Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6810 del 02/03/2022

Cassazione civile sez. VI, 02/03/2022, (ud. 08/02/2022, dep. 02/03/2022), n.6810

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32455-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

P.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LAURA

MANTEGAZZA n. 24, presso lo studio dell’avvocato MARCO GARDIN,

rappresentata e difesa dall’avvocato CARLO CAFORIO;

– controricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 945/23/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BARI SEZIONE DISTACCATA di LECCE, depositata il

27/05/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dell’08/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

MONDINI.

 

Fatto

PREMESSO

che:

1. P.G., appreso da una raccomandata inviatale da Equitalia spa, della “presa in carico” di un avviso di accertamento per Irap del 2008, avversava la comunicazione e l’avviso con ricorso alla commissione tributaria provinciale di Brindisi lamentando la mancata notifica dell’avviso e la decadenza dall’autorità finanziaria dalla pretesa impositiva;

2. la CTP accoglieva il ricorso;

3.1a decisione, impugnata dall’Agenzia delle Entrate sull’assunto perfezionamento della notifica e conseguente incontestabilità dell’avviso di accertamento, era confermata dalla commissione tributaria regionale della Puglia sul rilievo che l’ufficio non aveva dato prova del perfezionamento del procedimento notificatorio.

In particolare la CTR osservava che l’agente postale aveva “omesso di compilare l’avviso di ricevimento, di timbrarlo, datarlo e firmarlo nonché di inviare alla contribuente la prescritta raccomandata informativa, di certificare la mancanza o assenza della destinataria nonché di notiziare la destinataria dell’avvenuto compimento delle formalità prescritte dall’art. 140 c.p.c.”;

3. l’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR lamentando violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41 bis, del D.L. n. 261 del 1990, art. 3, commi 4 e 5, del D.M. 9 aprile 2001, artt. 32 e 37, e art. 140 c.p.c.. Riproduce la documentazione riguardante la notifica dell’avviso. Sostiene che la CTR abbia errato nel fare riferimento alle modalità di notifica previste dal D.P.R. n. 600 del 1973, e art. 140 c.p.c., avendo essa ricorrente notificato l’avviso ai sensi del D.L. n. 261 del 1990, art. 3, comma 4, (“Gli avvisi di accertamento parziale di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 41 bis, possono essere notificati dall’ufficio delle imposte mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; la notifica si dà per avvenuta alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario ovvero da persona di famiglia o addetto alla casa”), in via diretta a mezzo posta senza l’intermediazione dell’ufficiale giudiziario e dovendo quindi trovare applicazione il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede alcun relata di notifica o annotazione specifica sull’avviso di ricevimento né la comunicazione di avvenuta notifica;

4. la contribuente si è costituita con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. il ricorso è infondato.

Va premesso che nel ricorso è riprodotto il piego inviato dall’Agenzia delle Entrate alla contribuente. Sul piego si leggono, oltre al nome, cognome e indirizzo della destinataria, il timbro postale di recapito con data 24.10.13, una annotazione a mano dicente “avvisato 24/10/2013 ore 12,24” e un timbro con la dizione “restituito al mittente 2 dic. 2013”.

Si tratta di notifica diretta a mezzo posta in forma semplificata ai sensi del D.P.R. 29 maggio 1982, n. 655, e del D.M. 9 aprile 2011, n. 13700, vale a dire mediante ordinaria posta raccomandata.

Con riferimento a notificazione di atti impositivi eseguita in forma semplificata ossia da parte degli uffici finanziari mediante raccomandata postale ordinaria con avviso di ricevimento, questa Corte ha statuito: “In tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall’Amministrazione senza l’intermediazione dell’ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell’avviso di giacenza e di deposito presso l’Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell’avviso di giacenza, nel caso in cui l’agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n. 175 del 2018, ritenuto legittimo il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, (nel rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell’atto per causa a lui non imputabile)” (Cass. Sez. 5 -, ordinanza n. 10131 del 28/05/2020).

Nel caso di specie, in cui è pacifico che la contribuente sia stata impossibilitata a ricevere il plico per temporanea assenza, non risultando essere stato rilasciato avviso di giacenza e deposito presso alcun ufficio postale né inviato alcun avviso di giacenza, la notifica non può dirsi essere stata eseguita;

3. il ricorso deve essere respinto;

4. le spese seguono la soccombenza;

5. non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle Entrate a rifondere alla contribuente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1300,00, oltre spese forfetarie, accessori ed oltre Euro200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, con modalità da remoto, il 8 febbraio 2022.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2022

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