Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6807 del 24/03/2011

Cassazione civile sez. trib., 24/03/2011, (ud. 10/03/2011, dep. 24/03/2011), n.6807

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

G.A.G. e M.D.R.;

– intimati –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia, sez. staccata di Brescia, n. 156/67/07, depositata il 26

marzo 2008;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10 marzo 2011 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio.

La Corte:

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. L Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, sez. staccata di Brescia, n. 156/67/07, depositata il 26 marzo 2008, con la quale, accogliendo parzialmente l’appello dei coniugi G. A.G. e M.D.R., e’ stata affermata l’illegittimita’ dell’avviso di accertamento emesso nei loro confronti, con metodo sintetico, per IRPEF del 1996, limitatamente alla pretesa relativa al G., in quanto nei confronti di quest’ultimo non era stata contestata la non congruita’ del reddito dichiarato per almeno due periodi d’imposta.

I contribuenti non si sono costituiti.

2. Con l’unico motivo di ricorso, e’ denunciata la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 deducendo che l’appello e’ stato accolto sulla base di una domanda nuova. Il motivo appare manifestamente fondato, poiche’, come risulta dalla stessa sentenza impugnata, il sopra indicato motivo di illegittimita’ dell’avviso d’accertamento era stato dedotto per la prima volta con il ricorso in appello, essendosi i contribuenti limitati, in primo grado, a contestare nel merito l’accertamento.

3. Si ritiene, pertanto, che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio.”:

che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata all’Avvocatura Generale dello Stato;

che non sono state depositate conclusioni scritte, ne’ memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata, per nuovo esame, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia, la quale provvedera’ in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia.

Cosi’ deciso in Roma, il 10 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2011

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