Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 681 del 15/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 681 Anno 2014
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: AMBROSIO ANNAMARIA

ORDINANZA
sul ricorso 390-2013 proposto da:
BANCO POPOLARE SOC. COOP. 03700430238 (già Banco
Popolare di Verona e Novara S.c. a r.1.), in persona del procuratore
speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TOMMASO
SALVINI 55, presso lo studio dell’avvocato D’ERRICO CARLO, che
la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MERCANTI
GIUSEPPE, CRISTINA BIGLIA, giusta procura speciale a margine
del ricorso per regolamento di competenza;

– ricorrente contro
LI VOTI STEFANIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
BALDO DEGLI UBALDI 112, presso lo studio dell’avvocato LUIGI
PEDULLA’, rappresentata e difesa dagli avvocati PEZZANO

24Vo

Data pubblicazione: 15/01/2014

ANTONIO, VASSALLE ROBERTO, giusta delega in calce al
controricorso;

controiicorrente

avverso il provvedimento R.G. 7143/2010 del TRIBUNALE di

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/11/2013 dal Consigliere Relato re Dott. ANNAMARIA
AMBROSIO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.
ANTONIETTA CARESTIA.

Ric. 2013 n. 00390 sez. M3 – ud. 07-11-2013
-2-

FIRENZE dell’8.11.2012, depositato il 13/11/2012;

Svolgimento del processo
Nell’ambito dell’opposizione proposta da Stefania Li Voti avverso il precetto di
pagamento di € 137.633,00, intimatole dalla Banca Popolare soc. coop. in forza di
statuizione giudiziale di condanna alla consegna di titoli che la Banca deduceva
non essere più possibile, il G.E. del Tribunale di Firenze, con ordinanza in data
05.07.2010, disponeva ai sensi dell’art.615 co.1 cod. proc. civ. la sospensione

parte in cui disponeva la condanna di Stefania Li Voti alla «restitnione in favore della

banca convenuta dei titoli acquistati …».
Proposta dalla Banca Popolare soc. coop. istanza di revoca della suddetta
ordinanza e richiesta, invece, da parte di Stefania Li Voti la conferma del
provvedimento di sospensione dell’esecutorietà del titolo, nonché la sospensione
del processo ex art. 295 cod. proc. civ. in attesa dell’esito dell’appello pendente
avverso la cit. sentenza n. 1905 del 2009, con ulteriore ordinanza in data
08.11/13.11.2012 il G.E. — preso atto della pendenza dinanzi alla Corte di appello
di Firenze del giudizio di appello avverso la suddetta sentenza del Tribunale di
Firenze e verificato che il giudizio di appello e la relativa decisione si
configuravano «come pregiudkiali rispetto alla sentenza del Tribunale di Firetke, nionata

nella presente procedura», così provvedeva: «conferma e ribadisce il provvedimento di
sospensione, già assunto da questo giudice il 5.7.2010, in attesa della definkione del giudkio di
appello, pendente innanzi alla C.A. di Firene».
Avverso quest’ultima ordinanza ha proposto regolamento di competenza la
Banca Popolare soc. coop..
Ha resistito Stefania Li Voti, deducendo l’inammissibilità del regolamento.
Nella sua requisitoria scritta il P.G. ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità
dell’istanza di regolamento.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Motivi della decisione

3

dell’efficacia esecutiva della sentenza azionata (n.1905/2009 Trib. Firenze) nella

1. Parte ricorrente muove dal presupposto che, ad onta del tenore del
dispositivo dell’ordinanza impugnata sopra testualmente riportato, meramente
confermativo del precedente provvedimento di sospensione dell’efficacia esecutiva
della statuizione di condanna, l’ordinanza all’esame abbia disposto la sospensione
del giudizio di opposizione a precetto ovvero, anche — come dedotto nella
memoria di replica ex art. 380 ter cod. proc. civ. – abbia un contenuto duplice: di

05.07.2010, nonché di sospensione della causa oppositiva ex art. 295 cod. proc.
civ.. Tanto dovrebbe evincersi dal riferimento in motivazione alla pregiudizialità
del giudizio di appello avverso il titolo giudiziale di cui al precetto, nonché dalla
circostanza che il G.E. non abbia fissato alcuna udienza per il prosieguo del
giudizio di opposizione.
In tale prospettiva la ricorrente formula i seguenti motivi: I) violazione e/o
falsa applicazione degli artt. 615, 624 e 295 cod. proc. civ. (art. 360 n.3 cod. proc.
civ.), nullità del provvedimento impugnato (art. 360 n. 4 cod. proc. civ.), erroneità
e/o abnormità del provvedimento, nella parte in cui il Giudice ha confermato e
ribadito «i l provvedimento di sospensione, già assunto da questo giudice il 5.7.2010, in attesa

della definizione del giudizio di «elio, pendente innanzi alla C.A. di Firenze», per avere
con ciò erroneamente invocato la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo
con riferimento alla sospensione del procedimento di opposizione al precetto; II)
violazione e/o falsa applicazione degli artt. 615, 624 e 295 cod. proc. civ. (art. 360
nn.3 e 4 cod. proc. civ.), erroneità e/o abnormità del provvedimento nella parte in
cui il Giudice ha ritenuto che «la pendenza del giudizio di appello e la relativa decisione, si

configurano come pregiudiziali rispetto alla sentenza del Tribunale di Firenze, azionata nella
presente procedura»; III) omesso esame delle condizioni per la sospensione
dell’efficacia esecutiva della sentenza del Tribunale di Firenze oggetto di specifica
discussione tra le parti (art. 360 n.5 cod. proc. civ.).
2. Il ricorso per regolamento di competenza è inammissibile.

conferma del provvedimento assunto ex art. 615 co.1 cod. proc. civ. in data

Osserva il Collegio che il provvedimento in data 08.11.2012 ha espressamente
confermato il precedente provvedimento in data 05.07.2010 emesso dal medesimo
giudice, avente ad oggetto la sospensione dell’efficacia esecutiva della statuizione
giudiziale dedotta a fondamento del precetto opposto, in tal modo rigettando
l’istanza di revoca di detto provvedimento, formulata dall’odierna ricorrente. Il
provvedimento, dunque, si colloca nell’ambito normativo dell’art. 615 co. 1 cod.

stesso è impugnabile con il reclamo ex 669 terdecies cod. proc. civ. e non già con
l’istanza di regolamento.
2.1. E’ il caso di precisare che l’inequivoco tenore del dispositivo non si pone
in contrasto con la motivazione, atteso che in essa non vengono messi in relazione
di pregiudizialità i due giudizi di cognizione – quello di appello e quello di
opposizione al precetto — bensì il giudizio di appello e «la sentenza del Tribunale di
Firenze, azionata nella presente procedura»; il che conferma (a prescindere
dall’adeguatezza o meno della motivazione) che ciò che era in discussione era
l’efficacia esecutiva di detto titolo, mentre la circostanza che non sia stata fissata
un’udienza per il prosieguo dell’opposizione a precetto — lungi dal profilare una
ou,
sospensione del giudizioVopposizione — si risolve in un’omissione, suscettibile di
integrazione mediante istanza di fissazione di udienza ai sensi dell’art. 279 cod.
proc. civ., restando, comunque, esclusa l’ammissibilità del regolamento di
competenza.
2.2. Si rammenta che costituisce principio acquisito nella giurisprudenza di
questa Corte che, a differenza del provvedimento di sospensione del processo di
cognizione, per il quale l’art. 42 cod. proc. civ. espressamente prevede
l’impugnazione col regolamento di competenza, il provvedimento di sospensione
del processo esecutivo ha natura cautelare e produce l’effetto indicato dall’art. 626
cod. proc. civ., con la conseguenza che avverso il medesimo sono esperibili – a
seconda del regime applicabile ratione temporis – l’opposizione agli atti esecutivi o il
reclamo al collegio di cui all’art. 669 terdecies cod. proc. civ., rimanendo invece

proc. civ. e non già in quello dell’art. 295 cod. proc. civ., con la conseguenza che lo

inammissibile il regolamento di competenza. (Cass. Sez. Unite, ord. 19 ottobre
2007, n. 21860). Orbene anche la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo
tende, al pari della sospensione dell’esecuzione, ad evitare di dover far luogo alle
restituzioni, una volta che il fondamento dell’azione esecutiva sia dubbio: essa ha,
dunque, una funzione cautelare ed è soggetta, pertanto, al reclamo previsto dall’art.
669 terdecies cod. proc. civ..

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo alla
stregua dei parametri di cui al D.M. n. 140/2012, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per regolamento di competenza;
condanna parte ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione,
liquidate in € 2.700,00 (di cui € 200,00 per esborsi) oltre accessori come per legge.
Roma 7 novembre 2013

In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.

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