Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6810 del 11/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 11/03/2021, (ud. 02/02/2021, dep. 11/03/2021), n.6810

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13471-2020 proposto da:

T.C., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato MARTINO BENZONI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 3461/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 5/12/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 2/2/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ALBERTO

PAZZI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. il Tribunale di Bologna, con ordinanza ex art. 702-bis c.p.c. del 9 aprile 2018, rigettava il ricorso proposto da T.C., cittadino del Ghana, avverso il provvedimento emesso dalla locale Commissione territoriale di diniego di riconoscimento del suo status di rifugiato nonchè del suo diritto alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex artt. 2 e 14 o a quella umanitaria ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6;

2. la Corte d’appello di Bologna, a seguito dell’impugnazione proposta dal T., rilevava, fra l’altro e per quanto di interesse, che: i) il richiedente (il quale aveva riferito di essersi arruolato nella marina militare e di essere espatriato per sfuggire alle minacce di morte del suo ex comandante, che lo riteneva responsabile dell’uccisione di alcuni civili) aveva reso dichiarazioni non credibili e quindi inidonee a suffragare la domanda di protezione presentata; il) non era possibile riconoscere neppure la protezione umanitaria, in mancanza di un’effettiva, stabile e significativa integrazione in Italia e non potendosi compiere una prognosi di privazione, in caso di rimpatrio, della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale;

3. per la cassazione della sentenza di rigetto dell’appello, pubblicata in data 5 dicembre 2019, ha proposto ricorso T.C. prospettando tre motivi di doglianza;

il Ministero dell’Interno si è costituito al di fuori dei termini di cui all’art. 370 c.p.c. al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4.1 il primo motivo di ricorso denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e discusso fra le parti, costituito dalla possibilità per il migrante di essere ingiustamente condannato per il reato d’insubordinazione e diserzione;

4.2 il terzo motivo lamenta, sempre ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa valutazione della sussistenza del requisito della vulnerabilità, intesa quale mancanza di condizioni minime per condurre un’esistenza dignitosa, e dell’integrazione sociale al fine di riconoscere la protezione umanitaria;

5. i motivi, da esaminarsi congiuntamente in ragione del coincidente vizio che li accomuna, sono inammissibili;

il ricorrente assume che i giudici distrettuali, all’esito di un’indagine specifica delle informazioni internazionali disponibili sulle condizioni del paese di origine, avrebbero dovuto apprezzare il racconto del migrante dando per presupposto, secondo il principio del beneficio del dubbio, la veridicità di quanto narrato;

la Corte di merito, perciò, non avrebbe correttamente esaminato gli elementi e le prove fornite dal ricorrente a supporto della domanda di protezione internazionale;

entrambe le doglianze in esame finiscono per censurare, in questo modo, non tanto un omesso esame, ma un esame non conforme alla lettura che il ricorrente vorrebbe dare delle emergenze processuali; interpretazione, questa, che tuttavia non è coerente con la censura sollevabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che consente di lamentare l’omissione dell’esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio e non la valorizzazione di tale fatto in un senso differente da quello voluto dalla parte;

una simile critica si riduce a un tentativo di offrire una diversa lettura, in termini di verosimiglianza, alle dichiarazioni del migrante;

il che è però inammissibile in questa sede di legittimità, poichè la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero, costituendo un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, è sì censurabile in cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ma soltanto come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente e come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, mentre si deve escludere l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Cass. 3340/2019);

6. il secondo motivo critica, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’error in procedendo costituito dall’omessa acquisizione delle COI sul paese di origine, a mente del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3;

tale attività istruttoria sarebbe stata utile a percepire il grado di pericolo paventato e a valutare l’attendibilità del contenuto delle dichiarazioni del migrante in ordine alla propria condizione;

7. il motivo è inammissibile;

la critica, infatti, denuncia l’omissione di un’attività istruttoria che invece è stata compiuta, in quanto la Corte distrettuale, nel valutare la coerenza delle dichiarazioni rese, ha tenuto conto (a pag. 2 della sentenza impugnata) anche delle risultanze delle informazioni internazionali riguardanti la situazione esistente nel paese d’origine (e segnatamente all’interno della marina militare ghanese) al fine di esprimere il giudizio di verosimiglianza del racconto; la doglianza in esame quindi è priva del carattere di riferibilità alla decisione impugnata che il ricorso per cassazione deve necessariamente avere (v. Cass. 6587/2017);

8. per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

la costituzione dell’amministrazione intimata al di fuori dei termini previsti dall’art. 370 c.p.c. ed al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione, non celebrata, esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2021

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