Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6807 del 02/03/2022

Cassazione civile sez. VI, 02/03/2022, (ud. 26/01/2022, dep. 02/03/2022), n.6807

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21834-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

C.B. COSTRUZIONI DI C.G. & C SAS,

C.G., C.V.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4405/2/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA CALABRIA, depositata il 28/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. MONDINI

ANTONIO.

 

Fatto

PREMESSO

Che:

1.l’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR della Calabria, in causa su tre avvisi di accertamento emessi nei confronti della società in accomandita semplice “C.B. Costruzioni di C.G.” e dei soci C.G. e C.V. per il recupero a tassazione, ai fini Irap, Iva e Irpef dell’anno 2007, di costi fatturati alla società -con ricadute sugli utili dei soci- da M.V. quale titolare dell’impresa “Mida Costruzioni” per lavori di carpenteria e muratura ritenuti dall’Agenzia inesistenti, ha respinto l’appello di essa ricorrente contro la decisione di primo grado.

2.La CTR ha ritenuto che l’ufficio non aveva dimostrato l’oggettiva inesistenza dei lavori fatturati.

Si legge alle pagine 2 e 3 della sentenza impugnata: “… non è dato conoscere l’esatto contenuto delle dichiarazioni rese da M.V. alla guardia di finanza. Ed infatti l’appellante nel presente grado di giudizio ha prodotto soltanto copia del verbale di costatazione redatto dalla Guardia di Finanza senza però allegare il processo verbale relativo alle dichiarazioni rese dal M.; pertanto, con riferimento alla fattura sopra indicata, non vi è alcun elemento certo che ne dimostri la falsità, mancando altresì ulteriori dati contabili o fiscali o di altra natura da cui poter desumere la impossibilità della Mida Costruzioni di effettuare i lavori di cui alla fattura contestata”;

3. a motivo del ricorso l’Agenzia, sotto la rubrica di “violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, in particolare dell’art. 109 TUIR, comma 4, art. 19 TUIR, comma l, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 40, del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 2 e 26 e art. 54, comma 2, in combinato disposto con gli artt. 2697,2727 e 2729 c.c.”, espone che la società C.B. Costruzioni era risultata coinvolta in un sistema di false fatturazioni tra più imprese come emerso “da documenti contabili e bancari e come confermato dalle dichiarazioni dei soggetti implicati come il Sig. M.V. che relativamente alle fatture emesse nei confronti della società C.B. ne ha confermato la falsità, anche per la constatazione della assoluta incapacità produttiva delle imprese da questi rappresentate che, sfornite di uomini e di mezzi non erano in grado di eseguire lavori di siffatta entità”. Tanto esposto, l’Agenzia deduce che la CTR ha contraddetto le regole di riparto sull’onere della prova in tema di operazioni inesistenti, in forza delle quali, come precisato in varie pronunce di questa Corte (nel ricorso sono richiamate, tra le altre, le nn. 9138/2010; 19109/2005; 19078/2009; 58/2009; n. 3051/2019; 9819/2020), l’ufficio, ove ritenga che una data fattura concerna operazioni oggettivamente inesistenti, ha l’onere di provare che l’operazione fatturata non è mai stata effettuata, indicando, a tal fine, elementi anche indiziari e, a quel punto, il contribuente ha l’onere di dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate senza che tale ultimo onere possa ritenersi assolto con la esibizione della fattura o la dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento, poiché questi sono facilmente falsificabili o vengono normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia”

3. i contribuenti non si sono costituiti.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. il ricorso è fondato.

Come ricordato dalla ricorrente, “in tema di riparto dell’onere della prova riguardo ad operazioni inesistenti, la fattura, di regola, costituisce titolo per il contribuente ai fini del diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto e alla deducibilità dei costi in essa annotati, per cui spetta all’Ufficio di dimostrare il difetto delle condizioni per l’insorgenza di tale diritto” (Cass., sez., 5, 14 maggio 2020, n. 8919).

“Tale prova può essere fornita anche mediante elementi indiziari e presuntivi, poiché la prova presuntiva non è collocata su un piano gerarchicamente subordinato rispetto alle altre fonti di prova e costituisce una prova completa alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza anche in via esclusiva ai fini della formazione del proprio convincimento” (Cass., n. 9108 del 6 giugno 2012; Cass., sez. 5, 14 maggio 2020, n. 8919).

“Pertanto, in caso di ripresa per operazioni oggettivamente inesistenti ove la fattura costituisca in tutto o in parte mera espressione cartolare di operazioni commerciali mai poste in essere da alcuno, l’Amministrazione ha l’onere di fornire elementi probatori, anche in forma indiziaria e presuntiva (Cass., 30 ottobre 2018, n. 27554; Cass., nn. 21953/2007; 9363/2015; Cass., 24 settembre 2014, n. 20059; Corte giustizia, 6 luglio 2006, C-439/04, 31 novembre 2013, C-642/11), del fatto che l’operazione fatturata non è stata effettuata; successivamente spetta al contribuente l’onere di dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate(v. Cass. n. 26669/2020, in motiv.)”.

“Le dichiarazioni rese da un terzo al personale della Guardia di finanza, inserite, anche per riassunto, nel processo verbale di constatazione e recepite nell’avviso di accertamento, hanno valore indiziario e possono assurgere a fonte di prova presuntiva, concorrendo a formare il convincimento del giudice anche se non rese in contraddittorio con il contribuente, senza necessità di ulteriori indagini da parte dell’Ufficio” (Cass., sez. 6-5, 20 maggio 2020, n. 9316; Cass., n. 6946 del 2015; Cass., 30 settembre 2011, n. 20032). La CTR ha negato valore alle ridette dichiarazioni che erano inserite per riassunto nell’avviso notificato alla società C.B. Costruzioni (riprodotto nel ricorso per cassazione) nel quale si legge che “il signor M.V., relativamente alle fatture emesse nei confronti della società, acquisite e sottoposte alla sua visione dalla Guardia di Finanza e comprendenti alcune le fatture nei confronti della società (C.B. Costruzioni), ne ha confermato la falsità”;

2. il ricorso va dunque accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata e la causa va rinviata alla CTR della Calabria, in diversa composizione, per nuovo esame nonché per la liquidazione delle spese;

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso della Agenzia delle Entrare, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Calabria in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, svolta con modalità da remoto, il 26 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2022

 

 

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