Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6807 del 15/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 15/03/2017, (ud. 20/12/2016, dep.15/03/2017),  n. 6807

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6068/2016 proposto da:

F.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO

CESARE, 223, presso lo studio dell’avvocato VITO CASTRONUOVO, che lo

rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

GOOGLE INC, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA VENEZIA 11, presso lo

studio dell’avvocato MARCO BERLIRI, che la rappresenta e difende

unitamente e disgiuntamente agli avvocati MASSIMILIANO MASNADA e

LUIGI MANSANI giusta procura allegata al ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 23771/2015 n. Rep. 23353/2015 del TRIBUNALE di

ROMA, emessa il 24/11/2015 e depositata il 03/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 20/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI

ALESSANDRO SCARANO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 3/12/2015 il Tribunale di Roma ha rigettato la domanda proposta dal sig. F.S. nei confronti della società Google Inc., di deindicizzazione di 14 links risultanti da una ricerca a proprio nome effettuata con il motore di ricerca Google nei quali era contenuto il riferimento a una risalente vicenda giudiziaria nella quale era rimasto coinvolto senza che fosse stata mai pronunziata alcuna sua condanna e di risarcimento di conseguentemente lamentati danni.

Avverso la suindicata pronunzia il F. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso la società Google Inc., che ha presentato anche memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile.

Esso risulta formulato in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il ricorrente inammissibilmente sostanzialmente si duole di un’insufficienza o contraddittorietà della motivazione, laddove alla stregua della vigente formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel caso ratione temporis applicabile, il vizio di motivazione denunciabile con ricorso per cassazione concerne solamente l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non già quelli di insufficienza, illogicità e contraddittorietà della motivazione su questioni decisive della controversia, e a fortiori di omesso o illogico o superficiale esame di determinate emergenze probatorie, essendo invero sufficiente che come nella specie il fatto sia stato esaminato, non essendo il giudice di merito tenuto a dare necessariamente conto di tutte le risultanze probatorie emerse all’esito dell’istruttoria come astrattamente rilevanti (cfr. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e, da ultimo, Cass., 29/9/2016, n. 19312).

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 1.300,00, di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre ad accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2017

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