Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6811 del 02/03/2022
Cassazione civile sez. VI, 02/03/2022, (ud. 09/02/2022, dep. 02/03/2022), n.6811
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 31450-2020 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE REGIONALE DELLA SICILIA, (C.F.
(OMISSIS)), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI, 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
R. S. & FIGLI SNC;
– intimata –
avverso la sentenza n. 2526/10/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di MESSINA, depositata il
29/04/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 09/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO
MONDINI.
Fatto
PREMESSO
che:
1. l’Agenzia delle Entrate, denunciando violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, commi 2 e 3, ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe con la quale la CTR della Sicilia ha ritenuto illegittima la cartella emessa da essa ricorrente nei confronti della snc R. S. e Figli in base al controllo automatizzato della dichiarazione IRAP relativa al 2007. Tanto la CTR ha ritenuto sulla considerazione che nel caso di specie l’art. 36 bis, non avrebbe potuto essere impiegato trattandosi non di recupero di somme dichiarate e non versate ma di somme dichiarate in misura diversa dal dovuto;
2. la contribuente non si è costituita.
Diritto
CONSIDERATO
che:
1. il ricorso è fondato.
L’Agenzia ha evidenziato di aver provveduto alla liquidazione della maggiore imposta e alla conseguente emissione della cartella impugnata, in esito ad un controllo automatizzato delle risultanze del modello Unico presentato dalla contribuente per il periodo d’imposta 2007 e sulla scorta della dichiarazione del periodo di imposta precedente. Era così emerso che il quadro IQ del suddetto modello riportava un debito di Euro 7726,00 ed evidenziava un credito dell’imposta del periodo precedente di Euro 4854,00 mentre la dichiarazione per il 2006 riportava in debito di sole 1165,00.
E’ stato da questa Corte affermato: “In tema di controlli delle dichiarazioni tributarie, l’attività dell’Ufficio accertatore, correlata alla contestazione di detrazioni e crediti indicati dal contribuente, qualora nasca da una verifica di dati indicati da quest’ultimo e dalle incongruenze dagli stessi risultanti, non implica valutazioni, sicché è legittima l’iscrizione a ruolo della maggiore imposta ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis, non essendo necessario un previo avviso di recupero” (Cass. n. 39331/2021; n. 29582/2018; n. 4360/2017; n. 24747/2020; n. 29582/2018; n. 4360/2017).
La CTR ha dunque disatteso la costante giurisprudenza di questa Corte: l’attività dell’Ufficio accertatore, correlata alla contestazione di crediti indicati dal contribuente, contrariamente a quanto ritenuto dalla CTR, qualora nasca da una verifica di dati indicati da quest’ultimo e dalle incongruenze dagli stessi risultanti, non implica valutazioni, sicché è legittima l’iscrizione a ruolo della maggiore imposta ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis, non essendo necessario un previo avviso di recupero.
Questo principio – merita rimarcare – vale non solo quando le incongruenze emergono dalla dichiarazione sottoposta a controllo ma anche quando emergono dal raffronto tra i dati indicati nella dichiarazione e altri dati documentali forniti dal contribuente (come nel caso di specie erano emerse dal confronto tra il modello Unico presentato per l’anno 2007 e la dichiarazione relativa all’anno precedente);
3. il ricorso va conseguentemente accolto, con rinvio alla CTR della Sicilia, in diversa composizione, per l’esame delle questioni assorbite nonché per la liquidazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Sicilia in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, svolta con modalità da remoto, il 9 febbraio 2022.
Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2022