Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6813 del 20/03/2010

Cassazione civile sez. III, 20/03/2010, (ud. 11/02/2010, dep. 20/03/2010), n.6813

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 8418-2008 proposto da:

T.M.L.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI

VILLA CARPEGNA 58, presso lo studio dell’avvocato PETRINI MARCO, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato DIMAURO ALESSANDRO,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

e contro

LAFUMET SRL, C.A., COMPAGNIA ASSICURAZIONI AXA SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1451/2007 del GIUDICE DI PACE di TORINO del

23/01/07, depositata il 14/02/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO;

è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato:

che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori:

“Il relatore Cons. Dr. Antonio Segreto;

Letti gli atti depositati;

Osserva:

1. T.M.L.C. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice di pace di Torino n. 1451/2007, con cui la Axa Assicurazioni s.p.a. e La Fumet srl venivano condannate al pagamento nei suoi confronti della somma di Euro 651,64, inferiore a quella richiesta.

2. – Il ricorso è stato proposto per impugnare sentenza depositata dopo il 2.3.2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40.

L’art. 339, comma 3, (aggiunto dal D.Lgs. n. 40 del 2006) statuisce che: Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell’art. 113, comma 2, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia.

3. – Il ricorso dunque si presta ad essere dichiarato inammissibile in base alla norma appena esposta, poichè la sentenza non poteva essere impugnata con ricorso per cassazione”.

Ritenuto:

che il Collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione;

che il ricorso deve, perciò, essere dichiarato inammissibile;

che nessuna statuizione vada emessa per le spese processuali, non avendo le intimate svolto attività difensiva;

visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2010

 

 

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