Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6806 del 02/03/2022

Cassazione civile sez. VI, 02/03/2022, (ud. 26/01/2022, dep. 02/03/2022), n.6806

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15030-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

M.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3299/24/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA PUGLIA, depositata il 04/12/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

MONDINI.

 

Fatto

PREMESSO

che:

1. con la sentenza in epigrafe, la CTR della Puglia ha annullato l’avviso di accertamento notificato dall’Agenzia delle Entrate a M.C. in rettifica, fondata su riscontrate “incongruenze contabili” nonché su studio di settore, del reddito di impresa ai fini Irpef, Iva e Irap dell’anno 2004, sull’assunto che “l’ufficio aveva errato nel ritenere che l’utilizzo delle risultanze dello studio di settore consenta di derogare al contraddittorio endoprocedimentale”;

2. l’Agenzia ricorre per la cassazione della suddetta sentenza lamentando “violazione e/o falsa applicazione della L. 19 giugno 1997, n. 218, art. 10, comma 3-bis, nonché del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d) e dell’art. 2697 c.c.”. Espone che l’avviso era essenzialmente fondato su accertate incongruenze nella contabilità del contribuente mentre lo studio di settore “era stato utilizzato come ulteriore elemento per rafforzare le conclusioni a cui l’ufficio era già pervenuto in considerazione dell’evidente sproporzione tra i ricavi ed il reddito dichiarato”. Sostiene poi che, al contrario di quanto ritenuto dalla CTR, il contraddittorio endoprocedimentale non era presupposto di legittimità dell’avviso e sottolinea la “pretestuosità” dell'”eccezione di difetto del contraddittorio sollevata dal contribuente in quanto non accompagnata dall’allegazione di elementi potenzialmente rilevanti in rapporto all’oggetto della contestazione, comunque da verificare nella loro fondatezza”;

3. il contribuente è rimasto intimato;

4. il ricorso è fondato.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato il seguente principio di diritto: “Differentemente dal diritto dell’Unione Europea, il diritto nazionale, allo Stato della legislazione, non pone in capo all’Amministrazione fiscale che si accinga ad adottare un provvedimento lesivo dei diritti del contribuente, in assenza di specifica prescrizione, un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, comportante, in caso di violazione, l’invalidità dell’atto. Ne consegue che, in tema di tributi “non armonizzati”, l’obbligo dell’Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l’invalidità dell’atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi, per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito; mentre in tema di tributi “armonizzati”, avendo luogo la diretta applicazione del diritto dell’Unione, la violazione dell’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell’Amministrazione comporta in ogni caso, anche in campo tributario, l’invalidità dell’atto, purché, in giudizio, il contribuente assolva l’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e che l’opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio), si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell’interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto” (Cass. SU 24823/2015; conforme Cass. 20436/2021).

La Corte ha altresì precisato: “Nel caso di accertamento basato esclusivamente sugli studi di settore, l’Amministrazione finanziaria è obbligata ad instaurare il contraddittorio preventivo con il contribuente ai sensi della L. n. 146 del 1998, art. 10, mentre detto obbligo non opera qualora l’accertamento si fondi anche su altri elementi giustificativi, quali riscontrate irregolarità contabili o antieconomiche gestioni aziendali” (Cass. sez. 5, ord. 31814 del 05/12/2019).

Nel caso di specie si tratta di atto che ha ad oggetto, da un lato, tributi non armonizzati (Irpef ed Irap) per la cui determinazione sulla base, anche ma non solo, di studi di settore nessuna norma prevede l’obbligo di contraddittorio a pena di invalidità e, dall’altro lato, un tributo armonizzato (l’Iva) in rifermento alla determinazione del quale la mancata instaurazione del pur doveroso contraddittorio non può ritenersi causa d’invalidità non avendo il contribuente allegato cosa avrebbe fatto valere ove il contraddittorio endoprocedimentale fosse stato attivato;

4. il ricorso deve essere accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata. La causa va rimessa alla CTR della Puglia in diversa composizione per esame delle questioni rimaste assorbite, nonché per la liquidazione delle spese.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese, alla CTR della Puglia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio svolta con modalità da remoto, il 26 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2022

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