Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 681 del 13/01/2011

Cassazione civile sez. VI, 13/01/2011, (ud. 28/10/2010, dep. 13/01/2011), n.681

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – rel. Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA GIULIANA 72, presso lo studio dell’avvocato SIMONCINI

ALDO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato CASTELLI

SAVERIO, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PU.GI. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA GERMANICO 172, presso lo studio dell’avvocato OZZOLA

MASSIMO, rappresentato e difeso dagli avvocati QUAGLIERINI PIERO,

QUAGLIERINI CORRADO, giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1171/2009 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE del

26/06/09, depositata il 14/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/10/2010 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI PICCIALLI;

udito l’Avvocato Aldo Simoncini, difensore del ricorrente che si

riporta agli scritti;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che

aderisce alla relazione scritta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il consigliere designato per l’esame preliminare depositava la relazione ex art. 380 bis c.p.c. del 5.7.10, che di seguito si trascrive.

“Il relatore, letti gli atti relativi al ricorso di cui sopra, PREMESSO:

che l’impugnazione ha per oggetto una sentenza che, respingendo l’appello del P. confermato il regolamento di confini e l’apposizione dei termini tra i fondi della parti, disposti dal giudice di primo grado in accoglimento della domanda del Pu.

ritenendo la situazione di fatto non conforme a quella di diritto, escludendo in particolare la natura di negozio di accertamento dei confini in una dichiarazione sottoscritta dall’attore ed individuando il confine, come da accertamento del consulente tecnico, secondo le risultanze, ritenute chiare ed univoche, dell’atto, con allegata planimetria, con il quale il Pu. aveva acquistato il proprio fondo dal P., al riguardo escludendo che vi fosse contrasto tra lo stesso ed il contratto preliminare che l’aveva preceduto;

OSSERVA:

1) con il primo motivo di ricorso viene dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 950 c.c., perche’ i giudici di merito, discostandosi dalla giurisprudenza di legittimita’, avrebbero indebitamente fatto riferimento, al fine dell’individuazione del confine, a mezzi di prova diversi da quelli desumibili dai rispettivi titoli di provenienza, tra i quali particolare importanza rivestirebbero i tipi di frazionamento catastale; il motivo e’ manifestamente infondato, perche’, senza evidenziare e neppure dedurre (ex art. 360 c.p.c., n. 5) eventuali carenze o vizi della motivazione nell’accertamento compiuto dai giudici di merito, censura un’argomentazione contenuta nella sentenza impugnata, quella secondo cui il confine era stato ben individuato nell’atto di acquisto (stipulato tra le stesse parti in causa), mediante l’allegazione allo stesso di una planimetria, che, in quanto ivi richiamata, ne costituiva (ancorche’ non costituente un “tipo di frazionamento”) parte integrante: sicche’ risulta rispettato il prioritario criterio dettato dall’art. 950 c.c., secondo cui il confine va individuato anzitutto sulla base delle risultanze dei titoli e, solo in estremo subordine, facendo riferimento a quelle del catasto, mentre nella specie, in cui l’unico allegato all’atto definitivo di compravendita (comunque prevalente rispetto al preliminare) era costituito da una planimetria, non poteva spiegare rilevanza la menzione degli estremi catastali del bene, assolvente ad un mera funzione indicativa;

2) il secondo motivo, deducente violazione dell’art. 1362 c.c. e connesse carenze e contraddittorieta’ di motivazione, e’ infondato nella prima parte, perche’ i giudici di appello hanno chiaramente spiegato, in corretta applicazione del prioritario canone ermeneutico secondo cui la volonta’ dei contraenti si desume anzitutto dal tenore letterale del negozio, ove questo sia chiaro ed inequivoco, che nella specie non era necessario far ricorso a quello ulteriore, costituito dal comportamento tenuto dalle stesse successivamente, ai fini dell’individuazione dei confini; nella seconda parte e’ irrilevante, perche’ le censure, peraltro palesemente in fatto, attengono ad una parte della motivazione (con la quale la corte, pur non essendovi tenuta, in considerazione dell’assorbente argomentazione sopra menzionata ha preso tuttavia in esame, disattendendoli, anche gli ulteriori elementi addotti con riferimento al comportamento post – negoziale delle parti), non essenziale ai fini della decisione, sufficientemente sorretta dall’altra ratio.

Si propone, pertanto, il rigetto del ricorso”.

Tanto premesso, rilevato che nella memoria illustrativa di parte ricorrente si insiste sulle censure come in precedenza menzionate, senza addurre ulteriori convincenti argomentazioni atte a contrastare quelle esposte nella relazione trascritta, si ribadisce in particolare: a) che il riferimento all’atto di acquisto, integrato da una planimetria indicante i confini, risulta conforme ai canoni giurisprudenziali secondo cui l’accertamento di cui all’art. 950 c.c. va in via prioritaria condotto sulla scorta dei titoli, e solo in subordine su altri elementi e, in ultima analisi, sulle risultanze catastali (v .tra le altre Cass. 21834/07, 15304/06, 10234/02, 15386/00), sicche’ il mezzo d’impugnazione, deducente soltanto il malgoverno del citato articolo, per mancata considerazione dell’estensione della particella catastale, ancorche’ ivi menzionata, e non anche eventuali omissioni o illogicita’ della motivazione al riguardo, e’ manifestamente infondato; b) che la ravvisata chiarezza del dato testuale con riferimento alla suddetta allegazione integrante il titolo, non lasciava spazio all’interpretazione del titolo, alla stregua del sussidiario criterio costituito dal comportamento successivo delle parti (tra le altre: Cass. n. 6386/08, 1948/98, 321/90).

Condividendo pertanto il collegio integralmente le ragioni della proposta del relatore, provvede in conformita’ alla stessa, regolando le spese secondo soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese in favore del controricorrente, nella misura di complessivi Euro 2.700,00 di cui 200 per esborsi.

Cosi’ deciso in Roma, il 28 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2011

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