Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6809 del 02/03/2022

Cassazione civile sez. VI, 02/03/2022, (ud. 26/01/2022, dep. 02/03/2022), n.6809

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21962-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, (OMISSIS), in persona del

Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

SAN BERNARDO SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1196/4/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DEL PIEMONTE, depositata l’11/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 26/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

MONDINI.

 

Fatto

PREMESSO

che:

1. l’Agenzia delle Entrate Riscossione ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe lamentando che la CTR del Piemonte abbia errato nel ritenere soggetti a prescrizione quinquennale anziché decennale, e quindi estinti, i crediti erariali per IVA, Irpef ed Irap interessi e sanzioni, di cui alle quattro cartelle esattoriali che essa Agenzia ha sostenuto di avere notificato alla srl San Bernardo il 13 aprile 2001, il 28 luglio 2006, il 17 ottobre 2008 e il 16 ottobre 2010 e che la contribuente ha impugnate unitamente all’intimazione di pagamento notificatale il 18 febbraio 2016 sostenendo non esserle mai state notificate ed essere viziate per difetto di requisiti di forma-contenuto;

2. la contribuente è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. il ricorso con cui si lamenta “violazione degli artt. 2946,2948 e 2953 c.c., del D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 20 e 24”, è fondato nei limiti di quanto riferito alla sorte dei crediti per tributi erariali di cui alle cartelle n. (OMISSIS) e n. (OMISSIS), e non è fondato per quanto riferito alla sorte dei crediti per sanzioni ed interessi di cui alle ridette cartelle né per quanto riferito alla sorte dei crediti – tutti: per tributi, sanzioni e interessi – di cui alle cartelle n. (OMISSIS) e n. (OMISSIS).

1.1 La CTR, pur avendo dato conto del fatto che i crediti della cui prescrizione si tratta erano portati in quattro cartelle – individuate a pagina 2 della sentenza impugnata – ha poi preso in esame l’appello dell’ufficio – inteso a contestare la decisione di primo grado dichiarativa della prescrizione di tutti i crediti – con riferimento ai crediti portati in due sole della quattro cartelle: la cartella n. (OMISSIS) notificato il 28 luglio 2006 e la cartella n. (OMISSIS) notificata il 17 ottobre 2008 (v. pagina 3 della sentenza).

La CTR non si è pronunciata riguardo alla sorte (prescrizione o non prescrizione) dei crediti portati nella altre due cartelle.

1.2. Rispetto a tale omissione il ricorso dell’Agenzia delle Entrate Riscossione avrebbe potuto e dovuto veicolare una censura di violazione dell’art. 112 c.p.c..

1.3. La censura di violazione di legge, in concreto avanzata, è inammissibile in quanto priva di correlazione con il contenuto della sentenza.

1.4. Per i crediti tributari portati nelle due sole cartelle su cui la CTR ha pronunciato, il ricorso e’, come detto, fondato: la CTR ha erroneamente ritenuto essersi verificata la prescrizione per decorrenza del termine quinquennale laddove avrebbe invece dovuto ritenere non essersi verificata la prescrizione del termine decennale (pacificamente interrotto il 18 febbraio 2016 con la notifica dell’intimazione di cui la stessa CTR dà atto).

La CTR ha richiamato la sentenza emessa da questa Corte a Sezioni Unite, n. 23397/2016.

In tale sentenza è stato enunciato il principio applicabile con riguardo a tutti gli atti in ogni modo denominati di riscossione mediante ruolo, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale dell’irretrattabilità del credito, ma non anche la c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c..

Le Sezioni Unite hanno precisato che da questo principio consegue che “ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo”. Il caso all’origine della pronuncia delle sezioni unite riguardava contributi previdenziali soggetti a prescrizione quinquennale L. n. 335 del 1995, ex art. 3, commi 9 e 10.

Diversamente da quanto ritenuto dalla CTR è stato più volte precisato da questa Corte (da ultimo ordinanza n. 17123/2021; n. 12740/2020), per i crediti Irpef, Iva ed Irap vale – in mancanza di un’espressa previsione speciale – la regola generale di cui all’art. 2946 c.c., secondo cui il termine di prescrizione ordinario è decennale.

1.5. Per i crediti relativi alle sanzioni portati nelle due sole cartelle su cui la CTR ha pronunciato, la sentenza impugnata si sottrae ad ogni censura: se, come nel caso che occupa, la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile, opera il termine di prescrizione quinquennale, previsto dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 20, comma 3, secondo cui “Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni”.

1.6. Per i crediti per interessi portati nelle due sole cartelle su cui la CTR ha pronunciato, la sentenza si sottrae ad ogni censura: gli interessi dovuti per il ritardo nell’esazione di crediti tributari non sono soggetti allo stesso termine prescrizionale di questi ultimi giacché detti crediti “integrano un’obbligazione autonoma rispetto al debito principale e suscettibile di autonome vicende, sicché rimangono sottoposti al proprio termine di prescrizione quinquennale fissato dall’art. 2948 c.c., n. 4, decorrente dalla data in cui il credito principale è divenuto esigibile” (Cass. n. 30902/2019);

2. conclusivamente il ricorso deve essere in parte accolto e la sentenza deve essere cassata limitatamente alla parte in cui dichiara prescritti i crediti per tributi erariali portati nelle cartelle n. (OMISSIS) e n. (OMISSIS);

3. la causa va rinviata alla CTR del Piemonte, in diversa composizione, per esame delle questioni assorbite nonché per la liquidazione delle spese.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in parte motiva, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR del Piemonte, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, svolta con modalità da remoto, il 26 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2022

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