’accertamento nei confronti dei soci che non hanno partecipato all’accertamento con adesione (che ha invece coinvolto la società), devono comunque trovare applicazione il principio costituzionale della parità di trattamento e quello della capacità contributiva ai sensi dell’art. 53 Cost., sicché l’Agenzia, anche in base ai principi di razionalità e non contraddizione, non può chiedere ai soci (il cui reddito coincide pro quota con quello della società partecipata) somme diverse da quelle concordate con la società di persone.” (cfr. Cass. n. 12137/2019 e n. 9392/2021)

3. In accoglimento del motivo la sentenza deve essere cassata con rinvio alla C.T.R. della Sicilia, in diversa composizione, la quale dovrà rideterminaree, la maggiore imposta dovuta dal socio da calcolarsi sull’imponibile preso a base dall’Ufficio per l’ammissione della società al beneficio e sulla quota di partecipazione sociale e statuire sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Commissione Regionale Tributaria della Sicilia in diversa composizione anche in ordine alla spese del presente procedimento.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2022

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