Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6811 del 11/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 11/03/2021, (ud. 02/02/2021, dep. 11/03/2021), n.6811

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13586-2020 proposto da:

H.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato ANTONELLA MACALUSO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2828/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata l’11/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 2/2/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ALBERTO

PAZZI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. il Tribunale di Bologna, con ordinanza ex art. 702-bis c.p.c. del 7 settembre 2017, rigettava il ricorso proposto da H.A., cittadino del Bangladesh, avverso il provvedimento emesso dalla locale Commissione territoriale di diniego di riconoscimento del suo status di rifugiato nonchè del suo diritto alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex artt. 2 e 14 o a quella umanitaria ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6;

2. la Corte d’appello di Bologna, a seguito dell’impugnazione proposta dall’ H., rilevava, fra l’altro e per quanto di interesse, che: i) il migrante (il quale aveva raccontato di aver lasciato il proprio paese a causa delle minacce ricevute perchè non testimoniasse sull’omicidio della moglie del suo datore di lavoro, a cui aveva assistito, da parte dei membri del partito Awami League) non era credibile e che comunque la sua domanda non giustificava il riconoscimento dello status di rifugiato, fondandosi su un timore per la propria incolumità non ricollegato al godimento delle libertà democratiche; li) in Bangladesh non erano presenti situazioni di estesa e indiscriminata violenza nè una condizione di criminalità diffusa con pericolo per l’incolumità individuale, dovendosi di conseguenza escludere la sussistenza dei presupposti per la concessione della protezione sussidiaria; iii) non era neppure possibile riconoscere la protezione umanitaria, in mancanza di effettivo radicamento sul territorio e della dimostrazione della sussistenza di reali pericoli per la persona in caso di rimpatrio;

3. per la cassazione della sentenza di rigetto dell’appello, pubblicata in data 11 ottobre 2019, ha proposto ricorso H.A. prospettando tre motivi di doglianza;

il Ministero dell’Interno si è costituito al di fuori dei termini di cui all’art. 370 c.p.c. al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della Convenzione di Ginevra, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. e), commi 5, 7 e 8 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3: la Corte d’appello avrebbe ritenuto non credibili le dichiarazioni del migrante in maniera semplicistica, non esercitando i propri ampi poteri istruttori e senza tenere conto da un lato che il particolare non riferito in un primo tempo (circa la presentazione della denuncia che aveva reso necessaria la sua testimonianza) poteva essere stato omesso a causa dell’eccessiva pressione a cui era stato sottoposto il richiedente, dall’altro che la militanza politica ben poteva essere correlata alla sola volontà di compiacere il datore di lavoro;

le dichiarazioni del migrante, ove fossero state adeguatamente considerate, avrebbero invece consentito di dimostrare il suo reale timore di essere perseguitato per motivi di opinione politica in caso di rimpatrio;

5. il motivo è inammissibile;

la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente asilo (di cui non si contesta la coerenza con i criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5) costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, censurabile in questa sede di legittimità solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile;

si deve invece escludere l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura e interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, nel senso proposto in ricorso al fine di avvalorare l’esistenza di motivi di persecuzione per ragioni politiche, trattandosi di censura attinente al merito; censure di questo tipo si riducono, infatti, all’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, che però è estranea all’esatta interpretazione della norma e inerisce invece alla tipica valutazione del giudice di merito, la quale è sottratta al sindacato di legittimità (Cass. 3340/2019);

6. il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in quanto sussisterebbe il concreto rischio, in caso di rimpatrio, che il migrante sia sottoposto a trattamenti contrari ai diritti umani fondamentali, veda minacciata la propria incolumità senza che le autorità siano in grado di tutelarlo o sia coinvolto in una situazione di violenza indiscriminata;

7. il motivo è inammissibile;

va ribadita l’inammissibilità di ogni critica volta in questa sede a rivedere – questa volta ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria in ragione del racconto del migrante – la valutazione di non credibilità espressa dalla Corte di merito, constatazione da cui discende l’inammissibilità, per mancanza di decisività, di ogni assunto ricollegato al racconto del migrante;

ciò detto, occorre poi ricordare che l’ipotesi della minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, prevista dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), implica o una contestualizzazione della minaccia suddetta, in rapporto alla situazione soggettiva del richiedente, laddove il medesimo sia in grado di dimostrare di poter essere colpito in modo specifico, in ragione della sua situazione personale, ovvero la dimostrazione dell’esistenza di un conflitto armato interno nel paese o nella regione, caratterizzato dal ricorso ad una violenza indiscriminata, che raggiunga un livello talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile, rientrato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Cass. 14006/2018);

rileva quindi ai fini del riconoscimento della protezione in discorso la sola situazione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, mentre non assumono importanza eventuali trattamenti contrari ai diritti umani o minacce all’incolumità non ricollegate a una simile situazione;

in questa prospettiva è dovere del giudice verificare, avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e informazione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, se la situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal ricorrente, astrattamente riconducibile ad una situazione tipizzata di rischio, sia effettivamente sussistente nel paese nel quale dovrebbe essere disposto il rimpatrio, sulla base di un accertamento che deve essere aggiornato al momento della decisione (Cass. 17075/2018);

la Corte d’appello si è ispirata a simili criteri, prendendo in esame informazioni aggiornate sulla situazione in Bangladesh risalenti al 2017;

la critica in realtà, sotto le spoglie dell’asserita violazione di legge, cerca di sovvertire l’esito dell’esame dei rapporti internazionali apprezzati dalla Corte di merito, malgrado l’accertamento del verificarsi di una situazione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, rilevante a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), costituisca un apprezzamento di fatto di esclusiva competenza del giudice di merito non censurabile in sede di legittimità (Cass. 32064/2018);

8. il terzo motivo di ricorso assume la violazione e falsa applicazione dell’art. 2, art. 5, comma 6, e art. 19, comma 1, T.U.I. in ordine alla concessione della protezione umanitaria e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in quanto la Corte distrettuale avrebbe trascurato di valorizzare adeguatamente la situazione di vulnerabilità in cui si trova il migrante, il quale, oltre ad avere intrapreso un valido percorso di integrazione sociale, proviene da uno dei paesi più poveri al mondo, spesso colpito da eventi naturali catastrofici, afflitto da un grave instabilità politica e da una costante violazione dei diritti umani;

9. il motivo è inammissibile;

la Corte d’appello ha accertato, in fatto, l’inesistenza di ragioni di carattere umanitario tali da consentire il riconoscimento della forma di protezione residuale in questione (in particolare negando l’esistenza di una condizione di integrazione del migrante ed escludendo la serietà dei pericoli rappresentati dal migrante);

a fronte di questo accertamento il mezzo si limita a deduzioni astratte e di principio, che non investono in alcun modo la ratio decidendi della decisione impugnata e si limitano a sollecitare una nuova valutazione, nel merito, della domanda;

10. per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

la costituzione dell’amministrazione intimata al di fuori dei termini previsti dall’art. 370 c.p.c. ed al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione, non celebrata, esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2021

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