Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6807 del 11/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 11/03/2020, (ud. 13/06/2019, dep. 11/03/2020), n.6807

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. BERNAZZANI Paolo – Consigliere –

Dott. MELE Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27860-2013 proposto da:

PEGASUS COSTRUZIONI SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

CALABRIA 56, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO MARIA CESARO,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato BRUNO CANTONE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 21312 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 18/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/06/2019 dal Consigliere Dott. PAOLO BERNAZZANI.

Fatto

RILEVATO

che:

la contribuente Pegasus costruzioni s.r.l. propone ricorso nei confronti dell’Agenzia delle entrate per la cassazione della sentenza n. 269/45/12 della CTR della Campania, pronunciata in data 5.7.2012 e pubblicata in data 18.10.2012, che ha rigettato l’appello principale della società al pari di quello incidentale dell’Agenzia, confermando la decisione di prime cure, parzialmente favorevole alla contribuente, in controversia concernente l’impugnazione di avviso di accertamento ai fini Ires, Iva ed Irap in relazione all’anno di imposta 2006, fondato sulle risultanze dell’accertamento induttivo D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 2, lett. d), e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 3, avente ad oggetto la cessione di alcune unità immobiliari da parte della società contribuente.

Il ricorso è affidato a due motivi. L’Agenzia delle entrate è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo di ricorso, la contribuente deduce “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14, dell’art. 101 c.p.c., dell’art. 111 Cost., comma 1; nullità dell’intero procedimento”.

Rileva, in tal senso, la ricorrente che l’accertamento nei confronti della Pegasus s.r.l. aveva comportato l’estensione dell’accertamento anche ai soci; dal che sarebbe scaturita un’ipotesi di litisconsorzio necessario con obbligo di integrazione del contraddittorio ex citato art. 14, onde l’assenza nel giudizio di tutti litisconsorti ne avrebbe determinato la nullità.

Il motivo è infondato.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, al quale il Collegio intende dare continuità, nei confronti delle società di capitali non ricorre l’ipotesi del litisconsorzio necessario affermato per le società di persone (Cass., Sez. Un., 4 giugno 2008, n. 14815): “nel giudizio di impugnazione dell’avviso di accertamento emesso nei confronti di socio di società di capitali, avente ad oggetto il maggior reddito da partecipazione derivante dalla presunzione di distribuzione dei maggiori utili accertati a carico della società partecipata, non sussiste litisconsorzio necessario con la società” (Sez. 6 – 5, n. 20507 del 29/08/2017, Rv. 645046 – 01); ed il medesimo principio è destinato, chiaramente, a valere anche nell’ipotesi in cui oggetto di impugnazione sia l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società di capitali (cfr. Sez. 5, n. 426 del 10/01/2013, Rv. 625086 – 01; con particolare riferimento a società di capitali a ristretta base partecipativa, cfr. Sez. 5, n. 2214 del 31/01/2011, Rv. 616479 – 01; cfr. anche Sez. 6 – 5, n. 23323 del 31/10/2014, Rv. 633099 – 01; nè, d’altro canto, risulta dedotta nella specie alcuna ipotesi di opzione da parte dei soci per il regime di trasparenza fiscale ai sensi dell’art. 116 T.U.I.R.: cfr. Sez. 5, 15/11/2016, dep. 2017, n. 6175).

2. Con il secondo motivo, la società ricorrente lamenta violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, lett. d); della L. n. 248 del 2006, art. 35, comma 23-bis, di conversione del D.L. n. 223 del 2006; del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 3; della L. 7 luglio 2009, n. 88, art. 24, comma 4, lett. f), e art. 24, comma 5; nonchè omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione fra le parti.

2.1. Si premette, in tal senso, che l’accertamento induttivo nella specie operato si è fondato su due elementi: l’importo dei mutui immobiliari, superiore al prezzo dichiarato per le singole unità immobiliari oggetto di ò compravendita, e le dichiarazioni degli acquirenti degli immobili, i quali hanno confermato di avere corrisposto alla Pegasus Costruzioni s.r.l. corrispettivi superiori a quelli indicati negli stessi atti di compravendita e nelle fatture emesse (ad Euro 1.476.910,00 dichiarati si sommavano Euro 5.487.800,00 accertati; all’importo così ottenuto veniva applicata una percentuale di redditività del 20%).

Alla luce di tale presupposto, la contribuente ha dedotto:

– che l’ufficio ha desunto l’inattendibilità delle scritture contabili sulla base della mera difformità degli importi dei mutui erogati rispetto alle fatture emesse e delle dichiarazioni degli acquirenti, non ricorrendo nessuna delle tassative ipotesi di cui al citato art. 39 comma 2 lett. d), con particolare riferimento alla necessaria sussistenza di irregolarità gravi, numerose e ripetute;

– che la presunzione fondata sulla difformità degli importi dei mutui dal c.d. valore normale, ex citato art. 35, comma 23-bis, non ha efficacia retroattiva e non è applicabile alle fattispecie perfezionatesi anteriormente al 4.7.2006, per le quali ha valore di mera presunzione semplice; in ogni caso, la L. n. 88 del 2009 ha successivamente abrogato ogni riferimento al valore normale;

– che, pertanto, il dato costituito dall’importo dei mutui immobiliari costituisce al più una presunzione semplice, onde soltanto in presenza di ulteriori elementi avrebbe potuto essere integrato un compendio indiziario dotato dei necessari requisiti di gravità, precisione e concordanza: requisiti, nella specie, assenti, non potendo tali ulteriori elementi essere integrati dalle dichiarazioni degli acquirenti degli immobili. In tal senso, la ricorrente richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 18/2000, secondo la quale le dichiarazioni di terzi sono utilizzabili con un valore probatorio pari a quello degli elementi indiziari, i quali “non sono idonei a costituire, da soli, il fondamento della decisione”, onde necessiterebbero di ulteriori riscontri oggettivi.

2.2. Il motivo, nel suo duplice profilo, appare infondato

Questa Corte ha ripetutamente affermato che, in tema di accertamento induttivo dei redditi d’impresa, in seguito alla sostituzione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, ad opera della L. n. 88 del 2009, art. 24, comma 5, che, con effetto retroattivo – stante la sua finalità di adeguamento al diritto dell’Unione Europea – ha eliminato la presunzione legale relativa di corrispondenza del corrispettivo della cessione di beni immobili al valore normale degli stessi introdotta dal citato art. 35, è stato ripristinato il precedente quadro normativo in base al quale l’esistenza di attività non dichiarate può essere desunta “anche sulla base di presunzioni semplici, purchè queste siano gravi, precise e concordanti”.

Analoghe considerazioni valgono in materia di Iva, atteso che ” la riformulazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 3, ad opera della L. n. 88 del 2009 (comunitaria 2008), ha eliminato – con effetto retroattivo, stante la finalità di adeguamento al diritto unionale – la stima basata sul valore normale nelle transazioni immobiliari, sicchè la prova dell’esistenza di attività non dichiarate, derivanti da cessioni di immobili, può essere desunta anche sulla base di presunzioni semplici, purchè gravi, precise e concordanti, secondo gli ordinari criteri di accertamento induttivo, che non sono esclusi dall’art. 273 Dir. 2006/112/Cee, dovendo gli Stati membri assicurare l’integrale riscossione del tributo armonizzato e l’efficacia della lotta contro l’evasione” (Sez. 5, n. 9453 del 04/04/2019, Rv. 653363 – 01).

In tale prospettiva, si è rilevato che, in materia di presunzioni semplici, non è escluso che l’accertamento trovi fondamento anche sulla base di un unico elemento presuntivo. Nella prova civile, infatti, ed anche ai fini degli accertamenti tributari, non è necessario che gli elementi assunti a fonte di presunzione siano plurimi, benchè l’art. 2729 c.c., comma 1, il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 3 e art. 39, comma 4, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, si esprimano al plurale, potendosi il convincimento del giudice fondare anche su un elemento unico, preciso e grave, la valutazione della cui rilevanza peraltro, nell’ambito del processo logico applicato in concreto, non è sindacabile in sede di legittimità ove sorretta da motivazione adeguata e logicamente non contraddittoria (cfr. Cass. n. 656/2014; n. 17574/2009); in particolare, e proprio in materia di rettifica dei corrispettivi dichiarati nel settore immobiliare, si è sostenuto che lo scostamento tra l’importo dei mutui e i minori prezzi indicati dal venditore è sufficiente a fondare. l’accertamento, non comportando ciò alcuna violazione delle norme in materia di onere probatorio: in particolare, l’accertamento di un maggior reddito derivante dalla predetta cessione di beni immobili “può essere fondato anche soltanto sull’esistenza di uno scostamento tra il minor prezzo indicato nell’atto di compravendita e l’importo del mutuo erogato all’acquirente, ciò non comportando alcuna violazione delle norme in materia di onere della prova”. (Sez. 5, n. 14388 del 09/06/2017, Rv. 644429 – 01; cfr. anche Sez. 5, n. 26485 del 18/07/2016).

Il quadro probatorio, peraltro, nella specie risulta ulteriormente corroborato dalle convergenti dichiarazioni degli acquirenti degli immobili, in relazione al pagamento, nei confronti della società ricorrente, di corrispettivi di entità superiore a quanto dichiarato negli atti pubblici di vendita: al riguardo, questa Corte ha espresso il principio secondo cui “nel processo tributario, le dichiarazioni di terzi acquisite in fase di accertamento hanno normalmente valore indiziario, e pur tuttavia, per il loro contenuto intrinseco ovvero per l’attendibilità dei riscontri offerti, possono assumere valore di presunzione grave, precisa e concordante ex art. 2729 c.c. e, cioè, di prova presuntiva idonea a fondare e motivare l’atto di accertamento. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato l’avviso di accertamento fondato sulle dichiarazioni di più acquirenti di beni immobili, attestanti la percezione, da parte della contribuente, di corrispettivi non fatturati ed oggetto di recupero a tassazione da parte della Amministrazione finanziaria)” (Sez. 5, n. 16711 del 09/08/2016, Rv. 640982 – 01; conf. Sez. 5, n. 8369 del 05/04/2013, Rv. 626308 – 01).

2.3. La sentenza impugnata risulta, dunque, aver fatto buon governo dei principi enunciati, pervenendo correttamente alla conclusione che le due tipologie di elementi indiziari (valore dei mutui e dichiarazioni degli acquirenti in ordine alla corresponsione di corrispettivi superiori a quelli indicati nei rogiti di compravendita), nel corroborarsi reciprocamente sul piano logico-probatorio, ben giustificavano l’esistenza di un compendio di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti atti a giustificare e rendere legittimo, vieppiù in assenza di validi elementi di segno contrario, l’accertamento induttivo, come operato dall’Ufficio.

Non risultano, pertanto, configurabili la violazione di legge prospettata e, tanto meno, l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione fra le parti; nè possono essere considerate da parte della Corte, le ulteriori doglianze che attengono all’interpretazione delle dichiarazioni dei terzi, al fine di dimostrarne l’inattendibilità, in quanto afferenti a valutazioni di merito non censurabili in sede di legittimità.

3. Il ricorso deve essere, conclusivamente, rigettato. Non vi è luogo a condanna alle spese, in assenza di attività difensiva da parte dell’Agenzia.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, il Collegio dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 13 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA