Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6812 del 24/03/2011

Cassazione civile sez. I, 24/03/2011, (ud. 05/10/2010, dep. 24/03/2011), n.6812

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da:

L.T.R., nella qualita’ di socio liquidatore della s.n.c.

La Torre Raffaele e F.lli in liquidazione, nonche’ in proprio,

elettivamente domiciliato in Roma, via di Pietralata 320, presso

l’avv. Gigliola Mazza Ricci, rappresentato e difeso dal l’avv.

AGRICOLA Luigi Francesco, del Foro di Foggia, giusta procura in atti;

– ricorrente –

contro

CREDITO EMILIANO s.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Granisci 20, presso

l’avv. Conti Guido, che la rappresenta e difende;

– resistente –

avverso l’ordinanza del Tribunale di Lucera, Sezione distaccata di

Apricena, in data 3 giugno 2009;

alla presenza del Pubblico ministero, in persona del sostituto

procuratore generale, Dott. PATRONE Ignazio, e del difensore del

ricorrente, avv. Luigi Francesco Agricola;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5

ottobre 2010 dal relatore, cons. Dott. Stefano Schiro’.

Fatto

FATTO E DIRITTO

LA CORTE:

A) rilevato che e’ stata depositata in cancelleria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione, comunicata al Pubblico Ministero e notificata agli avvocati delle parti:

“IL CONSIGLIERE RELATORE, letti gli atti depositati;

RITENUTO CHE:

1. L.T.R., quale socio liquidatore della snc La Torre Raffaele e F.lli in liquidazione dal 28 luglio 2000, nonche’ in proprio quale fideiussore di detta societa’, ha proposto regolamento di competenza, nei confronti di Credito Emiliano spa, R. G. e F.G. avverso l’ordinanza in data 3 giugno 2009, con la quale il giudice del Tribunale di Lucera, Sezione distaccata di Apricena, ha dichiarato la litispendenza tra il giudizio 186/08 pendente presso quel Tribunale e il giudizio n. 150/06, pendente davanti al Tribunale di Foggia, Sezione distaccata di San Severo;

1.1. ha resistito con controricorso Credito Emiliano s.p.a., mentre gli altri intimati non hanno svolto attivita’ difensiva;

OSSERVA:

2. anche l’istanza di regolamento necessario di competenza, di cui all’art. 42 cod. proc. civ., proposta, come nel caso di specie ratione temporis, in regime di applicabilita’ della riforma di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, deve contenere a pena di inammissibilita’ la formulazione del quesito di diritto, come previsto dall’art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dal citato D.Lgs., art. 6; l’esistenza di poteri di rilievo officiosi, anche sulla base dei quali la S.C. puo’ rendere la statuizione sulla competenza, non e’ incompatibile con il fatto che il ricorrente debba formulare un quesito di diritto, atteso che siffatto onere formale e’ funzionale all’immediata percezione da parte della S. C. delle ragioni di doglianza del ricorrente, cosi’ da rendere piu’ agevole definire in tempi brevi il regolamento (art. 49 c.p.c., comma 1) (Cass. 2008/17536), tenuto anche conto che il regolamento di competenza denuncia comunque una violazione di norme del procedimento e puo’ essere deciso a norma dell’art. 380 bis c.p.c., anche nel caso di cui all’art. 375 c.p.c., n. 5, che e’ relativo anche alla mancanza dei requisiti dell’art. 366 bis c.p.c. (Cass. 2007/15108);

2.1. nel caso di specie il quesito di diritto formulato dal ricorrente e’ inidoneo a perseguire la finalita’ per il quale e’ previsto, in quanto si risolve nella mera richiesta di accoglimento del motivo di doglianza, o comunque nell’interpello della Corte in ordine alla fondatezza della censura cosi’ come illustrata, ma non contiene la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal giudice di merito e della diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (Cass. S.U. 2008/2658; Cass. 2008/19769; 208/24339); inoltre il riferimento alla circostanza che, ai fini dell’accertamento dell’esistenza della litispendenza rileva esclusivamente la formulazione delle domande e non interessa il fondamento o meno delle medesime, non appare attinente alla ratio decidendi del provvedimento impugnato (Cass. S.U. 2007/14385); infine il quesito di diritto non puo’ essere desunto dal contenuto del motivo, non idoneo ad integrare il rispetto del requisito formale specificamente richiesto dalla citata disposizione (Cass. nn. 2007/16002; 2007/23153; 2008/16941;

2008/20409);

3. alla stregua delle considerazioni che precedono e qualora il collegio condivida i rilievi in precedenza formulati, si ritiene che il giudizio possa essere trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 r 380 bis c.p.c.”;

B) osservato che la banca resistente ha depositato memoria di costituzione di nuovo difensore e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso le considerazioni esposte nella relazione in atti;

ritenuto che, alla stregua delle argomentazioni che precedono, il proposto regolamento per competenza deve essere dichiarato inammissibile e che le spese del giudizio, da liquidarsi come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso per regolamento di competenza e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in Euro 1.500,00, di cui Euro 1.400,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 5 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2011

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