Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6809 del 15/03/2017

Cassazione civile, sez. VI, 15/03/2017, (ud. 20/12/2016, dep.15/03/2017),  n. 6809

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21368/2016 proposto da:

C.C., C.G., entrambi in qualità di eredi di

Ca.Gi., elettivamente domiciliati in ROMA, LUNGOTEVERE

MELLINI 24, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI GIACOBBE, che li

rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

D.G., D.P., D’.GI.,

D.S.M., C.L., C.M.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 12726/2016 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, emessa il 17/02/2016 e depositata il 21/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 20/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI

ALESSANDRO SCARANO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che è stato dai sigg. C.C. e C.G., nella qualità di eredi del sig. Ca.Gi., proposto ricorso per la correzione di errore materiale ex art. 391 bis c.p.c., della sentenza Cass., 21/6/2016, n. 12726;

considerato che gli intimati non hanno svolto attività difensiva;

rilevato che i ricorrenti hanno presentato memoria;

considerato che, come dedotto dai ricorrenti, la suindicata sentenza Cass., 21/6/2016, n. 12726 ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto nei loro confronti nonchè contro le sigg. C.L. e M.G. – nella qualità di eredi del sig. Ca.Gi. – dai sigg. D.S.M., D.P., D.G., D.G.;

atteso che nella motivazione della suindicata pronunzia la regolazione delle spese del giudizio di cassazione viene espressamente informata al principio della soccombenza;

rilevato che nel dispositivo della suindicata sentenza la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione risulta indicata con riferimento alla sola controricorrente C.L. e non anche degli altri controricorrenti sigg. C.C. e C.G.;

ritenuto doversi pertanto accogliere il ricorso, sostanzialmente volto a correggere quello che si appalesa un mero errore materiale, la procedura di correzione di errore materiale essendo esperibile per rimediare all’omessa liquidazione delle spese processuali nel dispositivo della sentenza, qualora come nella specie non vi sia contrasto tra motivazione e dispositivo, ma solo una dimenticanza dell’estensore (v. Cass., 27/7/2016, n. 15650; Cass., 24/2/2014, n. 16959);

considerato che va pertanto disposta l’integrazione del dispositivo con l’aggiunta, in fine, del seguente periodo: “e in complessivi Euro 7.200,00, di cui Euro 7.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore dei controricorrenti C.C. e C.G.; tutti nella qualità di eredi del sig. Ca.Gi.”;

atteso che nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391-bis c.p.c., non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali (v. Cass., 17/2/2010, n. 3761; Cass., 4/5/2009, n. 10203, Cass., Sez. Un., 27/6/2002, n. 9438).

PQM

La Corte accoglie il ricorso. Ordina che nel dispositivo della propria sentenza 21/6/2016, n. 12726 venga aggiunto, in fine, il seguente periodo: “in complessivi euro 7.200,00, di cui euro 7.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore dei controricorrenti C.C. e C.G.; tutti nella qualità di eredi del sig. Ca.Gi.”.

Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2017

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