Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6811 del 24/03/2011

Cassazione civile sez. trib., 24/03/2011, (ud. 10/03/2011, dep. 24/03/2011), n.6811

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.P., elettivamente domiciliato in Roma, via G. G. Belli n.

27, rappresentato e difeso da se medesimo;

– ricorrente –

contro

GERIT EQUITALIA s.p.a.;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

n. 78/38/08. depositata il 13 giugno 2008;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10 marzo 2011 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio.

La Corte:

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. M.P. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 78/38/08, depositata il 13 giugno 2008, con la quale e’ stato dichiarato inammissibile l’appello proposto dal contribuente per omesso deposito di copia dell’atto presso la segreteria del giudice di primo grado, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, come modificato dal D.L. n. 203 del 2005, art. 3 bis, comma 7, convertito in L. n. 248 del 2005.

La Equitalia Gerit s.p.a. non si e’ costituita.

2. Con il primo motivo, il ricorrente, premesso che la notificazione dell’appello era stata effettuata dall’avvocato a mezzo del servizio postale, ai sensi della L. n. 53 del 1994, chiede a questa Corte di affermare che, ai fini della regolare proposizione dell’appello dinanzi alle commissioni tributarie regionali, la notifica eseguita ai sensi della citata L. n. 53 del 1994 equivale a quella a mezzo di ufficiale giudiziario e che, quindi, la comminatoria di inammissibilita’ posta dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, non riguarda gli atti di appello notificati per posta ai sensi della menzionata L. n. 53 del 1994, ma si riferisce alle semplici raccomandate previste dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 3.

Il motivo appare manifestamente fondato.

E’ sufficiente rilevare al riguardo che la ratio del D.L. n. 203 del 2005, art. 3 bis, comma 7, (convertito nella L. n. 248 dei 2005) e’ la stessa sottesa all’art. 123 disp. att. c.p.c., cioe’ quella di assicurare al segretario del giudice a quo di avere tempestiva conoscenza dell’impugnazione e di eseguire l’annotazione dell’impugnazione sull’originale della sentenza, prescritta dal comma 2 della norma anzidetta (cfr. Corte cost., sent., n. 321 del 2009 e ord. n. 43 del 2010).

Ma, cosi’ come, nel caso di notifica a mezzo di ufficiale giudiziario, quest’ultimo e’ tenuto, all’anzidetto fine, in base al menzionato art. 123, comma 1 di darne immediato avviso scritto al cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, analogo adempimento e’ posto, a carico dell’avvocato che si avvalga della facolta’ di eseguire la notifica ai sensi della L. n. 53 del 1994, dall’art. 9 della medesima legge, che stabilisce appunto che, nei casi in cui il cancelliere deve provvedere all’annotazione suddetta, “il notificante provvede, contestualmente alla notifica, a depositare copia dell’atto notificato presso il cancelliere del giudice che ha pronunciato il provvedimento”.

3. In conclusione, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza del primo, assorbente, motivo.”;

che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata al ricorrente;

che non sono state depositate conclusioni scritte, ne’ memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, in virtu’ del principio di diritto sopra indicato, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio, la quale procedera’ a nuovo esame della controversia, uniformandosi al detto principio, oltre a provvedere in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.

Cosi’ deciso in Roma, il 10 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2011

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