Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6810 del 15/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 15/03/2017, (ud. 24/01/2017, dep.15/03/2017),  n. 6810

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 51-2015 proposto da:

INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale

procuratore speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI

INPS (SCCI), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA

29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e

difeso dell’avvocato LELIO MARITATO, unitamente agli avvocati CARLA

D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO, ANTONINO SGROI;

– ricorrente –

e contro

L.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1612/2013 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 16/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/01/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso che il Collegio ha autorizzato la redazione della presente ordinanza con motivazione semplificata;

Rilevato:

che la Corte di appello di Bologna, in riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato illegittimo il ruolo e le cartelle esattoriali con le quali ad L.A., socio e presidente del consiglio di amministrazione di Nutristar s.r.l., era intimato il pagamento di somme a titolo di contributi previdenziali e sanzioni in conseguenza della iscrizione d’ufficio alla Gestione esercenti attività commerciali dell’INPS;

che l’INPS, anche quale procuratore speciale di SCCI s.p.a., ha chiesto la cassazione della decisione sulla base di un unico motivo;

che la parte intimata non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che l’unico motivo di ricorso, con il quale l’INPS deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, commi 203 e 208 come interpretato dal D.L. n. 78 del 2010, art. 12, comma 11 convertito in L. n. 122 del 2010, in relazione all’art. 2967 c.c., censurando la decisione per avere ritenuto, sulla base della errata interpretazione della normativa di riferimento, la insussistenza dell’obbligo contributivo del L., è manifestamente infondato;

che, questa Corte, con numerose pronunzie rese in casi analoghi e alle quali si rinvia (cfr., tra le altre,: Cass. nn. 26206 del 2015, 26205 del 2015, 24197 del 2015) ha, in sintesi, affermato che la regola espressa dalla norma risultante dalla disposizione interpretata (L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 208) e dalla disposizione di interpretazione autentica (D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12, comma 11) è nel senso che l’esercizio di attività di lavoro autonomo, soggetto a contribuzione nella Gestione separata, che si accompagni all’esercizio di un’attività di impresa commerciale, artigiana o agricola, la quale di per sè comporti l’obbligo dell’iscrizione alla relativa gestione assicurativa presso l’INPS, non è regolato dal principio dell’attività. prevalente”. Si tratta di attività distinte e (sotto questo profilo) autonome, sicchè parimenti distinto ed autonomo resta l’obbligo assicurativo nella rispettiva gestione assicurativa; non opera, pertanto, il criterio (dell’art. 1, comma 208, cit.) dell’unificazione della posizione previdenziale in un’unica gestione secondo l’individuazione dell’attività “prevalente”. (Cass. SU. n. 17076 del 2011, n. 9153 del 2012, ord. N. 9803 del 2012); si è pure precisato che la sentenza n. 3240 del 2010 delle sezioni unite di questa Corte, se pure superata dalla legge di interpretazione autentica sopravvenuta, di cui al D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12, comma 11, conv., con modificazioni, in L. 30 luglio 2010, n. 122 e dalla giurisprudenza successiva, deve ritenersi utilmente richiamabile nella parte in cui sancisce che, in caso di verifica della insussistenza dei requisiti per l’iscrizione alla gestione commercianti, non vi è necessità di procedere al giudizio di prevalenza tra detta attività e quella di amministratore, con conseguente obbligo di iscrizione del ricorrente esclusivamente alla gestione separata, laddove non può essere più condivisa nella parte in cui afferma che, ove venga accertata la presenza dei requisiti per l’iscrizione alla gestione commercianti, si debba procedere al giudizio di prevalenza, verificandosi se il contribuente dedichi personalmente la propria opera professionale prevalentemente ai compiti di amministratore della società, ovvero ai compiti di cui all’attività commerciale;

che, pertanto, deve ritenersi che ognuna delle due distinte attività debba essere valutata, ai fini della sussistenza dell’obbligo contributivo, secondo gli ordinari criteri; così la sussistenza di un’attività comportante l’obbligo contributivo nei confronti della gestione commercianti va valutata con i criteri di cui al già sopra ricordato L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203.

Che la verifica della sussistenza di requisiti di legge per tale “coesistenza” è compito del giudice di merito e deve essere effettuata in modo puntuale e rigoroso, indispensabile essendo che l’onere probatorio (il quale, secondo le ordinarie regole, grava sull’ente previdenziale, tenuto a provare i fatti costitutivi dell’obbligo contributivo – cfr. ex multis Cass., n. 5763 del 2002, n. 23600 del 2009) venga compiutamente assolto, potendo assumere rilevanza, ai fini di tale valutazione e, quindi, della prova del personale apporto all’attività di impresa, con diretta ed abituale ingerenza dell’amministratore nel ciclo produttivo della stessa, elementi quali la complessità o meno dell’impresa, l’esistenza o meno di dipendenti e/o collaboratori, la loro qualifica e le loro mansioni (così, ad esempio, in presenza di una società di capitali con numerosi dipendenti ed un sistema organizzato di controlli sul personale, la diretta partecipazione al lavoro aziendale dell’amministratore, ancorchè pure socio, non beneficia di elementi presuntivi che, diversamente, possono sussistere quando si è in presenza di una società con due soli soci, di cui uno amministratore, e senza dipendenti – si veda, per una ipotesi di questo secondo tipo, (Cass. n. 11685 del 2012).

che, nel caso in esame, il decisum della Corte territoriale, risulta essersi informato ai richiamati principi in quanto l’esclusione dell’obbligo contributivo in favore della Gestione commercianti è stata ancorata esclusivamente al fatto che dal complessivo materiale probatorio non era emerso l’apporto esecutivo/materiale del L. all’interno dell’azienda posto che i compiti da questi svolti risultavano riconducibili al ruolo gestorio ricoperto quale amministratore della Nutristar s.r.l.; nè tanto meno, era emersa la prevalenza del suo facere lavorativo rispetto agli altri fattori produttivi, se si considera che la società si avvaleva di diversi dipendenti ed agenti di zona e che il L. era contemporaneamente amministratore di altre due società (Mesco s.r.l. e Pharmanutra s.r.l., alle quali dedicava analoga parte della sua attività;

che la ricostruzione fattuale alla base della decisione di secondo grado non risulta contrastata dalla parte ricorrente;

che a tanto consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso;

che non si fa luogo al regolamento delle spese non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2017

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