Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6812 del 20/03/2010

Cassazione civile sez. III, 20/03/2010, (ud. 11/02/2010, dep. 20/03/2010), n.6812

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 3338-2008 proposto da:

V.M., + ALTRI OMESSI

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 1, presso

lo studio dell’avvocato FORTE LUCILLA, rappresentati e difesi dagli

avvocati FERRARA OTTAVIO, MARTELLA ANTONELLA, giuste procure speciali

alle liti in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI PESCOLANCIANO, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CLAUDIO MONTEVERDI 16, presso

lo studio dell’avvocato RUGGIERI GIANFRANCO, che lo rappresenta e

difende, giusta Delib. Giunta Comunale 30 gennaio 2008, n. 9 e giusta

mandato in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 65/2007 del GIUDICE DI PACE di CAROVILLI del

23/07/07, depositata il 06/11/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO;

è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato:

che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori:

“Il relatore Cons. Dr. Antonio Segreto;

Letti gli atti depositati;

Osserva:

1. V.M. e gli altri 31 soggetti indicati in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione, avverso la sentenza del giudice di pace di Carovilli n. 65/2007, depositata il 6.11.2007, con cui tale giudice dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo avverso la domanda presentata dagli attuali ricorrenti contro il Comune di Pescolanciano per la restituzione delle somme pagate per canoni di acqua, fognature e depurazione.

2. – Il ricorso è stato proposto per impugnare sentenza depositata dopo il 2.3.2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40.

L’art. 339, comma 3, (aggiunto dal D.Lgs. n. 40 del 2006) statuisce che: Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell’art. 113, comma 2, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia.

3. – Il ricorso dunque si presta ad essere dichiarato inammissibile in base alla norma appena esposta, poichè la sentenza non poteva essere impugnata con ricorso per cassazione”.

Ritenuto:

che il Collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione;

che il ricorso deve, perciò, essere dichiarato inammissibile;

Che le spese di questo giudizio seguono la soccombenza;

visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione sostenute dal resistente, liquidate in Euro 600,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2010

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