Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6810 del 11/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 11/03/2020, (ud. 26/06/2019, dep. 11/03/2020), n.6810

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15100-2012 proposto da:

MOKAOR SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE PARIOLI 44,

presso lo studio dell’avvocato SILVIO CRAPOLICCHIO, rappresentato e

difeso dall’avvocato ENRICO DAGNA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI (OMISSIS), in persona

del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 60/2011 della COMM. TRIB. REG. di TORINO,

depositata il 21/12/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/06/2019 dal Consigliere Dott. GIULIO MAISANO.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza n. 60/28/11 pubblicata il 21 dicembre 2011 la Commissione Tributaria Provinciale del Piemonte ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Vercelli n. 59/03/10 con la quale era stato accolto il ricorso proposto dalla Mokaor s.r.l. avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) a lei notificato e relativo ad IRES, IVA ed IRAP per l’anno d’imposta 2005. La Commissione Tributaria Regionale ha considerato che la nullità della notifica dell’accertamento impugnato eseguito a mezzo posta senza l’indicazione del numero cronologico, la firma del notificatore ed il sigillo dell’Ufficio, e che il giudice di primo grado aveva ritenuto insanabile, era stata sanata dalla compiuta conoscenza dell’atto da parte del destinatario che lo ha poi regolarmente impugnato. Entrando nel merito dell’opposizione all’accertamento la Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto indeducibile il costo relativo all’acquisto di fiori e piante per carenza del requisito dell’inerenza; indeducibile per carenza del requisito di competenza il costo relativo a spese legali e di pubblicità; ha poi condiviso il giudizio dell’Ufficio che ha considerato le spese per l’acquisto di tende con la scritta della società quali spese di rappresentanza; ha considerato costi indeducibili le spese per carburanti in quanto le relative schede risultavano prive della sottoscrizione del distributore; ha considerato indeducibili i costi relativi a viaggi e trasferte per carenza del requisito dell’inerenza essendo stati questi effettuati in periodi festivi ed in località estranee all’attività della società; ha considerato parzialmente indeducibile il costo relativo ad autovetture utilizzate non per il trasporto di cose ma di persone;

Che la Mokaor s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza articolato su sette motivi;

Che l’Agenzia delle Entrate si è costituita tardivamente al solo scopo di poter partecipare all’eventuale discussione, ed ha successivamente presentato memoria ex art. 380 bis c.p.c., pur in assenza di controricorso, secondo quanto previsto dal Protocollo d’intesa del 15 dicembre 2016 fra la Corte di Cassazione ed il Consiglio Nazionale Forense.

Diritto

CONSIDERATO

che con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, della L. n. 890 del 1982, artt. 3 e 14, e degli artt. 156 e 160 c.p.c., con riferimento alla ritenuta sanabilità della notifica nulla. In particolare si deduce che la notifica priva di sottoscrizione sarebbe inesistente ed insanabile, e sarebbe inapplicabile il principio della sanatoria per il raggiungimento dello scopo stante la natura sostanziale e non processuale dell’accertamento tributario. Il motivo è infondato. La natura sostanziale e non processuale (nè assimilabile a quella processuale) dell’avviso di accertamento tributario – che costituisce un atto amministrativo autoritativo attraverso il quale l’amministrazione enuncia le ragioni della pretesa tributaria – non osta all’applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria. Pertanto, l’applicazione, in virtù del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, delle norme sulle notificazioni nel processo civile all’avviso di accertamento comporta, quale logica conseguenza, l’applicazione del regime delle nullità e delle sanatorie per quelle dettato, con la ulteriore conseguenza che la proposizione del ricorso del contribuente produce l’effetto di sanare la nullità della notificazione dell’avviso di accertamento per raggiungimento dello scopo dell’atto, ex art. 156 c.p.c., (Cass. 31 gennaio 2011, n. 2272). Tale sanatoria può operare soltanto se il conseguimento dello scopo avvenga prima della scadenza del termine di decadenza – previsto dalle singole leggi d’imposta – per l’esercizio del potere di accertamento, ipotesi che ricorre nel caso in esame.

Che con gli altri motivi si lamenta l’omessa ovvero insufficiente e contraddittoria ed illogica motivazione avente ad oggetto un fatto controverso e decisivo per il giudizio con riferimento ai rilievi operati dall’Ufficio a seguito del processo verbale di constatazione del 19 maggio 2008, e violazione e falsa applicazione di norme di diritto aventi ad oggetto atti impositivi. In particolare con il secondo motivo si lamenta la considerazione della non inerenza di costi che l’Ufficio ha considerato non deducibili. La sentenza impugnata ha dato corretta applicazione al principio di diritto per cui in materia di deducibilità è onere del contribuente provare il requisito dell’inerenza. Nel caso in esame tale prova è stata ritenuta insufficiente con giudizio di fatto non censurabile in sede di legittimità;

Che, in particolare con il terzo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione del TUIR, art. 109, in relazione ai costi ritenuti non di competenza dell’esercizio 2005. La ricorrente deduce che tali costi non potevano essere considerati per l’anno precedente quando sono stati effettivamente sostenuti non essendo certo il loro ammontare. Il motivo è infondato in quanto la deroga di cui al TUIR, art. 109, comma 1, riguardo all’imputazione del costo trova giustificazione nell’impossibilità di determinare in via anticipata l’ammontare del costo stesso, ipotesi questa che il giudice del merito ha ritenuto non sussistente, con giudizio di fatto non censurabile in questa sede;

Che in particolare, con il quarto motivo si assume violazione e falsa applicazione del D.M. 31 dicembre 1988, e del TUIR, art. 102, comma 5, con riferimento alle spese di rappresentanza costituite dall’acquisto di sette tende a cappottina. Questa Corte ha ripetutamente ribadito (Cass. n. 10910 del 27/05/2015 e Cass. n. 8121 del 22 aprile 2016) che costituiscono spese di rappresentanza quelle affrontate per iniziative volte ad accrescere il prestigio e l’immagine dell’impresa ed a potenziarne le possibilità di sviluppo, mentre vanno qualificate come spese pubblicitarie o di propaganda quelle erogate per la realizzazione di iniziative tendenti, prevalentemente anche se non esclusivamente, alla pubblicizzazione di prodotti, marchi e servizi, o comunque dell’attività svolta. In definitiva, si ritiene che debbano farsi rientrare nelle spese di rappresentanza quelle effettuate senza che vi sia una diretta aspettativa di ritorno commerciale, e che vadano, invece, considerate spese di pubblicità o propaganda quelle altre sostenute per ottenere un incremento, più o meno immediato, della vendita di quanto realizzato nei vari cicli produttivi ed in certi contesti, anche temporali (Cass. 7803/2000). Il criterio discretivo va, dunque, individuato nella diversità, anche strategica, degli obiettivi che, per le spese di rappresentanza, può farsi coincidere con la crescita d’immagine ed il maggior prestigio nonchè con il potenziamento delle possibilità di sviluppo della società; laddove, per le spese di pubblicità o propaganda, di regola, consiste in una diretta finalità promozionale e di incremento commerciale, normalmente, concernente la produzione realizzata in un determinato contesto (Cass. 3433/2017; conf. da ultimo 21977/2015). Il giudizio della Commissione Tributaria Regionale che ha ritenuto le spese in questione come di rappresentanza, non è contestato sotto tale profilo, per cui il motivo è infondato;

Che, in particolare, con il quinto motivo si deduce violazione e falsa applicazione dei principi di cui al D.P.R. n. 444 del 1997, con riferimento al costo per carburanti ritenuto indeducibile per la mancata sottoscrizione delle relative schede da parte del gestore dell’impianto di distribuzione. Il motivo è infondato in quanto la mancanza della sottoscrizione rende inesistente la prova della relativa spesa e dell’epoca della stessa. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che la possibilità di dedurre le spese per i consumi di carburante per autotrazione e di detrarre dall’imposta dovuta quella assolta per il suo acquisto è subordinata al fatto che le cosiddette “schede carburanti”, che l’addetto alla distribuzione è tenuto a rilasciare, siano complete in ogni loro parte e debitamente sottoscritte, senza che l’adempimento, a tal fine disposto, ammetta equipollente alcuno e indipendentemente dall’avvenuta contabilizzazione dell’operazione nelle scritture dell’impresa (Cass. 18 dicembre 2014, n. 26862; Cass. 26 settembre 2018, n. 22918).

Che, in particolare, con il sesto motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dei principi di cui alla risoluzione del Ministero delle Finanze n. 158 del 28 ottobre 1998 con riferimento ai costi per viaggi e trasferte ritenuti non inerenti. Il motivo è inammissibile perchè tende a rivisitare un giudizio di fatto operato dal giudice del merito riguardo all’inerenza in questione congruamente e logicamente motivato.

Che, in particolare, con il settimo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 54 C.d.S., lett. d). Violazione e falsa applicazione di norme di diritto aventi ad oggetto atti impositivi ed in particolare della risoluzione dell’Agenzia Entrate 12-11-2001 n. 179. Violazione e falsa applicazione dei principi di cui al TUIR, art. 164, (già art. 121-bis), del contenuto della circolare del Ministero Finanze n. 48 del 10/02/1998, delle istruzioni del Modello Unico, del TUIR, art. 109, comma 5, del TUIR, art. 102, comma 1, della Risoluzione Ag. Entrate 16-05-2008 n. 196.

Anche tale motivo è inammissibile in quanto l’uso promiscuo di un’autovettura, ai fini fiscali, è legittimo ed è stato congruamente e logicamente valutato dalla Commissione Tributaria Regionale, ed anche tale giudizio di fatto non è rivisitabile in sede di legittimità.

Che, in conclusione, il ricorso va rigettato e le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in Euro 5.000,00 oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 26 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2020

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