Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6813 del 11/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 11/03/2020, (ud. 26/06/2019, dep. 11/03/2020), n.6813

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24956-2013 proposto da:

GESTUR SRL, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE MAZZINI 6, presso

lo studio dell’avvocato FABRIZIO DIONISIO, che lo rappresenta e

difende unitamente agli avvocati ROBERTO PAGLIUCA, GUIDO MUSSI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 32/2013 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,

depositata il 26/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/06/2019 dal Consigliere Dott. GIULIO MAISANO.

Fatto

RILEVATO

che con le sentenze n. 102/1/11 e n. 10371/11 pubblicate entrambe l’8 marzo 2011 la Commissione Tributaria Provinciale di Massa Carrara, in parziale accoglimento dei ricorsi proposti dalla Gestur s.r.l. avverso, rispettivamente, gli avvisi di accertamento n. (OMISSIS) e n. (OMISSIS) emessi nei suoi confronti e con i quali erano stati accertati maggiori ricavi, rispettivamente, di Euro 306.306,00 per l’anno 2006 e di Euro 323.923,00 per l’anno 2005, rideterminava detti redditi ai fini IRES ed IRAP, rispettivamente in Euro 199.098,90 per l’anno 2006 ed in Euro 210.549,95 per l’anno 2005;

che con sentenza n. 32/35/13 pubblicata il 26 marzo 2013 la Commissione Tributaria Regionale della Toscana pronunciandosi sugli appelli riuniti proposti dalla Gestur s.r.l. avverso le suddette sentenze di primo grado rigettava gli appelli principali ed accoglieva gli appelli incidentali proposti dall’Agenzia delle Entrate con i quali veniva chiesto il rigetto delle impugnazioni proposte avverso gli avvisi di accertamento. La Commissione Tributaria Regionale ha motivato tale pronuncia considerando la legittimità dell’accertamento dell’Ufficio fondato su elementi obiettivi e certi a fronte dei quali la società contribuente aveva proposto contestazioni generiche non suffragate da elementi certi.

Che la Gestur s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza affidato ad un unico articolato motivo;

Che l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso chiedendo il rigetto del ricorso deducendone l’infondatezza;

Considerato che con l’unico motivo si lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 39 e 40, e del D.P.R. n. 633 del 1072, art. 54, in relazione all’art. 360 c.p.c., sotto il profilo dell’insussistenza dei presupposti dell’accertamento induttivo in presenza di una contabilità regolare, e dell’erronea valutazione degli elementi di fatto considerati ai fini del calcolo del reddito presunto;

Che il motivo è infondato sotto il primo profilo proposto e inammissibile sotto il secondo profilo. in particolare la decisione si pone in linea con l’orientamento di questa Corte, che ha affermato che l’accertamento con metodo analitico-induttivo, con il quale l’Ufficio finanziario procede alla rettifica di singoli componenti reddituali, è consentito, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), pure in presenza di contabilità formalmente tenuta, giacchè la disposizione presuppone, appunto, scritture regolarmente tenute e, tuttavia, contestabili in forza di valutazioni condotte sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti che facciano seriamente dubitare della completezza e fedeltà della contabilità esaminata (Cass., sez. trib., 05-10-2007, n. 20857 e, più recentemente Cass. 7 aprile 2017, n. 9084); si è inoltre rilevato che la tenuta della contabilità in maniera formalmente regolare non è di ostacolo alla rettifica delle dichiarazioni fiscali e, in presenza di un comportamento assolutamente contrario ai canoni dell’economia, che il contribuente non spieghi in alcun modo, è legittimo l’accertamento su base presuntiva ed il giudice di merito, per poter annullare l’accertamento, deve specificare, con argomenti validi, le ragioni per le quali ritiene che l’antieconomicità del comportamento del contribuente non sia sintomatico di possibili violazioni di disposizioni tributarie (Cass.., sez. trib., 08-07-2005, n. 14428). Nel caso in esame il giudice del merito ha valutato gli elementi di fatto costituiti dalle caratteristiche del campeggio gestito dalla ricorrente, il periodo stagionale di apertura, la media delle presenze, i prezzi praticati in base ad un listino dell’anno di verifica, ricevute fiscali, appunti e anche documentazione extracontabile, valutando anche non certa ed idonea la documentazione fornita dalla ricorrente riguardo alle presenze considerando non probanti le schede mensili di rilevazione delle presenze nel campeggio piuttosto che quelle comunicate all’autorità di Pubblica Sicurezza. La valutazione del giudice di merito riguardo a tali elementi di fatto non è censurabile in sede di legittimità ove, come nel caso in esame, congrua e logica per cui il motivo, sotto tale profilo, è anche inammissibile. D’altra parte va pure considerato che la ricorrente non riporta neppure nei suoi contenuti essenziali le contestazioni operate ai fini dell’accertamento in rettifica da parte dell’amministrazione negli avvisi di accertamento impugnati, in modo che il ricorso, da questo aspetto, difetta anche di autosufficienza;

Che le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 7.800,00 oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 26 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA