Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6807 del 20/03/2010

Cassazione civile sez. III, 20/03/2010, (ud. 11/02/2010, dep. 20/03/2010), n.6807

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 312-2008 proposto da:

SUIO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI 55, presso

lo studio dell’avvocato COLETTA SALVATORE, che lo rappresenta e

difende, giusta procura generale alle liti per atto Notaio Ernesto

Narciso del 13/04/2000, rep. n. 5242, allegata in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

KONE SPA, in persona del suo legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO, 19, presso lo

studio dell’avvocato CAMELLI FRANCESCO, rappresentata e difesa dagli

avvocati NICOLA ROBERTO, VALENTINA ROBERTO, LEONARDO MARCHESELLI,

giusta procura generale alle liti per atto Notaio De Martinis Paolo

del 12/02/07, rep. 74758, allegata in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1694/2007 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

14/03/07, depositata il 11/04/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO;

udito l’Avvocato Coletta Salvatore, difensore della ricorrente che si

riporta agli scritti chiede l’accoglimento del ricorso con cassazione

senza rinvio;

è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che

nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato:

che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori: “Il relatore, cons. Dr. Antonio Segreto, letti gli atti depositati;

Osserva:

1. Suio s.r.l ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 16 94/07 della Corte di appello di Roma, depositata il 11.4.2007 che revocava il decreto ingiuntivo del tribunale di Roma del 7.12.2000, con cui veniva ingiunto il pagamento a carico dell’attuale ricorrente ed in favore della s.p.a. Kone della somma di L. 9.306.752 per lavori di manutenzione di due ascensori, ed, in accoglimento parziale della domanda, condannava la Suio al pagamento nei confronti dell’appellata di Euro 3.050,92. Resiste con controricorso la Kone.

2. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 345 c.p.c. e art. 2697 c.c. per avere la corte di appello deciso la causa sulla base della documentazione allegata al fascicolo monitorio, non prodotto in primo grado, per contumacia dell’opposta, ma solo in secondo grado dalla stessa, quale appellata.

3. Il motivo è manifestamente infondato.

Infatti la corte di merito non fa alcun riferimento alla documentazione prodotta dall’appellata, ma ha deciso la causa sulla base della sola documentazione del contratto e della successiva disdetta, prodotta dall’appellante – opponente (pag. 4) , ed ha ritenuto che i testi addotti in primo grado (evidentemente dall’unica parte costituita, cioè la Suio) avevano riferito di frequenti fermi degli ascensori, ma non dei danni subiti dalla Suio (pag. 7 della sentenza impugnata).

4. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1453, 1458 e 1460 c.c. per avere il giudice di appello accolto parzialmente la domanda, sul rilievo che era provato il contratto di manutenzione degli ascensori, che i testi avevano riferito di frequenti fermi degli stessi nel mese di agosto, ma nulla sui danni subiti in termini di riduzione di flusso degli utenti o di decremento patrimoniale. Assume la ricorrente che la questione della prova del danno lamentato attiene alla domanda riconvenzionale risarcitoria da lei proposta, ma non all’eccezione di inadempimento della prestazione dovuta dalla Kone, cui conseguiva il richiesto pagamento del corrispettivo.

5. Preliminarmente va rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, poichè il quesito si conclude con motivo conforme al dettato di cui all’art. 366 bis c.p.c..

Il motivo è manifestamente fondato.

Come le S.U. di questa Corte hanno statuito, in tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell’onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l’adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poichè il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l’altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell’obbligazione) (Cass. S.U. 30/10/2001, n. 13533).

Conseguentemente la mancata prova del danno subito dalla Suio, a seguito dei fermi in agosto degli ascensori, comportava solo il rigetto della sua domanda riconvenzionale di risarcimento del danno, ma non integrava la prova che la Kone (che ne era onerata) aveva effettuato la sua prestazione (della quale chiedeva il corrispettivo), in presenza di un’eccezione di inadempimento da parte del debitore.

6. L’accoglimento del secondo motivo di ricorso comporta l’assorbimento del terzo motivo”.

Ritenuto:

che il Collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione, anche alla luce della memoria della resistente;

che conseguentemente vada rigettato il primo motivo di ricorso, accolto il secondo e dichiarato assorbito il terzo;

che vada cassata, in relazione, l’impugnata sentenza con rinvio, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Roma, che si uniformerà al principio di diritto di cui al suddetto punto 5.

P.Q.M.

Visto l’art. 375 c.p.c.;

rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo e dichiara assorbito il terzo; cassa, in relazione, l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte di appello di Roma.

Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2010

 

 

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