Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6809 del 24/03/2011

Cassazione civile sez. trib., 24/03/2011, (ud. 10/03/2011, dep. 24/03/2011), n.6809

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

T.G., elettivamente domiciliato in Roma, via Germanico n.

168, presso l’avv. Giovanni D’Aloe’, rappresentato e difeso da se

medesimo;

– ricorrente –

contro

COMUNE di DUINO AURISINA;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Friuli

Venezia Giulia n. 113/01/07, depositata il 16 gennaio 2008;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10 marzo 2011 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio.

La Corte:

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., e stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“Il ricorso, proposto da T.G. avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia n. 113/01/07, depositata il 16 gennaio 2008, in tema di ICI, appare inammissibile, in quanto proposto mediante consegna diretta dell’atto al Comune intimato, laddove, in tema di contenzioso tributario, la possibilita’, concessa al ricorrente ed all’appellante dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 20, 22 e 53 di proporre il ricorso anche mediante la consegna diretta, non si estende al ricorso per cassazione, la cui notificazione deve pertanto essere effettuata esclusivamente nelle forme previste da codice di procedura civile, a pena d’inammissibilita’, rilevabile d’ufficio (Cass. nn. 17955 del 2004, 19577 del 2006, 12982 del 2007).

Si ritiene, pertanto, che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio.”;

che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata al ricorrente;

che non sono state presentate conclusioni scritte da parte del p.m., mentre ha depositato memoria il ricorrente.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione (senza che a diversa conclusioni; siano idonee ad indurre le argomentazioni svolte nell’anzidetta memoria), e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che non v’e’ luogo a provvedere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimita’, in assenza di svolgimento di attivita’ difensiva da parte dell’intimato.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, il 10 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2011

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