Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6806 del 24/03/2011

Cassazione civile sez. trib., 24/03/2011, (ud. 10/03/2011, dep. 24/03/2011), n.6806

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 15447/2008 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

TRIEL DI GALANTE MANSUETO & C. SNC;

– intimata –

avverso la sentenza n. 44/2007 della COMMISSIONE 1314

TRIBUTARIA REGIONALE di MILANO, SEZIONE DISTACCATA di BRESCIA del

22/02/07, depositata il 18/04/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/03/2011 dal Presidente Relatore Dott. FERNANDO LUPI;

è presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO

IANNELLI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La CTR della Lombardia ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate di Ponte San Pietro nei confronti di TRIEL di Galante Mansueto e C. s.n.c. confermando l’annullamento di un avviso di accertamento per disconoscimento dell’agevolazione ILOR prevista dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 120, commi 1 e 4, (T.U.I.R.) per il 1994. Ha motivato la decisione ritenendo che quando l’unica occupazione dei soci è attuata all’interno dell’impresa, la loro occupazione non può essere che quella prevalente.

Ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo l’Agenzia delle Entrate, la contribuente non si è costituita.

Con l’unico motivo, formulando idoneo quesito, premesso che i due soci percepivano per il loro quali soci L. 30.081.000 e 35.312.000 a fronte di compensi quali amministratori di 62.700.000 e 45.312.000, l’Agenzia delle Entrate deduce che in base all’elemento reddituale deve escludersi la natura prevalente dell’attività di soci.

Il motivo è fondato. Come risulta dalla contabilità della società i soci pur lavorando sempre per la società avevano due distinte attività: quella di soci e quella di amministratori, remunerata a parte dalla società per la quale questi compensi costituivano costi.

Componendo il contrasto di giurisprudenza sul punto le SS.UU. con sentenza n. 5786 del 2008 hanno ritenuto: la società che abbia retribuito in maniera prevalente il socio amministratore, se intende beneficiare della deduzione in esame, deve fornire la prova che l’opera pressata dallo stesso socio nell’attività di impresa era prevalente rispetto a quella amministrativa, nonostante questa attività sia stata ricompensata più generosamente. Tale prova non può ritenersi raggiunta se il contribuente non fornisca anche una valida giustificazione dello sbilanciamento retributivo, che consenta di superate la presunzione “maggiore retribuzione uguale maggiore impegno di lavoro”.

Rilevato che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata alla parte costituita;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 5, della manifesta fondatezza del ricorso e che, pertanto, la sentenza impugnata vada cassata con rinvio della causa ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia. Allo stesso giudice si demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della CTR della Lombardia.

Così deciso in Roma, il 10 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2011

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