Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6808 del 24/03/2011
Cassazione civile sez. trib., 24/03/2011, (ud. 10/03/2011, dep. 24/03/2011), n.6808
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. MERONE Antonio – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
IMMOBILIARE AGRICOLA MANONERA s.r.l., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via G.
Paisiello n. 15, presso l’avv. Bellomo Giovanni, rappresentata e
difesa dall’avv. Ciani Fabio giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Toscana n. 91/18/08, depositata il 7 novembre 2008;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10 marzo 2011 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio.
La Corte:
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1. La Immobiliare Agricola Manonera s.r.l. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 91/18/08, depositata il 7 novembre 2008, con la quale, rigettando l’appello della contribuente, e’ stata confermata la legittimita’ della cartella di pagamento ad essa notificata per INVIM del 1991, In particolare, il giudice a quo ha ritenuto inammissibile l’eccezione di decadenza sollevata dalla societa’ in relazione al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17 in quanto proposta non nel ricorso introduttivo, ma soltanto – tardivamente – in sede di memoria aggiuntiva.
L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
2. Il primo motivo di ricorso, con il quale si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 24 sostenendo che la censura di decadenza doveva ritenersi “assorbita nella piu’ generale nullita’ del ruolo invocata nel ricorso introduttivo”, per cui la censura stessa non poteva considerarsi nuova, appare manifestamente infondato, in base al consolidato principio secondo il quale, in tema di contenzioso tributario, la decadenza dell’Amministrazione dall’esercizio di un potere nei confronti del contribuente, che configura un’eccezione in senso proprio, non rilevabile d’ufficio in quanto rimessa alla disponibilita’ della parte, non puo’ essere eccepita dal contribuente mediante la presentazione di motivi aggiunti, in quanto l’integrazione dei motivi di ricorso e’ consentita dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 24, comma 2, soltanto in relazione alla contestazione di documenti depositati dalla controparte e fino ad allora non conosciuti (e comunque entro sessanta giorni dalla data in cui si e’ avuta notizia di tali documenti) (ex plurimis, Cass. nn. 24970 del 2005, 26361 del 2006, 18019 del 2007).
Il rigetto del primo motivo rende superfluo l’esame del secondo, relativo al merito dell’eccezione di decadenza, questione della quale il giudice d’appello si e’ occupato ad abundantiam.
3. In conclusione, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio.”;
che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;
che non sono state presentate conclusioni scritte da parte del p.m., mentre ha depositato memoria la ricorrente.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, senza che a diversa conclusione siano idonee ad indurre le argomentazioni svolte nell’anzidetta memoria, dovendosi ribadire che l’eccezione di decadenza dal potere impositivo deve essere specifica e non puo’ quindi ritenersi compresa nella generici, censura di “nullita’ ab origine del ruolo”;
che, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso deve essere rigettato;
che la ricorrente va conseguentemente condannata alle spese del presente giudizio di legittimita’, che si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in Euro 1200,00 per onorari, oltre spese prenotate a debito.
Cosi’ deciso in Roma, il 10 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2011