Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6807 del 11/03/2021
Cassazione civile sez. VI, 11/03/2021, (ud. 02/02/2021, dep. 11/03/2021), n.6807
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Presidente –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1925-2020 proposto da:
M.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALFREDO
FUSCO 104, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO CAIAFA, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARLO GIULIANI;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO (OMISSIS) SPA;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di TIVOLI, depositato l’11/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 2/2/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ALBERTO
PAZZI.
Fatto
RILEVATO
che:
1. il Tribunale di Tivoli, con decreto dell’11 ottobre 2019, liquidava in favore del Dott. M.F., curatore del fallimento n. (OMISSIS) s.p.a., la complessiva somma di Euro 64.000 a titolo di compenso per l’intera attività svolta, di cui Euro 24.000 quale compenso sull’attivo e Euro 40.000 quale compenso sul passivo;
2. per la cassazione di tale decreto ha proposto ricorso il Dott. M.F. prospettando due motivi di doglianza;
l’Avv. B.D., nominato curatore speciale della procedura ex art. 78 c.p.c., non ha svolto difese.
Diritto
CONSIDERATO
che:
3. il primo motivo di ricorso lamenta la violazione dell’art. 39 l. fall., così come integrato dal D.M. n. 30 del 2012, in quanto il Tribunale, nel determinare il compenso dovuto in considerazione del passivo realizzato, ha liquidato una somma (pari a Euro 40.000) inferiore al minimo di legge (Euro 98.547,19);
4. il secondo motivo di ricorso denuncia l’esistenza di un difetto assoluto di motivazione, in quanto il Tribunale ha operato una quantificazione del compenso dovuto inferiore alla misura minima di legge, pur dando atto di aver tenuto in considerazione l’opera onerosa e complessa prestata dal curatore e l’impegno profuso, particolarmente gravoso, i risultati ottenuti e la durata delle relative operazioni;
la motivazione offerta sarebbe quindi – in tesi del ricorrente – del tutto carente, non consentendo di comprendere le ragioni per cui è stato liquidato un compenso inferiore al minimo di legge, e contraddittoria, poichè in contrasto con l’ammontare del passivo richiamato;
5. i motivi, da esaminarsi congiuntamente in ragione della loro parziale sovrapponibilità, sono fondati;
il Tribunale infatti, dopo aver registrato l’ammontare del passivo (pari a Euro 164.069.530,73), ha liquidato in relazione allo stesso una somma (di Euro 40.000) di consistenza ben inferiore al limite minimo previsto dal D.M. n. 30 del 2012, art. 1, comma 2, (pari a Euro 98.574,19);
la motivazione del decreto impugnato non fornisce poi alcuna spiegazione sulle ragioni che hanno indotto il giudice di merito a provvedere a una liquidazione in misura inferiore alle percentuali minime previste dalla norma appena citata (ed anzi riconosce, sotto un profilo qualitativo, il carattere oneroso e complesso dell’opera prestata dal curatore e la particolare gravosità dell’impegno profuso);
una simile modalità di liquidazione costituisce, oltre a una violazione dell’obbligo di motivazione previsto dall’art. 39 L. fall., una violazione di legge, ove in questo modo il Tribunale abbia inteso negare l’esistenza di una regola concernente l’individuazione di un limite minimo nella liquidazione del compenso del curatore, o una falsa applicazione di legge, nel caso in cui invece il Tribunale abbia più semplicemente inteso trarre dalla norma, rispetto alla fattispecie concreta accertata, conseguenze giuridiche in contraddizione con una corretta interpretazione della stessa;
6. il provvedimento impugnato andrà dunque cassato, con rinvio al Tribunale di Tivoli, il quale, nel procedere a nuovo esame della causa, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Tivoli in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2021