Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6810 del 24/03/2011

Cassazione civile sez. trib., 24/03/2011, (ud. 10/03/2011, dep. 24/03/2011), n.6810

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

E.R., elettivamente domiciliata in Roma, Ostia Lido, via

Quinto Aurelio Simmaco n. 7, presso l’avv. Neri Nicola, rappresentata

e difesa dall’avv. Petroni Riccardo giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Umbria n. 127/03/07, depositata il 15 gennaio 2008;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10 marzo 2011 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio.

La Corte:

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Umbria n. 127/03/07, depositata il 15 gennaio 2008, con la quale, rigettando l’appello dell’Ufficio, e’ stata confermata l’illegittimita’ dell’avviso di liquidazione con cui erano state recuperate nei confronti di E.R. le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, a seguito della revoca delle agevolazioni delle quali la contribuente aveva fruito in sede di acquisto della c.d. prima casa, avendo la stessa trasferito la residenza nel comune in cui e’ situato l’immobile oltre il termine di diciotto mesi dall’acquisto stabilito dalla normativa vigente ratione temporis: ad avviso del giudice a qua, il ritardo nell’adempimento del detto onere era da attribuire a cause di forza maggiore, costituite da impedimenti imprevisti e imprevedibili insorti nella fase di realizzazione delle opere di rifacimento dell’immobile;

che la contribuente resiste con controricorso: che la relazione ex art. 380 bis c.p.c. e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, ne’ memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, osserva che l’unico motivo di ricorso, con il quale si denuncia la insufficienza e contraddittorieta’ della motivazione in ordine alla valutazione della sussistenza in concreto della forza maggiore, deve ritenersi – contrariamente a quanto ritenuto nella relazione anzidetta – ammissibile, in quanto rispondente ai requisiti di cui all’art. 366 bis c.p.c., e manifestamente fondato, risultando effettivamente inadeguata la motivazione della sentenza, nella parte in cui il giudice a quo ha ritenuto che il prolungarsi dei lavori di completamento del fabbricato costituisse impedimento imprevisto e imprevedibile e, quindi, causa di forza maggiore impeditiva del tempestivo trasferimento della residenza, da parte della contribuente, nel comune nel quale l’immobile e’ ubicato;

che, pertanto, il ricorso va accolto (ben potendo la causa essere definita con rito camerale anche nel caso in cui ricorra una ipotesi – tra quelle indicate dall’art. 375 c.p.c., n. 5, – diversa da quella opinata dal relatore nella relazione: Cass., Sez. un., n. 8999 del 2009), la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata, per nuovo esame, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale dell’Umbria, la quale provvedera’ in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale dell’Umbria.

Cosi’ deciso in Roma, il 10 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2011

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