Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6805 del 11/03/2021
Cassazione civile sez. VI, 11/03/2021, (ud. 02/02/2021, dep. 11/03/2021), n.6805
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Presidente –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20840-2019 proposto da:
IMPRESA INDIVIDUALE (OMISSIS), in persona del titolare, elettivamente
domiciliata in ROMA, CIRCONVALLAZIONE TRIONFALE 34, presso lo studio
dell’avvocato SERENA MARZOLI, rappresentata e difesa dall’avvocato
FRANCESCO FORMICHELLA;
– ricorrente –
contro
CURATELA FALLIMENTO (OMISSIS) IMPRESA INDIVIDUALE, in persona del
curatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE
GIULIO CESARE 129, presso lo studio dell’avvocato FABIO CIRAMI,
rappresentata e difesa dall’avvocato SERGIO GIDARO;
– controricorrente –
contro
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CATANZARO, PROCURA
GENERALE REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI CATANZARO, FARMERA
SRL, FARMALARICO SPA, M.T.F.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 884/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,
depositata il 24/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 2/2/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ALBERTO
PAZZI.
Fatto
RILEVATO
che:
1. il Tribunale di Catanzaro, con sentenza n. 29/2018 in data 9 ottobre 2018, dichiarava il fallimento di C.L., titolare dell’impresa individuale denominata (OMISSIS), su istanza di Farmalarico s.p.a. e M.T.F.;
2. la Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza pubblicata in data 24 aprile 2019, rigettava il reclamo presentato da C.L.;
3. per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso C.L. prospettando un unico motivo di doglianza, al quale ha resistito con controricorso il fallimento di (OMISSIS);
gli intimati Farmera s.r.l., Farmalarico s.p.a., M.T.F., Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro e Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Catanzaro non hanno svolto difese.
Diritto
CONSIDERATO
che:
4. la sentenza impugnata risulta pubblicata in data 24 aprile 2019;
la documentazione depositata dalla procedura controricorrente attesta poi che la decisione è stata integralmente notificata dalla cancelleria ai difensori del reclamante in pari data;
la notifica del testo integrale della decisione di rigetto del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento – effettuata, ai sensi dell’art. 18, comma 13, L. fall., dal cancelliere mediante posta elettronica certificata, D.L. n. 179 del 2012, ex art. 16, comma 4, conv., con modif, dalla L. n. 221 del 2012 – era idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione in cassazione, a mente dell’art. 18, comma 14, l. fall., non ostandovi il nuovo testo dell’art. 133 c.p.c., comma 2, come novellato dal D.L. n. 90 del 2014, conv., con modif., dalla L. n. 114 del 2014, secondo il quale la comunicazione del testo integrale della sentenza da parte del cancelliere non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’art. 325 c.p.c. (Cass. 23443/2019, Cass. 10525/2016);
il ricorso presentato risulta quindi inammissibile, in ragione della sua tardività, essendo proposto soltanto in data 24 giugno 2019, quando era oramai spirato il termine di trenta giorni previsto dall’art. 18, comma 14, l. fall.;
il rilievo ha carattere assorbente e rende superfluo l’esame del motivo di ricorso presentato;
5. in forza delle ragioni sopra illustrate il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in 4.100, di cui Euro, 100 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2021