Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 681 del 12/01/2017

Cassazione civile, sez. VI, 12/01/2017, (ud. 30/11/2016, dep.12/01/2017),  n. 681

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27831-2015 proposto da:

IMMOBILIARE PISTOIA SRL IN CONCORDATO PREVENTIVO, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’Avvocato GIUSEPPE BRINI giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1984/25/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di FIRENZE del 06/07/2012, depositata il 13/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/11/2016 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., essendosi peraltro costituito nuovo difensore della ricorrente, osserva quanto segue.

Con sentenza in data 6 luglio 2012 la Commissione tributaria regionale della Toscana accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 144/3/09 della Commissione tributaria provinciale di Pistoia che aveva accolto il ricorso proposto dalla Immobiliare Pistoia srl contro l’atto di contestazione di sanzioni IVA 2004.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione il liquidatore giudiziale della Immobiliare Pistoia srl in concordato preventivo deducendo due motivi.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

L’eccezione preliminare della controricorrente di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione a proporlo del liquidatore giudiziale della società contribuente è fondata.

Va infatti ribadito che “La legittimazione al ricorso per cassazione di un soggetto che non ha partecipato al grado precedente del giudizio può essere riconosciuta soltanto se egli sia un successore, a titolo universale o particolare, nel diritto controverso; non possiede la qualità di successore a titolo particolare il liquidatore nella procedura di concordato preventivo, il quale subentra soltanto nella gestione dei beni ceduti e più in generale nelle questioni attinenti alla liquidazione ed al carattere concorsuale del credito” (Sez. L, Sentenza n. 14206 del 27/10/2000, Rv. 541273).

Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato a rifondere all’Agenzia fiscale resistente le spese del presente giudizio.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente a rifondere al resistente le spese del presente giudizio che liquida in Euro 3.000 oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 30 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2017

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